Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0030

Sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

 

SINTESI DI:

Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva richiede agli operatori incaricati di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione europea (Unione):
    • l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi di incidenti gravi;
    • la disponibilità di risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per limitare le conseguenze quando si verificano tali incidenti.
  • La presente direttiva si applica a tutti gli impianti esistenti e futuri.
  • Contribuisce ad assicurare la protezione dell’ambiente marino e in particolare il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico, un obiettivo stabilito nella direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino — direttiva 2008/56/CE (si veda la sintesi), che definisce un quadro di azione nell’ambito della politica per l’ambiente marino.

PUNTI CHIAVE

Rilascio e regolamentazione delle licenze

  • Per svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, gli operatori devono ricevere una licenza emessa da un’autorità indipendente. Al fine di evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dell’Unione devono garantire una separazione netta tra la regolamentazione in materia di sicurezza delle operazioni in mare e dei fattori ambientali e altre funzioni riguardanti lo sviluppo economico, il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi.
  • Prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione, l’operatore o il proprietario di un impianto deve fornire alle autorità competenti la seguente documentazione:
    • una copia della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi;
    • dettagli relativi al sistema aziendale di gestione della sicurezza e dell’ambiente;
    • una relazione sui pericoli gravi.

Piani di risposta alle emergenze

  • Gli operatori devono inoltre predisporre piani interni di risposta alle emergenze per rispondere a qualsiasi pericolo grave. Tali piani devono comprendere un’analisi sulla modalità di gestione delle fuoriuscite di idrocarburi liquidi.
  • Le autorità nazionali devono elaborare piani di risposta alle emergenze riguardanti tutti gli impianti e le infrastrutture in mare del settore degli idrocarburi, comprese tutte le zone potenzialmente interessate nell’ambito della propria giurisdizione.

Informazioni pubbliche

  • La direttiva stabilisce che la perforazione di un pozzo di esplorazione non possa essere iniziata a meno che il pubblico non sia stato pienamente informato e abbia potuto formulare osservazioni sui possibili effetti di qualsiasi operazione in mare prevista.
  • Dato il potenziale impatto transfrontaliero di un incidente, le autorità nazionali devono procedere allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le proprie controparti europee e svolgere consultazioni con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea.

Ruolo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita nell’ambito del regolamento (CE) n. 1406/2002 (si veda la sintesi) può aiutare gli Stati membri nella stesura dei propri piani di risposta alle emergenze, nonché nel rilevamento e nel monitoraggio di fuoriuscite di idrocarburi.

Modifica della definizione di danno alle acque

La direttiva 2013/30/UE modifica la definizione di danno alle acque nella direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale (si veda la sintesi), operando un allineamento con le definizioni presenti nella direttiva 2000/60/CE (la direttiva quadro sulle acque dell’Unione europea — si veda la sintesi) e nella direttiva 2008/56/CE (si veda sopra). Ciò significa che il danno alle acque è quindi definito un danno che incide in modo significativo sullo stato ambientale (ecologico, chimico o quantitativo) delle acque e delle risorse idriche marine.

Regolamento di modifica (UE) 2018/1999

Il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima ha sostituito l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2013/30/UE richiedente agli Stati membri di presentare annualmente relazioni alla Commissione riportanti come minimo le seguenti informazioni, quale parte dell’attività di rendicontazione annuale ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999:

  • numero, età e ubicazione degli impianti;
  • numero e tipo di ispezioni e indagini effettuate ed eventuali azioni correttive o condanne;
  • dati relativi agli incidenti richiesti dal sistema comune di notifica;
  • eventuali cambiamenti considerevoli nel quadro normativo delle operazioni in mare;
  • esecuzione di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e alla limitazione delle conseguenze di incidenti gravi che si verificano.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2013/30/UE doveva entrare in vigore negli Stati membri entro il 19 luglio 2015.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

Le modifiche successive alla direttiva 2013/30/UE sono state incorporate nel testo originale. Tale versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 25.6.2008, pag. 19).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile, 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.12.2021

In alto