This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R1007
Prodotti tessili: denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura
Prodotti tessili: denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
Mira a garantire che i consumatori siano adeguatamente informati e che il mercato interno dei prodotti tessili funzioni correttamente.
Stabilisce norme su:
PUNTI CHIAVE
La legislazione riguarda:
Sono esclusi i prodotti dati in lavorazione a lavoranti a domicilio, a imprese indipendenti o a sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.
Denominazioni delle fibre
La descrizione della composizione fibrosa dei prodotti tessili deve usare le fibre tessili elencate nell’allegato I del regolamento.
I produttori possono rivolgersi alla Commissione europea per inserire una nuova denominazione di fibra nell’allegato I al regolamento. Essi devono fornire una scheda tecnica compilata ai sensi dell’allegato II, che elenca i requisiti minimi.
Indicazione della composizione
Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili
Vigilanza del mercato
Le autorità di vigilanza del mercato dei paesi dell’UE devono controllare la composizione fibrosa dei prodotti tessili, in base ai metodi elencati nell’allegato VIII.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È in vigore dall'8 maggio 2012.
CONTESTO
Legislazione sui prodotti tessili e sull'abbigliamento
ATTO
Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1–64)
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1007/2011 sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente un valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 30.11.2015