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Document 32010L0013
Direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS)
Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi)
Punta a creare e garantire il corretto funzionamento di un mercato unico dell’Unione europea per i servizi di media audiovisivi*, contribuendo nel contempo alla promozione della diversità culturale e fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori.
La direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) dell’UE regola il coordinamento a livello dell’Unione della legislazione nazionale su tutti i media audiovisivi, per le trasmissioni televisive tradizionali così come per i servizi di media audiovisivi su richiesta*.
La direttiva (UE) 2018/1808 modifica e aggiorna la direttiva AVMS, nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, al fine di:
Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la trasmissione di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri. Norme più severe di quelle contenute nella presente direttiva possono essere applicate dagli Stati in determinate circostanze e seguendo procedure specifiche. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta nazionali.
Pubblicità
La pubblicità audiovisiva deve essere chiaramente riconoscibile e non deve:
I divieti sulle comunicazioni commerciali audiovisive includono:
Requisiti aggiuntivi riguardano la sponsorizzazione e l’inserimento di prodotti e le emittenti hanno una maggiore flessibilità nel tempo pubblicitario, con un nuovo limite del 20% nel periodo tra le 6.00 e le 18.00 e nel periodo tra le 18.00 e le 24.00.
Tutela dei minori
Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i programmi che potrebbero «nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori» siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o ascoltino normalmente, selezionando un orario adeguato per la trasmissione, strumenti di verifica dell’età o altre misure tecniche proporzionate al danno potenziale. I contenuti più dannosi, quali la violenza gratuita e la pornografia, sono soggetti alle misure più rigorose.
I minori beneficiano inoltre di un livello più elevato di protezione online: le piattaforme di condivisione video devono attuare misure per proteggere i minori da contenuti dannosi.
È inoltre vietato l’inserimento di prodotti nella programmazione per bambini. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso all’autoregolamentazione e alla coregolamentazione attraverso codici di condotta relativi alla pubblicità inappropriata nei programmi per bambini, per alimenti e bevande ricchi di grassi, sale e zucchero.
Discorsi di incitamento all’odio
I servizi di media audiovisivi non devono contenere incitamento alla violenza o all’odio nei confronti di gruppi o membri di un gruppo sulla base di discriminazioni fondate su motivi quali sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, politiche o altra opinione, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale o nazionalità, ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Sono vietate anche le provocazioni pubbliche a commettere reati di terrorismo;
Accessibilità
I fornitori devono rendere i loro servizi continuamente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità e sono incoraggiati a sviluppare piani d’azione per l’accessibilità per raggiungere questo obiettivo.
Gli Stati membri devono designare un punto di contatto online per fornire informazioni e ricevere reclami in merito a questioni di accessibilità. Le informazioni di emergenza pubblica fornite attraverso i servizi di media audiovisivi, ad esempio in situazioni di catastrofe naturale, devono essere accessibili alle persone con disabilità.
Condivisione di video
I fornitori di servizi su piattaforme di condivisione di video* devono mettere in atto misure adeguate per proteggere i minori dai contenuti che potrebbero influenzare il loro sviluppo fisico, mentale o morale e il pubblico in generale dall’incitamento alla violenza o all’odio o alla provocazione pubblica a commettere reati di terrorismo.
Tali misure comprendono, tra le altre:
I fornitori di servizi di piattaforme di condivisione video hanno gli stessi obblighi dei fornitori di servizi audiovisivi in materia di pubblicità e altre restrizioni sui contenuti, tenendo conto del controllo limitato che possono esercitare sulla pubblicità sulle loro piattaforme che non sono commercializzate, vendute o organizzate da loro.
Promozione di opere europee e indipendenti
I fornitori di servizi di media audiovisivi devono avere nei loro cataloghi almeno il 30 % di opere europee e garantire che queste siano poste in rilievo.
La direttiva AVMS si applica dal 5 maggio 2010. La Direttiva (UE) 2018/1808 si applica dal 18 dicembre 2018 e deve diventare legge nei paesi dell’UE entro il 19 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
Le modifiche successive alla direttiva 2010/13/UE sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
Si veda la versione consolidata.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per il mercato unico digitale in Europa, [COM(2015) 192 final del 6.5.2015].
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 17.05.2019