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Document 32010L0013

Direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS)

Direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS)

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi)

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Punta a creare e garantire il corretto funzionamento di un mercato unico dell’Unione europea per i servizi di media audiovisivi*, contribuendo nel contempo alla promozione della diversità culturale e fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori.

PUNTI CHIAVE

La direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) dell’UE regola il coordinamento a livello dell’Unione della legislazione nazionale su tutti i media audiovisivi, per le trasmissioni televisive tradizionali così come per i servizi di media audiovisivi su richiesta*.

La direttiva (UE) 2018/1808 modifica e aggiorna la direttiva AVMS, nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, al fine di:

  • estendere alcune regole audiovisive alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi su determinati servizi di social media;
  • introdurre flessibilità sulle restrizioni applicabili alle trasmissioni televisive;
  • rafforzare la promozione dei contenuti europei;
  • proteggere i bambini e affrontare il tema dell’odio in modo più efficace;
  • rafforzare l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la trasmissione di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri. Norme più severe di quelle contenute nella presente direttiva possono essere applicate dagli Stati in determinate circostanze e seguendo procedure specifiche. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta nazionali.

Pubblicità

La pubblicità audiovisiva deve essere chiaramente riconoscibile e non deve:

  • utilizzare tecniche subliminali;
  • pregiudicare il rispetto della dignità umana;
  • contenere o promuovere la discriminazione;
  • incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
  • incoraggiare comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente.

I divieti sulle comunicazioni commerciali audiovisive includono:

  • pubblicità di sigarette e tabacco, comprese le sigarette elettroniche e le relative ricariche;
  • pubblicità di bevande alcoliche rivolte specificatamente ai minori e l’incoraggiamento al consumo smodato di tali bevande;
  • pubblicità per la prescrizione di medicinali e cure mediche;
  • pubblicità che sfrutta l’inesperienza, la credulità e la fiducia dei bambini negli adulti o che mostra senza motivo minori in situazioni pericolose.

Requisiti aggiuntivi riguardano la sponsorizzazione e l’inserimento di prodotti e le emittenti hanno una maggiore flessibilità nel tempo pubblicitario, con un nuovo limite del 20% nel periodo tra le 6.00 e le 18.00 e nel periodo tra le 18.00 e le 24.00.

Tutela dei minori

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i programmi che potrebbero «nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori» siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o ascoltino normalmente, selezionando un orario adeguato per la trasmissione, strumenti di verifica dell’età o altre misure tecniche proporzionate al danno potenziale. I contenuti più dannosi, quali la violenza gratuita e la pornografia, sono soggetti alle misure più rigorose.

I minori beneficiano inoltre di un livello più elevato di protezione online: le piattaforme di condivisione video devono attuare misure per proteggere i minori da contenuti dannosi.

È inoltre vietato l’inserimento di prodotti nella programmazione per bambini. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso all’autoregolamentazione e alla coregolamentazione attraverso codici di condotta relativi alla pubblicità inappropriata nei programmi per bambini, per alimenti e bevande ricchi di grassi, sale e zucchero.

Discorsi di incitamento all’odio

I servizi di media audiovisivi non devono contenere incitamento alla violenza o all’odio nei confronti di gruppi o membri di un gruppo sulla base di discriminazioni fondate su motivi quali sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, politiche o altra opinione, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale o nazionalità, ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Sono vietate anche le provocazioni pubbliche a commettere reati di terrorismo;

Accessibilità

I fornitori devono rendere i loro servizi continuamente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità e sono incoraggiati a sviluppare piani d’azione per l’accessibilità per raggiungere questo obiettivo.

Gli Stati membri devono designare un punto di contatto online per fornire informazioni e ricevere reclami in merito a questioni di accessibilità. Le informazioni di emergenza pubblica fornite attraverso i servizi di media audiovisivi, ad esempio in situazioni di catastrofe naturale, devono essere accessibili alle persone con disabilità.

Condivisione di video

I fornitori di servizi su piattaforme di condivisione di video* devono mettere in atto misure adeguate per proteggere i minori dai contenuti che potrebbero influenzare il loro sviluppo fisico, mentale o morale e il pubblico in generale dall’incitamento alla violenza o all’odio o alla provocazione pubblica a commettere reati di terrorismo.

Tali misure comprendono, tra le altre:

  • meccanismi per la segnalazione da parte degli utenti di contenuti non conformi e procedure efficaci per i reclami degli utenti;
  • misure e strumenti efficaci per l’alfabetizzazione mediatica e la sensibilizzazione degli utenti su tali misure e strumenti.

I fornitori di servizi di piattaforme di condivisione video hanno gli stessi obblighi dei fornitori di servizi audiovisivi in materia di pubblicità e altre restrizioni sui contenuti, tenendo conto del controllo limitato che possono esercitare sulla pubblicità sulle loro piattaforme che non sono commercializzate, vendute o organizzate da loro.

Promozione di opere europee e indipendenti

I fornitori di servizi di media audiovisivi devono avere nei loro cataloghi almeno il 30 % di opere europee e garantire che queste siano poste in rilievo.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva AVMS si applica dal 5 maggio 2010. La Direttiva (UE) 2018/1808 si applica dal 18 dicembre 2018 e deve diventare legge nei paesi dell’UE entro il 19 settembre 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Servizi di media audiovisivi: servizi che forniscono programmi, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media al grande pubblico al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta.
Servizio di media audiovisivo a richiesta: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.
Servizi su piattaforme di condivisione video: un servizio che offre programmi, video generati dall’utente o entrambi, al pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma di condivisione video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o educare, utilizzando le reti di comunicazione elettroniche e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma di condivisione video, anche mediante l’uso di strumenti o algoritmi automatici, in particolare mediante visualizzazione, codifica e sequenziamento.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

Le modifiche successive alla direttiva 2010/13/UE sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per il mercato unico digitale in Europa, [COM(2015) 192 final del 6.5.2015].

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.05.2019

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