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Document 32009L0040
Veicoli a motore e i loro rimorchi: controllo tecnico
Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Controlli per garantire la sicurezza dei veicoli e dei loro rimorchi' per informazioni aggiornate sullargomento.
Veicoli a motore e i loro rimorchi: controllo tecnico
Nell'ambito della politica comune dei trasporti dell'Unione europea (UE), la presente direttiva armonizza la periodicità dei controlli tecnici e precisa gli elementi dei veicoli a motore soggetti al controllo. L'aumento del traffico presenta problemi di sicurezza simili in tutti i paesi dell'UE. Occorre pertanto definire nell'UE norme e metodi di prova minimi per i veicoli a motore pubblici e privati.
ATTO
Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione).
SINTESI
I veicoli a motore immatricolati nei paesi dell'Unione europea (UE) e i loro rimorchi sono sottoposti a un controllo tecnico periodico per garantire che siano a norma per essere usati su strada. Gli allegati I e II della presente direttiva precisano le categorie di veicoli soggette al controllo, la periodicità dei controlli tecnici e gli elementi da controllare obbligatoriamente. Il controllo tecnico dev’essere effettuato dai paesi dell’UE, o da un organismo pubblico incaricato di tale compito oppure da organismi o impianti da esso designati che agiscono sotto la sua diretta sorveglianza.
L'allegato I indica le categorie di veicoli a motore soggette al controllo tecnico e la periodicità dei controlli obbligatori per ciascuna categoria. La periodicità dei controlli per le varie categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi è la seguente:
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Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno per:
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Quattro anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni due anni per:
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L'allegato II indica gli elementi da controllare obbligatoriamente. I controlli previsti dall'allegato II dovranno essere effettuati impiegando tecniche e attrezzature disponibili senza smontare i componenti del veicolo. Qualora il veicolo presenti anomalie riguardanti gli elementi sottoposti a controllo indicati in appresso, le autorità competenti dei paesi dell’UE adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico. Il controllo dev’essere effettuato almeno sugli elementi indicati nell’allegato, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento obbligatorio del veicolo sottoposto a controllo nel paese dell’UE interessato. Gli elementi da controllare obbligatoriamente includono:
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identificazione del veicolo;
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dispositivi di frenatura;
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sterzo;
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visibilità;
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luci, riflettori e circuito elettrico;
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assi, ruote, pneumatici e sospensioni;
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telaio e parti/elementi fissati a esso;
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altri equipaggiamenti: cinture di sicurezza, estintori, serrature e dispositivi antifurto, triangolo di segnalazione, cassetta di pronto soccorso, tachimetro, ecc.;
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effetti nocivi: rumori, emissioni di gas di scarico, ecc.;
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controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone: uscita(e) di sicurezza, riscaldamento e sistema di aerazione, disposizione dei sedili, illuminazione interna.
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L'operatore o conducente del veicolo è informato per iscritto di eventuali anomalie, dei risultati del controllo e delle conseguenze legali. I paesi dell’UE adottano i provvedimenti che ritengono necessari perché si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto, con esito positivo, a un controllo tecnico. Gli altri paesi dell’UE e la Commissione devono essere informati di questi provvedimenti.
Ogni paese dell’UE deve riconoscere l’attestato rilasciato da un altro paese dell’Unione secondo il quale un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo, nonché il suo rimorchio o semirimorchio, sono stati sottoposti con esito positivo a un controllo tecnico in linea con la presente direttiva. I paesi dell’UE devono applicare inoltre le procedure appropriate per stabilire che le prestazioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli immatricolati nei rispettivi territori soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva.
Eccezioni
Nonostante le disposizioni degli allegati I e II, i paesi dell’UE possono:
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anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e, se necessario, imporre che il veicolo sia sottoposto a controllo prima della sua immatricolazione;
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ridurre l’intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori;
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rendere obbligatorio il controllo tecnico dell’equipaggiamento opzionale;
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aumentare il numero degli elementi da controllare;
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estendere l’obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli;
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prescrivere ulteriori controlli speciali;
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prescrivere norme minime di efficienza di frenatura più elevate e includere controlli a fronte di pesi a carico più elevati rispetto a quelli precisati nell’allegato II per i veicoli immatricolati nei rispettivi territori, purché tali norme non siano più rigorose di quelle previste per l’omologazione originale del veicolo.
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I paesi dell’UE hanno inoltre la facoltà di escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i veicoli delle forze armate, delle forze dell’ordine e dei pompieri. Previa consultazione della Commissione, i paesi dell’UE possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, nonché i veicoli che non utilizzano, o quasi, le strade pubbliche. I paesi dell’UE possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico.
La Commissione ha la facoltà di adottare le direttive particolari necessarie al fine di definire le norme e i metodi minimi concernenti il controllo degli elementi di cui all’allegato II nonché le modifiche necessarie per l’adeguamento di tali norme e metodi al progresso tecnico.
La Commissione doveva riesaminare, entro tre anni dall’introduzione del controllo periodico dei limitatori di velocità, se i controlli previsti fossero sufficienti per individuare i limitatori di velocità difettosi o manomessi e se non fosse necessario modificare la normativa in vigore.
La direttiva 2009/40/CE è abrogata dalla direttiva 2014/45/UE a decorrere dal 19 maggio 2018.
RIFERIMENTI
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 2009/40/CE |
26.6.2009 |
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Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2009/40/EC sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (Gazzetta ufficiale L 127 del 29.4.2014, pag. 51-128).
Raccomandazione 2010/378/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, relativa alla valutazione delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici dei veicoli conformemente alla direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( Gazzetta ufficiale L 173 dell'8.7.2010, pag. 74-96 ).
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000m relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità - Periodo di dichiarazione 2009-2010 [COM(2013) 303 final del 24.5.2013].
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità Periodo di dichiarazione 2011-2012 [COM(2014) 0569 final del 12.9.2014].
Ultima modifica: 04.06.2015