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Document 32008R0589

Norme di commercializzazione applicabili alle uova

Norme di commercializzazione applicabili alle uova

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 589/2008 relativo alle norme di commercializzazione applicabili alle uova

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento definisce le norme di commercializzazione applicabili alle uova* vendute nell’UE, comprese quelle riguardanti la classificazione, l’etichettatura, le condizioni di vita delle galline e la tenuta dei registri.

Esso attua il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli nell’UE e contenente le norme sulla commercializzazione di taluni prodotti, tra i quali le uova.

PUNTI CHIAVE

Le uova possono essere classificate come categoria A o categoria B.

Le uova di categoria A devono avere le seguenti caratteristiche:

  • guscio normale, pulito e intatto;
  • camera d’aria all’interno dell’uovo non superiore a 6 mm;
  • tuorlo senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell’uovo;
  • albume chiaro e translucido;
  • non devono contenere corpi estranei o avere odori atipici;
  • l’uovo non deve mostrare sviluppo del germe.

Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione e non subiscono alcun trattamento di conservazione o di refrigerazione al di sotto di 5 °C.

Le uova della categoria A sono classificate in base al peso:

  • XL — più di 72 g,
  • L — da 63 a 72 g,
  • M — da 53 a 62 g,
  • S — peso inferiore a 53 g.

Le uova della categoria B sono le uova che non presentano le caratteristiche qualitative delle uova della categoria A, o sono uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche.

Solo i centri di imballaggio possono classificare e imballare le uova ed etichettare gli imballaggi*. I centri di imballaggio sono tenuti a disporre dell’attrezzatura necessaria per la classificazione e la stampigliatura delle uova. Le uova sono classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla data di deposizione.

L’imballaggio di trasporto delle uova deve riportare:

  • il nome e l’indirizzo del produttore,
  • il codice del produttore,
  • il numero di uova e/o il relativo peso,
  • la data o il periodo di deposizione,
  • la data di spedizione.

Gli imballaggi contenenti uova della categoria A devono essere stampigliate con il metodo di allevamento utilizzato e il termine minimo di conservazione — non superiore al ventottesimo giorno successivo alla data di deposizione.

Le uova possono essere etichettate come «uova da allevamento all’aperto», «uova da allevamento a terra» o «uova da allevamento in gabbie». Le galline in allevamento all’aperto devono avere un accesso continuo a spazi all’aperto; tuttavia il produttore può restringere l’accesso nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole. La dicitura «uova da galline in gabbia» indica che le galline vengono tenute in gabbie attrezzate*, poiché l’allevamento in gabbie in batteria (note come gabbie «non modificate») è vietato nell’UE dal 2012 (direttiva 1999/74/CE del Consiglio — protezione delle galline ovaiole).

Se l’UE adotta misure per tutelare la salute pubblica che prevedono che le galline vengano tenute all’interno, come durante lo sviluppo di focolai di influenza aviaria, le uova possono comunque essere commercializzate come «provenienti da allevamento all’aperto» purché il divieto di accesso ad aree all’aperto non superi le 16 settimane continuativamente.

Gli spazi all’aperto devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo.

La densità massima di carico degli spazi all’aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile, oppure una gallina per 4 m2.

Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sulle uova di categoria A fino al nono giorno dalla data di deposizione.

I cereali come ingredienti dei mangimi possono essere indicati solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime.

Produttori di uova tengono registri su:

  • metodo di allevamento utilizzato,
  • numero ed età delle galline,
  • il numero di galline abbattute e la data di abbattimento,
  • il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno,
  • il nome e l’indirizzo degli acquirenti.

Gli Stati membri designano i servizi di ispezione incaricati di controllare il rispetto del presente regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso è in vigore dal 1 luglio 2008.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Uova: le uova in guscio — escluse le uova rotte, incubate o cotte — prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti;
Imballaggio: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali (uova non destinate al consumo umano);
Gabbie attrezzate: gabbie modificate per rispondere ad alcune preoccupazioni riguardanti il benessere degli animali allevati in gabbie in batteria mantenendo nel contempo alcuni dei vantaggi economici e delle pratiche di allevamento in sistemi senza gabbie.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 589/2008 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime relative alla protezione delle galline ovaiole (GU L 203, del 3.8.1999, pag. 53).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.02.2018

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