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Document 32008L0099

Normativa dell’Unione europea in materia di reati ambientali

Normativa dell’Unione europea in materia di reati ambientali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Definisce una serie di reati gravi a danno dell’ambiente.
  • Richiede agli Stati membri dell’Unione europea di introdurre sanzioni penali effettive e proporzionate che costituiscano un deterrente per tali reati, sia che vengano commessi intenzionalmente o in seguito a grave negligenza.

PUNTI CHIAVE

Le tipologie di* comportamento illecito nocive per la salute dell’uomo o per l’ambiente soggette a sanzioni includono:

  • scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell’aria, nel terreno o nell’acqua;
  • raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi;
  • spedizione di quantità rilevanti di rifiuti;
  • gestione di impianti industriali che svolgono attività pericolose o che tengono in deposito sostanze pericolose (ad esempio fabbriche che producono vernici o sostanze chimiche);
  • produzione, trattamento, immagazzinamento, accumulo, utilizzo, trasporto, importazione, esportazione o smaltimento di materiale nucleare e materiale radioattivo pericoloso;
  • uccisione, possesso o traffico di quantità rilevanti di specie protette di flora e fauna;
  • danni ad habitat protetti;
  • produzione, commercio o utilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono (ad esempio sostanze chimiche di estintori o solventi per la pulizia).

Sanzioni

  • Gli Stati membri devono garantire che i reati di cui all’articolo 3 della direttiva siano puniti con sanzioni penali efficaci e proporzionate che fungano da deterrente e siano applicabili alle persone fisiche.
  • Gli Stati membri devono stabilire che le persone giuridiche* possono essere dichiarate responsabili di reati commessi a loro vantaggio da persone che detengano una posizione preminente in virtù del potere di rappresentanza, del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. Le persone giuridiche sono inoltre dichiarate responsabili qualora l’assenza di supervisione o controllo da parte di una persona che detenga una posizione preminente abbia reso possibile la commissione di un reato.
  • La responsabilità delle persone giuridiche non esclude i procedimenti penali a carico delle persone che hanno perpetrato, incitato a perpetrare o contribuito a perpetrare il reato di cui alla direttiva.
  • A seconda dell’ordinamento giuridico applicabile nello Stato membro interessato, la responsabilità della persona giuridica può essere di natura penale o non penale.
  • Questa direttiva si basa sulla direttiva 2004/35/CE (si veda la sintesi), che stabilisce le regole sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
  • Gli Stati membri sono responsabili di intraprendere azioni penali contro i reati ambientali. Dato che gli ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri sono diversi, i criminali possono sfruttare la mancanza di collaborazione e di coordinamento tra le autorità nazionali. Le reti di professionisti quali la rete dell’Unione europea per l’attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell’ambiente, il Forum europeo — Unione dei giudici per l’ambiente e la rete europea dei procuratori per l’ambiente rivestono un ruolo importante nella condivisione delle migliori prassi e nello sviluppo di metodologie per una applicazione efficace.

Riesame

La direttiva è attualmente oggetto di riesame.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 26 dicembre 2008 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 26 dicembre 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Illecito: in questo contesto, si riferisce alla violazione di leggi dell’Unione o nazionali che applicano la legislazione dell’Unione, di cui agli allegati alla direttiva 2008/99/CE.
Persona giuridica: entità non umana, ad esempio una società, che viene trattata come persona per fini legali limitati. Una persona giuridica può perseguire, essere perseguita, possedere delle proprietà e stipulare contratti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

Le successive modifiche alla direttiva 2004/35/CE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 14.02.2022

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