Normativa dell’Unione europea in materia di reati ambientali
SINTESI DI:
Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
- Definisce una serie di reati gravi a danno dell’ambiente.
- Richiede agli Stati membri dell’Unione europea di introdurre sanzioni penali effettive e proporzionate che costituiscano un deterrente per tali reati, sia che vengano commessi intenzionalmente o in seguito a grave negligenza.
PUNTI CHIAVE
Le tipologie di* comportamento illecito nocive per la salute dell’uomo o per l’ambiente soggette a sanzioni includono:
- scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell’aria, nel terreno o nell’acqua;
- raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi;
- spedizione di quantità rilevanti di rifiuti;
- gestione di impianti industriali che svolgono attività pericolose o che tengono in deposito sostanze pericolose (ad esempio fabbriche che producono vernici o sostanze chimiche);
- produzione, trattamento, immagazzinamento, accumulo, utilizzo, trasporto, importazione, esportazione o smaltimento di materiale nucleare e materiale radioattivo pericoloso;
- uccisione, possesso o traffico di quantità rilevanti di specie protette di flora e fauna;
- danni ad habitat protetti;
- produzione, commercio o utilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono (ad esempio sostanze chimiche di estintori o solventi per la pulizia).
Sanzioni
- Gli Stati membri devono garantire che i reati di cui all’articolo 3 della direttiva siano puniti con sanzioni penali efficaci e proporzionate che fungano da deterrente e siano applicabili alle persone fisiche.
- Gli Stati membri devono stabilire che le persone giuridiche* possono essere dichiarate responsabili di reati commessi a loro vantaggio da persone che detengano una posizione preminente in virtù del potere di rappresentanza, del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. Le persone giuridiche sono inoltre dichiarate responsabili qualora l’assenza di supervisione o controllo da parte di una persona che detenga una posizione preminente abbia reso possibile la commissione di un reato.
- La responsabilità delle persone giuridiche non esclude i procedimenti penali a carico delle persone che hanno perpetrato, incitato a perpetrare o contribuito a perpetrare il reato di cui alla direttiva.
- A seconda dell’ordinamento giuridico applicabile nello Stato membro interessato, la responsabilità della persona giuridica può essere di natura penale o non penale.
- Questa direttiva si basa sulla direttiva 2004/35/CE (si veda la sintesi), che stabilisce le regole sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
- Gli Stati membri sono responsabili di intraprendere azioni penali contro i reati ambientali. Dato che gli ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri sono diversi, i criminali possono sfruttare la mancanza di collaborazione e di coordinamento tra le autorità nazionali. Le reti di professionisti quali la rete dell’Unione europea per l’attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell’ambiente, il Forum europeo — Unione dei giudici per l’ambiente e la rete europea dei procuratori per l’ambiente rivestono un ruolo importante nella condivisione delle migliori prassi e nello sviluppo di metodologie per una applicazione efficace.
Riesame
La direttiva è attualmente oggetto di riesame.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è in vigore dal 26 dicembre 2008 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 26 dicembre 2010.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Illecito: in questo contesto, si riferisce alla violazione di leggi dell’Unione o nazionali che applicano la legislazione dell’Unione, di cui agli allegati alla direttiva 2008/99/CE.
Persona giuridica: entità non umana, ad esempio una società, che viene trattata come persona per fini legali limitati. Una persona giuridica può perseguire, essere perseguita, possedere delle proprietà e stipulare contratti.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
Le successive modifiche alla direttiva 2004/35/CE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 14.02.2022