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Document 32008D0801

    Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    SINTESI DI:

    Decisione 2008/801/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    SINTESI

    CHE COSA FA LA DECISIONE?

    Autorizza l’Unione europea (UE) a firmare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La convenzione mira a contribuire alla lotta contro la corruzione, a promuovere la gestione corretta degli affari pubblici e a incoraggiare la cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica.

    PUNTI CHIAVE

    La convenzione si applica alla prevenzione, alle indagini e ai procedimenti giudiziari per corruzione, nonché al congelamento, al sequestro, alla confisca e al rendimento dei ricavi provenienti dai reati.

    Comprende norme volte a prevenire e combattere il riciclaggio, nonché standard relativi alla contabilità nel settore privato, alla trasparenza e alla parità di accesso di tutti i candidati a contratti di fornitura e servizio per opere pubbliche.

    Prevenire la corruzione

    La convenzione stabilisce diverse norme volte a prevenire la corruzione, fra cui:

    • l’applicazione di politiche e pratiche di prevenzione e la creazione di organismi appositi;
    • l’applicazione di codici di condotta per funzionari pubblici;
    • criteri oggettivi per l’assunzione e la promozione di funzionari pubblici;
    • norme per gli appalti pubblici.

    Raccomanda inoltre:

    • la promozione della trasparenza e dell’assunzione di responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche e nel settore privato;
    • standard di contabilità e consulenza più rigidi;
    • norme per garantire l’indipendenza della magistratura.

    Incriminazione

    La convenzione raccomanda l’istituzione di vari reati, fra cui:

    • corruzione di funzionari pubblici nazionali o stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche;
    • malversazione, appropriazione indebita o altra distrazione, da parte di un funzionario pubblico, di qualsiasi proprietà pubblica o privata;
    • traffico di influenze illecite (qualora una persona influente o altra scambi tali influenze in cambio di denaro da parte di una persona alla ricerca di influenze);
    • abuso di posizione dominante e arricchimento illecito*.

    Nel settore privato, richiede la creazione dei reati di:

    • malversazione;
    • corruzione;
    • riciclaggio dei proventi di reati;
    • gestione di proprietà rubata;
    • compromissione dell’amministrazione della giustizia;
    • tentativo di compiere atti di malversazione o corruzione e partecipazione a essi.

    La convenzione raccomanda inoltre ulteriori azioni giuridiche e amministrative, fra cui:

    • garantire che le aziende possano essere considerate responsabili;
    • consentire il congelamento, il sequestro e la confisca;
    • proteggere i testimoni, gli esperti e le vittime;
    • proteggere coloro che sporgono denuncia;
    • garantire che le aziende o le persone che hanno subito danni come conseguenza di un atto di corruzione abbiano il diritto giuridico di richiedere il risarcimento;
    • incoraggiare la cooperazione con le autorità preposte all’applicazione della legge.

    Recupero dei beni

    La convenzione specifica le misure per il recupero diretto dei beni e stabilisce come ciò può avvenire attraverso la cooperazione internazionale sulle confische. Comprende inoltre norme sulle modalità di restituzione dei beni.

    Ufficio europeo per la lotta antifrode

    L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è responsabile delle indagini relative a tali questioni per quanto concerne la loro applicazione alle istituzioni dell’UE. L’OLAF indaga sulle truffe ai danni del bilancio dell’UE, sulla corruzione e su colpe gravi all’interno delle istituzioni europee e sviluppa la politica antifrode per conto della Commissione europea.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

    Si applica a partire dal 25 settembre 2008.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    TERMINI CHIAVE

    * Arricchimento illecito: si ha quando una persona ottiene dei benefici a spese di un’altra persona senza dare qualcosa di pari valore in cambio.

    ATTO

    Decisione 2008/801/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (GU L 287 del 29.10.2008, pagg. 1-110)

    Ultimo aggiornamento: 21.04.2016

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