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Έγγραφο 32006R1828

    Modalità di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione (2007-2013)

    Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

    Modalità di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione (2007-2013)

    Il presente regolamento determina le modalità di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione. In particolare riguarda gli obblighi degli Stati membri in materia di informazione e di attuazione dei Fondi.

    ATTO

    Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale [Cfr atti modificativi].

    SINTESI

    Il presente regolamento stabilisce le modalità d'esecuzione:

    • del regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione;
    • del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR.

    Il regolamento stabilisce quindi le regole di pubblicazione e di comunicazione delle informazioni relative ai progetti finanziati da questi fondi. Definisce inoltre le regole destinate a garantire il corretto utilizzo dei fondi, segnatamente per quanto riguarda i sistemi di controllo previsti dagli Stati membri e le procedure in caso di irregolarità.

    Infine il regolamento stabilisce le disposizioni relative a taluni aspetti specifici dei fondi, come gli strumenti di ingegneria finanziaria o l'ammissibilità delle spese di alloggio.

    Informazione e pubblicità: il piano di comunicazione

    Conformemente al regolamento n. 1083/2006, gli Stati membri stabiliscono dei programmi operativi che definiscono le strategie di sviluppo basate sul finanziamento dei Fondi strutturali.

    Tali programmi devono essere oggetto di un piano di comunicazione, ai fini della trasparenza. I piani di comunicazione sono elaborati dagli Stati membri o dalle autorità di gestione responsabili dei programmi operativi. Questi piani sono destinati:

    • a beneficiari e potenziali beneficiari, in modo da poter garantire una vasta diffusione delle informazioni sulle possibilità di finanziamento e sulle procedure da seguire;
    • al pubblico, per migliorare l'informazione sul ruolo svolto dall'Unione europea (UE) nel finanziamento di programmi volti a migliorare la competitività economica, la creazione di posti di lavoro e la coesione interna.

    Inoltre i piani di comunicazione comprendono:

    • gli obiettivi e i gruppi destinatari;
    • la strategia e il contenuto delle azioni di informazione e di pubblicità condotte dagli Stati membri e dalle autorità di gestione;
    • il bilancio preventivo per l'attuazione del piano;
    • i servizi amministrativi o gli organismi incaricati della realizzazione del piano di comunicazione;
    • le modalità di valutazione delle azioni di informazione e di pubblicità.

    Parallelamente alla diffusione di informazioni, il presente regolamento definisce le responsabilità ed il ruolo di ciascuno degli operatori interessati, segnatamente:

    • le regole che permettono agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni sull'utilizzazione dei fondi, nonché sul contributo dei fondi durante l'intera durata di un programma;
    • le regole che permettono alla Commissione di informare le altre istituzioni europee e i cittadini dell'UE sull'utilizzazione dei fondi;
    • gli obblighi cui devono ottemperare le autorità di gestione per quanto riguarda i beneficiari durante la selezione e l'approvazione delle operazioni da finanziare;
    • gli obblighi cui devono ottemperare le autorità di controllo per quanto riguarda gli aspetti oggetto delle verifiche delle spese dichiarate dai beneficiari. Ciò comprende le verifiche amministrative delle domande di rimborso e le verifiche in loco delle operazioni;
    • le disposizioni relative ai dati di natura personale ed allo scambio di dati per via elettronica.

    Al fine di garantire lo scambio di buone pratiche e di esperienze, possono essere realizzate reti europee composte da persone di contatto responsabili dell'informazione della pubblicità, designate da ciascuna autorità di gestione.

    Sistemi di gestione e di controllo

    Le disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione prevedono che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo e una relazione in cui figurano i risultati di una valutazione della realizzazione di tali sistemi.

    La Commissione si basa su tali documenti per assicurarsi che l'aiuto finanziario in oggetto sia utilizzato dagli Stati membri in conformità delle regole applicabili indispensabili per tutelare gli interessi finanziari dell’UE. È questo il motivo per cui il presente regolamento prevede le informazioni che i documenti devono contenere.

    Inoltre, il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per quanto riguarda:

    • gli organismi intermediari, le autorità di gestione e le autorità di certificazione;
    • i controlli delle operazioni;
    • la descrizione e la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo;
    • le condizioni da rispettare in occasione della realizzazione di verifiche in loco su campione;
    • gli elementi da inserire nei documenti contabili e i programmi di audit.

    Irregolarità

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi d'irregolarità che sono stati oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario. Essi notificano alla Commissione successivamente le procedure avviate riguardanti tutte le irregolarità precedentemente comunicate, nonché i mutamenti importanti che ne risultano.

    Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri interessati le irregolarità constatate o presunte che possano far temere rapide ripercussioni oltre il suo territorio ovvero che manifestino un'esecuzione irregolare.

    Correzioni finanziarie

    Allorquando uno Stato membro non mantiene il livello convenuto di spese strutturali pubbliche nel corso del periodo di programmazione, nessuna correzione finanziaria viene applicata se la differenza fra il livello convenuto e il livello raggiunto è inferiore o uguale al 3 % del livello convenuto (soglia de minimis).

    Strumenti d'ingegneria finanziaria

    Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali e specifiche sull'insieme degli strumenti d'ingegneria finanziaria. Gli strumenti d'ingegneria finanziaria rivestono la forma di azioni che danno luogo a investimenti rimborsabili presso le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le partnership di tipo pubblico-privato. Quando i fondi strutturali finanziano operazioni che comportano l'intervento di strumenti d'ingegneria finanziaria, viene presentato un piano di attività dai partner di cofinanziamento ovvero dagli azionisti.

    Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 1080/2006

    Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche in relazione all'ammissibilità delle spese di alloggio e all'ammissibilità dei programmi operativi rientranti nell'obiettivo della cooperazione territoriale europea.

    CONTESTO

    Il FESR e il FSE ("Fondi strutturali") nonché il Fondo di coesione cofinanziano progetti realizzati a livello regionale o locale. I fondi strutturali hanno soprattutto l'obiettivo di far crescere la competitività economica, migliorare l'occupazione e rafforzare la coesione economica e sociale tra le regioni europee.

    Riferimenti

    Atto

    Entrata in vigore

    Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale

    Regolamento (CE) n. 1828/2006

    7.3.2007

    -

    GU L 45, 15.2.2007

    Atto(i) modificatore(i)

    Entrata in vigore

    Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale

    Regolamento (CE) n. 846/2009

    13.10.2009

    -

    GU L 250, 23.9.2009

    Regolamento (CE) n. 832/2010

    23.9.2010

    -

    GU L 248, 22.9.2010

    See also

    • Per ulteriori informazioni relative alla comunicazione sulla politica regionale dell'UE, consultare il sito web Inforegio

    Ultima modifica: 08.06.2011

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