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Document 32005R0001

Regole dell’Unione sulla protezione degli animali durante il trasporto

Regole dell’Unione sulla protezione degli animali durante il trasporto

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Disciplina il trasporto di animali vertebrati vivi fra Stati membri dell’Unione europea (Unione) e prevede controlli sugli animali che entrano o escono dall’Unione. Le norme specifiche hanno lo scopo di salvaguardare il benessere degli animali e prevenire lesioni o sofferenze inutili agli animali.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce le seguenti condizioni generali per il trasporto degli animali.

  • Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.
  • Si devono prendere previamente tutte le disposizioni necessarie in materia di trasporto per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio.
  • Gli animali devono essere idonei per il viaggio previsto.
  • I mezzi di trasporto e le strutture di carico e scarico devono essere progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali.
  • Il personale che accudisce gli animali deve essere adeguatamente formato e competente.
  • Il trasporto alla destinazione deve avvenire senza indugio e prevedere controlli regolari sul benessere degli animali.
  • Agli animali deve essere garantito un sufficiente spazio d’impiantito e un’altezza sufficiente.
  • Acqua, alimenti e riposo devono essere previsti in caso di necessità.
  • I trasportatori devono:
    • essere autorizzati dall’autorità nazionale competente per tutti gli spostamenti superiori a 65 km;
    • fornire la documentazione contenente informazioni quali l’origine e il proprietario degli animali, la loro destinazione e il tempo di percorrenza previsto;
    • garantire che un guardiano accompagni gli animali, a meno che essi non siano in contenitori con alimenti e acqua sufficienti.
  • Le autorità competenti devono esaminare e approvare i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali su strada e via mare per lunghi viaggi, prima che questi possano essere utilizzati.
  • I detentori di animali e gli operatori dei centri di raccolta (aziende, centri di raccolta e mercati) devono garantire che gli animali siano trattati conformemente alle regole e alle norme di benessere nel luogo di partenza, di trasferimento e di destinazione.
  • Le autorità competenti devono certificare che i trasportatori:
    • siano stabiliti in uno Stato membro;
    • dispongano di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate;
    • non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria o nazionale in materia di protezione degli animali negli ultimi tre anni.
  • Per i viaggi lunghi tra Stati membri e verso destinazioni al di fuori dell’Unione:
    • i trasportatori devono avere l’autorizzazione, la documentazione, il sistema di navigazione satellitare e piani di emergenza necessari per le emergenze;
    • l’autorità competente effettua controlli estemporanei durante il viaggio e controlli al luogo di partenza.
  • In caso di emergenza o di mancata applicazione delle norme sul benessere, le autorità nazionali possono insistere sul fatto che il trasportatore intraprenda le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali trasportati, quali:
    • il cambiamento del conducente o del guardiano;
    • la riparazione temporanea dei mezzi di trasporto;
    • il trasferimento della partita su un altro mezzo di trasporto;
    • la restituzione degli animali al loro punto di partenza;
    • scaricare gli animali e dare loro una sistemazione temporanea adeguata.

Il regolamento modificativo (UE) 2017/625 sull’applicazione delle norme dell’Unione europea per la filiera agroalimentare (si veda la sintesi) ha introdotto alcune modifiche minori al regolamento (CE) n. 1/2005, eliminando tutte le norme relative ai controlli ufficiali da quest’ultimo.

La Commissione europea ha adottato un atto di esecuzione, ossia il regolamento di esecuzione (UE) 2023/372, il quale, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, stabilisce le norme per la registrazione dei controlli ufficiali sulle navi adibite al trasporto di bestiame, il contenuto dei piani di emergenza che i trasportatori devono presentare quando intendono trasportare animali via mare, l’approvazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dai punti di uscita nei porti marittimi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 5 gennaio 2007.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e del regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2005 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all’archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all’omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2004/544/CE del Consiglio, del 21 giugno 2004, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.03.2023

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