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Document 32003R0058

    Le agenzie esecutive dell’Unione europea

    Le agenzie esecutive dell’Unione europea

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (CE) n. 58/2003 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    Il presente regolamento stabilisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate della gestione dei programmi dell’Unione europea (Unione). Esso stabilisce in particolare alcuni aspetti essenziali riguardanti:

    • la struttura,
    • l’attività,
    • l’operatività,
    • il regime di bilancio,
    • il personale,
    • i controlli e
    • la responsabilità.

    PUNTI CHIAVE

    La Commissione europea delega la responsabilità dell’attuazione di alcuni programmi dell’Unione europea (Unione) per un periodo di tempo limitato a entità terze, denominate «agenzie esecutive», che sono entità giuridiche. Le agenzie esecutive sono sei:

    Queste agenzie gestiscono alcune delle funzioni non discriminatorie che rientrano nella responsabilità amministrativa diretta della Commissione, con l’obiettivo di consentire alla Commissione di concentrarsi sui suoi «compiti principali».

    La Commissione può decidere sull’istituzione, sulla proroga o sulla soppressione di un’agenzia esecutiva dopo aver svolto un’analisi costi-benefici.

    Compiti

    Le agenzie esecutive possono essere responsabili de:

    • la gestione di tutte le fasi dei progetti;
    • l’adozione di misure di attuazione del bilancio e l’attribuzione di appalti e sovvenzioni;
    • la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie all’attuazione dei programmi.

    La Commissione non può affidare ad un’agenzia esecutiva compiti che richiedono poteri esecutivi nella traduzione delle scelte politiche in azioni.

    Struttura

    Le agenzie esecutive vengono gestite da un comitato direttivo e da un direttore.

    • Il comitato direttivo è costituito da cinque membri designati dalla Commissione per due anni (rinnovabili). Tale comitato stabilisce il programma di lavoro annuale, approva il bilancio di funzionamento, adotta la relazione annuale di attività e applica le misure per lottare contro le frodi e le irregolarità.
    • Il direttore viene nominato dalla Commissione per quattro anni (rinnovabili) ed è un funzionario dell’Unione.
    • Il personale è composto da agenti statali dell’Unione temporaneamente distaccati e da agenti contrattuali assegnati dall’agenzia.

    Vigilanza

    Le agenzie esecutive sono sottoposte al controllo de:

    Ogni tre anni, la Commissione realizza una relazione esterna di valutazione, che viene quindi sottoposta al comitato direttivo di ciascuna agenzia esecutiva, al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e alla Corte dei conti europea.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento è in vigore dal 26 gennaio 2003.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

    Ultimo aggiornamento: 07.02.2024

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