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Document 32002L0047
Contratti di garanzia finanziaria: migliorare la chiarezza giuridica
Contratti di garanzia finanziaria: migliorare la chiarezza giuridica
SINTESI DI:
Direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria: migliorare la chiarezza giuridica
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
La presente direttiva mira a istituire un quadro giuridico chiaro e uniforme a livello dell’Unione europea (UE) per l’utilizzo in garanzia* di titoli e contante nelle transazioni finanziarie.
PUNTI CHIAVE
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La direttiva si applica a determinate categorie specifiche, quali banche centrali ed enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale. I paesi dell’UE possono, tuttavia, escludere categorie specifiche, quali imprese prive di personalità giuridica.
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La direttiva si applica alle garanzie finanziarie compresi contante e strumenti finanziari, quali azioni e obbligazioni. Vengono consentite alcune eccezioni dai paesi dell’UE, quali le azioni di proprietà del fornitore di garanzia.
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La direttiva stabilisce requisiti formali minimi da parte dei paesi dell’UE riguardanti i contratti di garanzia, compreso, ad esempio, il fatto che tali contratti devono essere provati per iscritto o in un modo giuridicamente equivalente.
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L’applicazione di contratti di garanzia da parte del beneficiario della garanzia è possibile, ad esempio per la vendita o l’appropriazione di strumenti finanziari.
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Il beneficiario della garanzia gode, in base al contratto, del diritto a utilizzare la garanzia finanziaria fornita come se ne fosse il possessore. Qualora scelga di esercitare tale diritto, è obbligato a trasferire alla banca la somma equivalente alla garanzia.
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I paesi dell’UE devono riconoscere i contratti di compensazione per close-out*, anche se il beneficiario o il fornitore della garanzia è soggetto a procedure di insolvenza o di risanamento.
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In determinati casi i paesi dell’UE non possono applicare le proprie norme nazionali sull’insolvenza ai contratti di garanzia finanziaria. Tali contratti non possono essere dichiarati nulli o annullabili al fine di prendere in considerazione cambiamenti del valore di mercato, ad esempio.
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A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA?
A decorrere dal 27 giugno 2002.
CONTESTO
Sito Internet della Commissione europea sulle garanzie finanziarie
TERMINI CHIAVE
La * garanzia finanziaria è la proprietà (quali titoli) fornita da un debitore a un creditore al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita finanziaria di quest’ultimo, qualora il debitore non riesca ad adempiere gli obblighi finanziari nei confronti del creditore.
La * compensazione per close-out è un meccanismo giuridico che riduce i rischi fra due controparti. In caso di inadempimento di una delle due controparti, tutti i futuri crediti e relazioni contrattuali fra di esse diventano esigibili, calcolati e quindi compensati. Ciò che rimane alla fine per l’effettivo pagamento può essere solo una piccola frazione del credito lordo iniziale fra le due controparti.
ATTO
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2002/47/CE |
27.6.2002 |
27.12.2003 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2009/44/CE |
30.6.2009 |
30.12.2010 |
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Direttiva 2014/59/UE |
2.7.2014 |
31.12.2014 |
Si veda la versione consolidata.
ATTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: relazione di valutazione sulla direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria (2002/47/CE) [COM(2006) 833 def. del 20.12.2006]
Ultimo aggiornamento: 07.10.2015