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Document 32001R0539
Obblighi di visto per i cittadini di paesi terzi
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Obblighi di visto per i cittadini di paesi terzi
Questo regolamento elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto o sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento della frontiera esterna dell’UE.
ATTO
Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
SINTESI
Il regolamento (CE) n. 539/2001 stabilisce obblighi del visto ed esenzioni dall’obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi che entrano nell’UE in vista di un soggiorno di breve durata. Esso prevede inoltre deroghe ed esenzioni agli obblighi del visto e ai requisiti che i paesi dell’UE possono concedere a determinate categorie di persone.
ELENCO POSITIVO E NEGATIVO
Il regolamento prevede un elenco comune dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro (allegato I o elenco negativo). Il regolamento elenca inoltre i paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto (allegato II - elenco positivo).
Tali elenchi sono regolarmente aggiornati con le successive modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001.
Le decisioni relative alla modifica degli elenchi sono prese sulla base di una valutazione caso per caso dei paesi terzi in cui sono applicati criteri quali, ad esempio, l’immigrazione clandestina, l’ordine pubblico e la sicurezza, i vantaggi economici (turismo e commercio estero), le relazioni esterne, comprese le considerazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché della coerenza regionale e la reciprocità. Queste decisioni sono a volte prese in conseguenza del buon esito del dialogo sulla liberalizzazione dei visti con i paesi terzi interessati.
VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
In generale, un visto per soggiorno di breve durata rilasciato da uno qualsiasi dei paesi dello spazio Schengen dà diritto a viaggiare in tutti i 26 Stati Schengen per soggiorni di non più di 90 giorni in un periodo di 180 giorni.
I visti per soggiorni superiori a tale periodo rimarranno soggetti alle procedure nazionali.
Inoltre, il regolamento stabilisce che l’obbligo del visto sia derogato per:
ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DEL VISTO
Gli Stati membri possono concedere deroghe o esenzioni dell’obbligo del visto per determinate categorie di persone quali, per esempio, i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e passaporti speciali, equipaggi civili di aerei e navi e accompagnatori nei voli di emergenza/soccorso.
Altri casi specifici di esenzione sono dettagliati nel regolamento.
MECCANISMO DI RECIPROCITÀ
Viene attivato un meccanismo in base al quale se un paese terzo nell’elenco positivo introduce l’obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri, quest’ultimo dovrebbe informare la Commissione e il Consiglio e viene attuata una procedura specifica al fine di ripristinare l’esenzione dal visto. Se questo paese impone ancora tali requisiti 6 mesi dopo la pubblicazione della notifica della situazione di non reciprocità, la Commissione può proporre, a titolo di reciprocità, la reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di questo paese terzo. Questo meccanismo di reciprocità specifico si applica per l’UE nel suo complesso. Pertanto, se il paese terzo applica l’obbligo del visto per i cittadini di un paese dell’UE, ci potrebbe essere una risposta congiunta dell’UE da tutti gli Stati membri.
MECCANISMO DI SOSPENSIONE
In condizioni rigorose e in seguito a rigoroso esame da parte della Commissione, un altro meccanismo permette la reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi quando vi sia una situazione di emergenza causata da abuso del regime di esenzione del visto da cittadini di un paese terzo sull’elenco positivo che porta a un aumento improvviso e sostanziale del numero di:
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 539/2001 |
10.4.2001 |
- |
GU L 81 del 21.3.2001 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 2414/2001del Consiglio |
1.1.2002 |
- |
GU L 327 del 12.12.2001 |
Regolamento (CE) n. 453/2003del Consiglio |
2.4.2003 |
- |
GU L 69 del 13.3.2003 |
Atto relativo alle condizioni di adesione |
1.5.2004 |
- |
GU L 236 del 23.9.2003 |
Regolamento (CE) n. 851/2005del Consiglio |
25.6.2005 |
- |
GU L 141 del 4.6.2005 |
Regolamento (CE) n. 1791/2006del Consiglio |
1.1.2007 |
- |
GU L 363 del 20.12.2006 |
Regolamento (CE) n. 1932/2006del Consiglio |
19.1.2007 |
- |
GU L 405 del 30.12.2006 |
Regolamento (CE) n. 1244/2009del Consiglio |
19.12.2009 |
- |
GU L 336 del 18.12.2009 |
Regolamento (UE) n. 1211/2010del Parlamento europeo e del Consiglio |
11.1.2011 |
- |
GU L 339 del 22.12.2010 |
Regolamento (UE) n. 517/2013 |
1.7.2013 |
- |
GU L 158 del 10.6.2013 |
Regolamento (UE) n. 610/2013 |
19.7.2013 |
- |
GU L 182 del 29.6.2013 |
Regolamento (UE) n. 1289/2013 |
9.1.2014 |
- |
GU L 347 del 20.12.2013 |
Regolamento (UE) n. 259/2014 |
28.4.2014 |
- |
GU L 105 dell’8.4.2014 |
Regolamento (UE) n. 509/2014 |
9.6.2014 |
- |
GU L 149 del 20.5.2014 |
Le successive modifiche e le correzioni al regolamento (CE) n. 539/2001 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Ultima modifica: 12.08.2014