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Document 31987D0267

    Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

     

    SINTESI DI:

    Decisione 87/267/CEE relativa alla conclusione di una convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

    • La convenzione mira a semplificare le formalità negli scambi di merci tra l’ex Comunità economica europea, ora Unione europea (Unione), l’Associazione europea di libero scambio (EFTA), la Macedonia del Nord, la Serbia, la Turchia, l’Ucraina e il Regno Unito (note come parti contraenti).
    • La decisione 87/267/CEE conferisce alla Comunità l’approvazione della convenzione.

    PUNTI CHIAVE

    La convenzione introduce un documento amministrativo unico per:

    • tutte le formalità di importazione ed esportazione;
    • un regime comune di transito (si veda la sintesi) per gli scambi tra le parti contraenti, indipendentemente dalla natura o dall’origine delle merci.

    Il documento amministrativo unico:

    • si basa su un modulo di dichiarazione (esempio di cui all’allegato I);
    • funge da dichiarazione o documento per l’esportazione, il transito e l’importazione.

    La dichiarazione deve:

    • essere compilata secondo le istruzioni di cui all’allegato II al momento della stampa, della compilazione e dell’uso;
    • contenere codici comuni, come indicato nell’allegato III;
    • essere compilata in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti, con la possibilità di essere tradotta, se necessario.

    Una parte contraente può richiedere documenti amministrativi aggiuntivi solo quando sono necessari:

    • per l’attuazione della legislazione in vigore per la quale il documento unico è insufficiente;
    • ai sensi di un accordo internazionale;
    • per consentire agli operatori, su loro richiesta, di beneficiare di un vantaggio o di uno strumento specifico.

    Le parti contraenti possono:

    • applicare procedure semplificate, a prescindere dall’uso o meno di computer, per:
      • non richiedere agli operatori di presentare le merci o la dichiarazione di accompagnamento a un ufficio doganale;
      • l’accettazione di una dichiarazione incompleta;
      • permettere l’uso di documenti commerciali anziché del documento unico;
    • fare a meno del documento unico per il traffico postale;
    • fare a meno di dichiarazioni scritte;
    • stipulare accordi o disposizioni per semplificare ulteriormente le formalità;
    • consentire l’utilizzo di computer per completare le formalità senza dichiarazioni scritte;
    • consentire alle imprese pubbliche o private di formulare dichiarazioni su un documento semplice.

    Le autorità doganali:

    • forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni disponibili, comprese le relazioni e i risultati amministrativi, per garantire il corretto funzionamento della convenzione;
    • possono rifiutarsi di fornire assistenza in determinate circostanze; tuttavia, sono tenute a motivare tale rifiuto.

    Un comitato congiunto, in cui ogni parte contraente è rappresentata:

    • gestisce la convenzione;
    • formula raccomandazioni, comprese le modifiche alla convenzione e a qualsiasi altra misura necessaria;
    • si riunisce almeno una volta all’anno;
    • può istituire sottogruppi o gruppi di lavoro.

    Qualsiasi paese terzo o paese non membro dell’EFTA può aderire alla convenzione a seguito di una decisione del comitato congiunto.

    La convenzione si applica:

    • agli Stati membri dell’Unione;
    • ai paesi membri dell’EFTA;
    • alla Macedonia del Nord;
    • alla Serbia;
    • alla Turchia;
    • all’Ucraina;
    • al Regno Unito.

    Ogni parte contraente può recedere dalla convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    La convenzione è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.

    CONTESTO

    Al momento della firma della convenzione, l’EFTA contava sei membri: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. Lo Spazio economico europeo è entrato in vigore il 1o gennaio 1994, mentre Austria, Finlandia e Svezia sono entrate nell’Unione l’anno successivo. La Svizzera ha concluso accordi bilaterali separati con l’Unione.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Decisione 87/267/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (GU L 134 del 22.5.1987, pag. 1).

    Convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2).

    Le modifiche successive alla Convenzione sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

    Si veda la versione consolidata.

    Decisione 87/415/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1).

    Ultimo aggiornamento: 15.02.2023

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