Accesso del pubblico all’informazione ambientale
SINTESI DI:
Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
Accesso su richiesta
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Le autorità pubbliche devono mettere tutte le informazioni di natura ambientale in loro possesso a disposizione del richiedente senza che questo fornisca alcuna ragione.
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Le informazioni devono essere fornite entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere esteso a due mesi nel caso di richieste particolarmente voluminose e complesse.
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Le autorità pubbliche devono compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare che le informazioni di cui dispongono vengano riprodotte tempestivamente e siano accessibili elettronicamente.
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Queste informazioni devono essere fornite nella forma o formato specificati dal richiedente, salvo laddove esse siano già disponibili al pubblico in un altro formato.
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I paesi dell’Unione europea (UE) devono garantire che i dipendenti pubblici aiutino i cittadini ad accedere alle informazioni e mantenere un elenco delle autorità pubbliche accessibili.
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Tra le modalità pratiche da seguire per gestire le richieste, è prevista:
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la nomina di addetti all’informazione;
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l’istituzione di uffici per la consultazione dell’informazione richiesta;
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messa a disposizione di registri o elenchi dell’informazione detenuta e dettagli relativi ai punti di informazione.
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Le richieste possono essere rifiutate se:
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manifestamente infondate;
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formulate in termini troppo generici;
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riguardanti materiale in corso di completamento;
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riguardanti comunicazioni interne.
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Possono inoltre essere respinte, completamente o in parte, qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:
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L’accesso ai registri pubblici deve essere gratuito. Le autorità pubbliche possono richiedere un compenso per l’informazione ambientale che forniscono, ma l’importo deve essere ragionevole.
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Qualora un richiedente reputi che la sua richiesta sia stata ignorata o erroneamente rifiutata, potrà procedere per vie legali, rivolgendosi a un tribunale o altro organo indipendente.
Diffusione attiva
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L’informazione ambientale accessibile elettronicamente deve contenere almeno:
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i testi di trattati internazionali, convenzioni o accordi, le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;
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le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui sopra;
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le relazioni sullo stato dell’ambiente;
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il monitoraggio dei dati delle attività che potrebbero incidere sull’ambiente;
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le autorizzazioni che potrebbero avere un impatto significativo sull’ambiente;
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gli studi sull’impatto e la valutazione dei rischi.
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Per elementi diversi da quelli sopra elencati, la diffusione attiva può essere effettuata progressivamente, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie.
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I paesi dell’UE devono assicurare che le informazioni compilate da loro o per loro conto siano aggiornate, precise e comparabili.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
È in vigore dal 14 febbraio 2003. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 14 febbraio 2005.
CONTESTO
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La convenzione di Aarhus è in vigore dal 2001. Essa si basa sulla premessa che una maggiore consapevolezza del pubblico in merito all'ambiente e un maggiore coinvolgimento nelle questioni ambientali migliorerà la protezione dell'ambiente. E concepita per favorire la protezione del diritto di ogni persona, della generazione presente e di quelle future, a vivere in un ambiente adeguato alla propria salute e al proprio benessere. A questo scopo, la Convenzione prevede di intervenire in 3 aree:
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garantire l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per conto di esse;
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promuovere la partecipazione del pubblico ai processi decisionali che riguardano l'ambiente;
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estendere le condizioni di accesso alla giustizia nelle materia ambientali.
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Per ulteriori informazioni si consulti:
* TERMINI CHIAVE
Informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma concernente gli elementi indicati nell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2003/4/CE.
Autorità pubblica: il governo o ogni altra amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale, compresi gli organi consultivi pubblici e gli individui coperti dalla legislazione. I governi dell’UE possono determinare se questa definizione includa o meno tali organi nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26-32)
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43-48)
Modifiche successive al regolamento 1049/2001 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, sulla conclusione, per conto della Comunità europea, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1-3)
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13-19)
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1-14)
Ultimo aggiornamento: 26.01.2017