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Blocchi geografici: misure per impedire il trattamento discriminatorio dei clienti

Blocchi geografici: misure per impedire il trattamento discriminatorio dei clienti

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell’UE prevenendo i blocchi geografici ingiustificati* e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sull’ubicazione dei clienti, nelle transazioni sia online che offline all’interno dell’UE.
  • Non obbliga i professionisti a consegnare oltre confine (se tale servizio non è già fornito dal professionista) o ad armonizzare i prezzi.
  • Tuttavia, esso vieta la discriminazione tra i clienti dell’UE nell’accesso a beni e servizi sulla base della nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente, quando il cliente straniero accetta le condizioni applicate sul mercato interno (vale a dire il diritto di acquistare come un cliente locale).

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento non si applica a:

  • situazioni puramente interne negli Stati membri;
  • altri servizi quali i servizi finanziari, audiovisivi, trasporti, sanitari e sociali, in linea con l’ambito di applicazione della Direttiva sui servizi.

Il regolamento non si applica ai servizi relativi ai contenuti tutelati da diritti d’autore, quali i servizi di streaming, gli e-book, i software e i videogiochi, ma ciò verrà rivisto al momento della valutazione del regolamento.

Accesso alle interfacce online

Il regolamento vieta di bloccare l’accesso ai siti web e il reindirizzamento senza il previo consenso del cliente.

Anche se il cliente acconsente al reindirizzamento, la versione originale visitata deve rimanere accessibile.

Laddove il blocco, l’accesso limitato o il reindirizzamento siano giustificati dal diritto dell’UE o dal diritto nazionale in conformità con il diritto dell’UE, i professionisti devono fornire ai clienti una chiara spiegazione.

Condizioni di accesso a beni e servizi

Vi sono tre situazioni specifiche in cui un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, a meno che ciò non avvenga per rispettare i requisiti giuridici comunitari o nazionali:

  • la vendita di beni consegnati in un’area servita dal professionista (o ritirati dal cliente);
  • la vendita di servizi forniti tramite mezzi elettronici;
  • la vendita di servizi forniti in un luogo fisico specifico.

Mezzi di pagamento

I professionisti sono liberi di decidere quali mezzi di pagamento e quali marchi di carte accettare. Tuttavia, essi hanno il divieto di discriminare all’interno dello stesso mezzo di pagamento o marchio per motivi legati a:

  • nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento del cliente;
  • l’ubicazione del conto di pagamento;
  • luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento;
  • luogo di emissione dello strumento di pagamento.

I professionisti sono considerati discriminatori quando rifiutano un pagamento per il quale:

  • l’operazione è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;
  • viene utilizzata una valuta accettata dal professionista; e
  • sono soddisfatti i requisiti di autenticazione.

I professionisti possono tuttavia addebitare spese per l’uso di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie* non rientrano nelle disposizioni dell’UE sulle commissioni sui pagamenti basati su carta.

Relazione con il diritto della concorrenza e vendite passive

In generale, il regolamento non incide sulle regole sulla concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Gli accordi riguardanti le vendite attive* restano disciplinati dalle norme dell’UE in materia di esenzioni per gli accordi verticali di fornitura e distribuzione. Tuttavia, il regolamento sui blocchi geografici si applica alle vendite passive*: un accordo restrittivo con un fornitore che richiede che un professionista tratti i clienti di altri paesi dell’UE in modo diverso per tali vendite, in modo vietato dal regolamento, non è consentito e deve essere ignorato.

Revisione

Entro il marzo 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea riferisce sulla valutazione dell’applicazione del regolamento. La prima valutazione stabilisce se l’ambito di applicazione debba essere ampliato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal lunedì 3 dicembre 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Blocco geografico: pratica discriminatoria di un professionista per impedire ai clienti online di accedere a prodotti o servizi offerti su un sito web stabilito in un altro paese e all’acquisto di tali prodotti o servizi, ad esempio bloccando l’accesso ai siti web attraverso i confini, negando la possibilità di completare un ordine, acquistare beni o servizi quando si accede a un sito web dall’estero.
Commissioni interbancarie: commissioni addebitate dalla banca di un titolare di carta alla banca di un esercente ogniqualvolta un consumatore effettua un acquisto basato su carta.
Vendite attive: nel contesto degli accordi di distribuzione esclusiva, vendite realizzate avvicinando attivamente i singoli clienti all’interno del territorio esclusivo di un altro distributore.
Vendite passive: vendite in risposta a ordini non sollecitati dai clienti in un territorio in cui il professionista non è attivo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60I, del 2.3.2018, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 071, 9.3.2012, pag. 55).

Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 169 del 28.6.2016, pag. 19).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2015/751 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza: Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1: Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza: Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1: Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Ultimo aggiornamento: 16.10.2018

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