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Community financial aid to trans-European networks
Contributo finanziario della Comunità alle reti transeuropee
Contributo finanziario della Comunità alle reti transeuropee
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Contributo finanziario della Comunità alle reti transeuropee
La politica delle reti transeuropee dipende dalla disponibilità di strumenti finanziari che possano sostenere progetti con un altissimo valore aggiunto a livello transeuropeo. Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure di concessione dei contributi finanziari comunitari a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni.
ATTO
Regolamento (CE) n. 67/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.
SINTESI
Questo regolamento definisce le condizioni e le procedure di concessione del contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di infrastrutture delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell’energia.
Possono beneficiare di un contributo comunitario unicamente i progetti di interesse comune. Possono altresì beneficiare di un contributo parti di progetti, qualora esse costituiscano unità tecnicamente e finanziariamente indipendenti.
Il contributo comunitario destinato ai progetti può assumere una o più delle seguenti forme:
Almeno il 55% degli stanziamenti previsti per progetti di infrastrutture di trasporto dovrebbe essere attribuito a progetti su rotaia (compresi i trasporti combinati) e non oltre il 25% a progetti su strada.
Condizioni di assistenza
Il contributo comunitario può essere concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
La Commissione può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale al fine di migliorare l’efficacia dell’azione dell’Unione europea (UE). Il programma è composto di progetti di interesse comune in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo. Il programma deve essere riesaminato e, se necessario, riveduto, alla luce del reale avanzamento dei progetti.
Cirteri di selezione dei progetti
Il contributo comunitario è destinato a progetti che hanno una fattibilità economica potenziale e la cui redditività finanziaria, al momento della domanda, è ritenuta insufficiente. La decisione di concessione del contributo comunitario dovrebbe altresì tener conto:
Specialmente in caso di progetti transfrontalieri, si tiene conto anche del coordinamento dei tempi delle varie parti di tali progetti.
Presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo devono essere presentate alla Commissione dal paese dell’UE interessato oppure, con l’accordo del paese dell’UE, dagli organismi direttamente interessati. Il regolamento stabilisce le informazioni richieste per la valutazione e l’identificazione delle domande, fra cui figurano un calendario programmato dei lavori e una descrizione delle misure di controllo che saranno adottate dal paese dell’UE interessato per verificare l’impiego dei fondi richiesti.
Riduzione, sospensione e soppressione del contributo
La Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per un progetto se, in seguito a un esame, risulta confermata l’esistenza di un’irregolarità o l’inosservanza di una delle condizioni, oppure l’introduzione di una modificazione importante riguardante la natura del progetto senza che sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.
Tranne in casi eccezionali, la Commissione revoca i contributi concessi a progetti che non vengono iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista. La Commissione può chiedere il rimborso del contributo versato se il progetto in questione non è stato portato a termine entro dieci anni.
Finanziamento
La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4 874 880 000 EUR.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 67/2010 |
19.2.2010 |
- |
GU L 27 del 30.1.2010 |
Ultima modifica: 03.06.2010