Istituzione dei fondi di risoluzione per il settore bancario
SINTESI DI:
Comunicazione [COM(2010) 254 def.] — Fondi di risoluzione per il settore bancario
QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE?
Descrive le intenzioni della Commissione europea riguardanti l'istituzione dei fondi di risoluzione per il settore bancario.
PUNTI CHIAVE
Qual è il ruolo dei fondi di risoluzione per il settore bancario?
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I fondi di risoluzione per il settore bancario devono contribuire a finanziare la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà. Per fare ciò, essi potrebbero attuare misure quali:
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il finanziamento di banche-ponte (ossia istituzioni create da un organo di regolamentazione o da una banca centrale nazionale per consentire la continuazione delle operazioni di un istituto insolvente fino all'individuazione di un acquirente);
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il finanziamento di un trasferimento totale o parziale delle attività e/o delle passività dall’istituto in sofferenza;
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il finanziamento della scissione tra: «banca buona» e «banca cattiva».
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I fondi di risoluzione possono anche essere utilizzati per la copertura dei costi amministrativi, delle spese legali e di consulenza.
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Tuttavia, essi non devono essere utilizzati come un’assicurazione contro il fallimento o per il salvataggio di banche in sofferenza.
Come finanziare i fondi per il settore bancario?
La Commissione considera che i meccanismi di finanziamento di un fondo devono raccogliere gli importi necessari per incentivare comportamenti virtuosi.
Tre elementi potrebbero costituire la base per il calcolo del contributo dei fondi per il settore bancario:
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le attività bancarie possono rappresentare degli indicatori dell’importo necessario per gestire un’eventuale fallimento della banca. Le attività bancarie sono già soggette a requisiti patrimoniali prudenziali ponderati per il rischio. Un prelievo può essere basato sulle attività, ma può di conseguenza equivalere all’imposizione di un ulteriore requisito patrimoniale e dovrebbe essere considerato attentamente nel contesto delle più ampie riforme dei requisiti patrimoniali in corso;
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le passività bancarie possono anch’esse rappresentare degli indicatori dell’importo necessario per gestire un’eventuale fallimento della banca. È più che probabile che i costi delle misure di risoluzione di una banca derivino dalla necessità di sostenere alcune passività (escluse le azioni e le passività garantite, ad esempio i depositi). Tuttavia, le passività potrebbero risultare degli elementi meno precisi per valutare il grado di rischio;
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i profitti e i premi possono essere utilizzati come riferimento per il calcolo del prelievo;
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i meccanismi di finanziamento devono rispondere ai seguenti criteri:
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impedire possibili arbitraggi;
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riflettere opportunamente i rischi;
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tenere conto della natura sistematica di alcuni istituti finanziari;
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essere basati sugli importi che potrebbero essere spesi qualora le misure di risoluzione divengano necessarie;
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impedire distorsioni della concorrenza.
Quale modalità di goverance per i fondi di risoluzione per il settore bancario?
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I fondi di risoluzione per il settore bancario dovrebbero rimanere separati dal bilancio nazionale ed essere dedicati unicamente alla copertura dei costi delle misure di risoluzione.
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La gestione di questi fondi dev’essere affidata alle autorità incaricate della risoluzione degli istituti finanziari che garantiscono un ruolo di organismo esecutivo indipendente.
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Il ricorso ai fondi di risoluzione deve inoltre avvenire nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato.
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La Commissione intendeva adottare proposte legislative in materia di gestione delle crisi e di fondi di risoluzione all’inizio del 2011.
Come inserire i fondi di risoluzione per il settore bancario in un nuovo quadro di stabilità finanziaria?
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La Commissione proponeva di rafforzare i requisiti patrimoniali e di riformare la vigilanza finanziaria all’interno dell’UE. Essa cercava di rafforzare i regimi di garanzia dei depositi, al fine di rafforzare la governance degli istituti finanziari.
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La Commissione cercava altresì di attuare delle misure preventive al fine di attenuare i rischi di fallimenti bancari e di attenuare le garanzie implicite associate agli istituti finanziari considerati troppo grandi per fallire.
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Nell’ottobre 2010 la Commissione, peraltro, prevedeva di adottare una tabella di marcia relativa alla creazione di un quadro europeo di gestione delle crisi. Il piano proposto mirerà a mettere a disposizione dei paesi dell'UE degli strumenti comuni che permettono una risposta rapida ed efficace in caso di un’eventuale fallimento bancario. Queste misure non devono comportare dei costi per il contribuente.
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Sono proposti degli strumenti per integrare l’azione dei fondi di risoluzione:
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dei piani di ripresa e di risoluzione;
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la conversione del debito in azioni.
Definire un approccio comune in materia di fondi di risoluzione per il settore bancario.
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È opportuno definire un approccio europeo e mondiale per quanto riguarda l’introduzione di fondi di risoluzione per il settore bancario.
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Nel quadro di questo nuovo meccanismo, le autorità nazionali continueranno ad essere responsabili della vigilanza giornaliera, quest’ultima dovrà essere inserita in solide norme unionali pronte a far fronte ad un’eventuale crisi.
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Un primo passo di questo approccio comune è stato l'istituzione di un sistema che si basa sulla creazione di una rete armonizzata di fondi nazionali legati ad un insieme coordinato di gestione delle crisi. Questo sistema doveva essere oggetto di riesame entro il 2014 allo scopo di creare a lungo termine meccanismi di gestione delle crisi e di vigilanza integrati a livello UE, nonché un fondo di risoluzione UE.
Sviluppi a partire dal 2010
In seguito alla pubblicazione della presente comunicazione, la Commissione europea ha emesso un insieme di proposte legislative che affrontano la risoluzione nel settore bancario. Nel 2014, l'UE ha adottato:
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la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi, volta a tutelare i depositanti degli enti creditizi;
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la direttiva 2014/59/UE che stabilisce norme per il risanamento e la ristrutturazione di enti creditizi e imprese di investimento;
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il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico e il Fondo di risoluzione unico, che fissa norme e procedure per la risoluzione di banche e imprese di investimento in dissesto finanziario.
CONTESTO
Per evitare i fallimenti delle banche dovuti alla crisi finanziaria dell’ottobre 2008, i governi dei paesi dell'UE hanno stanziato somme di denaro pubblico a sostegno del settore finanziario. Questi aiuti hanno pesato gravemente sui contribuenti ed hanno appesantito il debito pubblico dei paesi dell'UE. La creazione di fondi di risoluzione dovrebbe permettere di evitare in futuro il ricorso al sostegno pubblico per risolvere le difficoltà degli istituti finanziari.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea intitolata «Fondi di risoluzione per il settore bancario» [COM(2010) 254 def. del 26.5.2010]
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149-178)
Le modifiche successive alla direttiva 2014/49/UE sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190-348)
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1-90)
Ultimo aggiornamento: 20.02.2017