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National technical regulations and free movement of goods
Regole tecniche nazionali e libera circolazione delle merci
Regole tecniche nazionali e libera circolazione delle merci
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Regole tecniche nazionali e libera circolazione delle merci
SINTESI DEL:
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle decisioni amministrative fondate su una regola tecnica che produca direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti:
Il regolamento non si applica:
Procedure
Il regolamento disciplina la valutazione della conformità dei prodotti alle regole tecniche nazionali. Le autorità competenti dei paesi dell’UE devono rispettare alcune regole e procedure riguardanti:
Punti di contatto prodotti
Ciascun paese dell’UE deve designare uno o più punti di contatto prodotti sul proprio territorio e comunicarne gli estremi alla Commissione europea e agli altri paesi dell’UE. Questi punti forniscono informazioni su:
Relazioni e riesame
Ogni anno i paesi dell’UE devono inviare alla Commissione una relazione sull’applicazione del regolamento. Quest’ultima riesaminerà ogni cinque anni l’applicazione del regolamento e pubblicherà un elenco dei prodotti che non sono soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È stato applicato dal 13 maggio 2009.
CONTESTO
La presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva 3052/95/CE.
Per maggiori informazioni, si consulti:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).
Ultimo aggiornamento: 01.08.2018