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Accordi di cooperazione doganale con il Canada

Accordi di cooperazione doganale con il Canada

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 98/18/CE relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione doganale tra l’UE e il Canada

Accordo di cooperazione in materia doganale tra l’UE e il Canada

Decisione del Consiglio 2014/941/UE sulla sicurezza della catena logistica

Accordo tra l’Unione europea e il Canada sulle questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DEGLI ACCORDI?

  • La decisione 98/18/EC punta a migliorare la cooperazione tra le autorità amministrative responsabili dell’applicazione della normativa doganale*.
  • L’accordo tra UE e Canada sulle questioni doganali prevede che le parti si impegnino ad aumentare il livello di cooperazione doganale, in particolare semplificando e armonizzando le loro procedure.
  • La Decisione 2014/941/UE punta a estendere l’accordo originale sulle questioni doganali per mezzo di un nuovo accordo sulla sicurezza della catena logistica.

PUNTI CHIAVE

Accordo di cooperazione in materia doganale tra l’UE e il Canada

Cooperazione doganale

Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale:

  • semplificando e armonizzando le loro procedure doganali;
  • esaminando i mezzi per risolvere i problemi legati alla dogana;
  • attraverso scambi di personale;
  • Informatizzando le procedure e le formalità di dogana.

Assistenza amministrativa reciproca

Le parti si impegnano a darsi assistenza reciproca, su richiesta o di propria iniziativa. Esse condividono tutte le informazioni appropriate che contribuiscono a garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione e la lotta contro qualsiasi violazione di tale legislazione. Per raggiungere questo obiettivo, esse si informano reciprocamente riguardo a nuove tecniche di applicazione delle leggi doganali e nuove tendenze e mezzi per commettere violazioni della legislazione doganale.

Le autorità doganali si comunicano reciprocamente anche informazioni sulle operazioni, completate o previste, che sembrano costituire una violazione della legislazione doganale nel territorio dell’altra parte contraente.

Assistenza su richiesta

L’autorità interpellata* informa l’autorità richiedente* riguardo alla legislazione doganale e alle procedure applicabili sul suo territorio e pertinenti alle richieste relative a una violazione della legislazione doganale. Tali informazioni possono riferirsi alla regolarità delle procedure di esportazione e importazione tra le due parti contraenti e alle procedure doganali applicate.

L’accordo prevede anche una sorveglianza speciale delle persone che hanno commesso una violazione della legislazione doganale o che sono sospettate di averlo fatto. Tale sorveglianza può essere applicata anche alle merci che generano traffico illecito e al trasporto e ai locali utilizzati a questo scopo.

Assistenza spontanea

Una delle due parti può fornire informazioni di propria iniziativa in casi gravi che potrebbero comportare un danno sostanziale per l’economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica o qualsiasi altro interesse vitale dell’altra parte contraente.

Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza

  • Le richieste devono essere presentate per iscritto, ad eccezione dei casi urgenti in cui possono essere presentate richieste orali, confermate successivamente per iscritto. Le richieste devono contenere:
    • i dati dell’autorità doganale richiedente;
    • la misura richiesta;
    • l’oggetto e il motivo della richiesta;
    • la legislazione interessata; e
    • i dettagli delle persone oggetto dell’indagine.
  • La parte interpellata può rifiutarsi di fornire assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali di una delle parti. L’obbligo di fornire assistenza può essere rinviato anche nel caso in cui interferisca con un’indagine, un’azione legale o un procedimento in corso.
  • L’accordo contiene clausole di riservatezza in relazione alle informazioni fornite. Ai dati personali è riservato un alto livello di tutela.
  • L’accordo prevede l’istituzione di un comitato misto di cooperazione doganale che provvede al buon funzionamento dell’accordo ed esamina tutte le questioni derivanti dalla sua applicazione.

Cooperazione doganale in materia di sicurezza della catena logistica

  • Ai sensi della decisione 2014/941 / UE, la cooperazione doganale tra le parti è stata estesa per garantire la sicurezza della catena logistica. Con l’accordo, l’UE e il Canada hanno cercato di rendere sicura la catena logistica e allo stesso tempo di facilitare il commercio legittimo.
  • Gli aspetti coperti dall’accordo comprendono:
    • stabilire norme minime per le tecniche di gestione del rischio;
    • orientarsi verso un riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza, della sicurezza della catena logistica e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di facilitazione degli scambi;
    • scambiare informazioni sulla sicurezza della catena logistica e sulla gestione del rischio soggette agli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati personali;
    • Introdurre un’interfaccia per lo scambio di dati, compresi i dati rilevati prima dell’arrivo e prima della partenza delle merci;
    • elaborare una strategia che consenta alle autorità doganali di cooperare nell’ambito delle ispezioni dei carichi;

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI E GLI ACCORDI?

La decisione 98/18/UE si applica dal 27 novembre 1997. L’accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1998.

La decisione 2014/94/UE si applica dal 27 giugno 2013. L’accordo sulla sicurezza della catena logistica è entrato in vigore il 1° novembre 2013.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Normativa doganale: nell’UE comprende tutte le norme che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito di merci e il loro vincolo a qualsiasi regime doganale, incluse le misure di divieto, restrizione e controllo. In Canada, il termine ha una definizione più ampia. Esso include tutte le norme statutarie e regolamentari del settore, la cui amministrazione ed applicazione sono demandate specificatamente all’autorità doganale, cioè alle sezioni competenti dei dipartimenti delle entrate nazionali, nonché i regolamenti adottati dall’autorità doganale in base ai suoi poteri di regolamentazione.
Autorità interpellata: l’autorità doganale competente che riceve una richiesta di assistenza.
Autorità richiedente: l’autorità doganale competente che presenta una richiesta di assistenza.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 98/18/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada (GU L 7 del 13.1.1998, pag. 37).

Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada (GU L 7 del 13.1.1998, pag. 38).

Decisione 2014/941/CE del Consiglio, del 27 giugno 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 8).

Accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 10).

Ultimo aggiornamento: 07.11.2017

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