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Agreements with Canada on customs matters
Accordi di cooperazione doganale con il Canada
Accordi di cooperazione doganale con il Canada
Accordi di cooperazione doganale con il Canada
SINTESI DI:
Accordo di cooperazione in materia doganale tra l’UE e il Canada
Decisione del Consiglio 2014/941/UE sulla sicurezza della catena logistica
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DEGLI ACCORDI?
PUNTI CHIAVE
Accordo di cooperazione in materia doganale tra l’UE e il Canada
Cooperazione doganale
Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale:
Assistenza amministrativa reciproca
Le parti si impegnano a darsi assistenza reciproca, su richiesta o di propria iniziativa. Esse condividono tutte le informazioni appropriate che contribuiscono a garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione e la lotta contro qualsiasi violazione di tale legislazione. Per raggiungere questo obiettivo, esse si informano reciprocamente riguardo a nuove tecniche di applicazione delle leggi doganali e nuove tendenze e mezzi per commettere violazioni della legislazione doganale.
Le autorità doganali si comunicano reciprocamente anche informazioni sulle operazioni, completate o previste, che sembrano costituire una violazione della legislazione doganale nel territorio dell’altra parte contraente.
Assistenza su richiesta
L’autorità interpellata* informa l’autorità richiedente* riguardo alla legislazione doganale e alle procedure applicabili sul suo territorio e pertinenti alle richieste relative a una violazione della legislazione doganale. Tali informazioni possono riferirsi alla regolarità delle procedure di esportazione e importazione tra le due parti contraenti e alle procedure doganali applicate.
L’accordo prevede anche una sorveglianza speciale delle persone che hanno commesso una violazione della legislazione doganale o che sono sospettate di averlo fatto. Tale sorveglianza può essere applicata anche alle merci che generano traffico illecito e al trasporto e ai locali utilizzati a questo scopo.
Assistenza spontanea
Una delle due parti può fornire informazioni di propria iniziativa in casi gravi che potrebbero comportare un danno sostanziale per l’economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica o qualsiasi altro interesse vitale dell’altra parte contraente.
Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza
Cooperazione doganale in materia di sicurezza della catena logistica
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI E GLI ACCORDI?
La decisione 98/18/UE si applica dal 27 novembre 1997. L’accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1998.
La decisione 2014/94/UE si applica dal 27 giugno 2013. L’accordo sulla sicurezza della catena logistica è entrato in vigore il 1° novembre 2013.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione 98/18/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada (GU L 7 del 13.1.1998, pag. 37).
Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada (GU L 7 del 13.1.1998, pag. 38).
Decisione 2014/941/CE del Consiglio, del 27 giugno 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 8).
Accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 10).
Ultimo aggiornamento: 07.11.2017