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Titolo alcolometrico volumico «% vol» (fino al 2014)

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Titolo alcolometrico volumico «% vol» (fino al 2014)

L’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume deve riportare l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

ATTO

Direttiva 87/250/CEE della Commissione del 15 aprile 1987 relativa all’indicazione del titolo alcolometrico volumico nell’etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale.

SINTESI

La presente direttiva prevede disposizioni specifiche per l’etichettatura delle bevande alcoliche destinate al consumatore finale. Tali disposizioni vanno ad integrare le regole generali sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari.

L’etichettatura delle bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume deve riportare il titolo alcolometrico volumico, vale a dire il numero corrispondente al titolo alcolometrico, seguito dal simbolo «% vol». La cifra può comprendere al massimo un decimale e, in alcuni casi, è preceduta dal termine «alcool» o dall’abbreviazione «alc.».

Il titolo alcolometrico è fissato a una temperatura di 20 °C.

La presente direttiva si applica alle bevande con un titolo alcolometrico volumico superiore all’1,2 %, che non siano mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (voce 22.04 della tariffa doganale comune), e che non siano vini di uve fresche e mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) (voce 22.05 della tariffa doganale comune).

Le tolleranze concesse per l’indicazione del titolo alcolometrico sono le seguenti:

  • 0,3 % vol per le bevande diverse da quelle elencate di seguito;
  • 0,5 % vol per le birre con contenuto alcolometrico non superiore a 5,5 % vol e le bevande ricavate dall’uva della sottovoce 22.07 B II della tariffa doganale comune;
  • 1 % vol per le birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5 % vol, le bevande ricavate dall’uva della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune, i sidri, i vini di frutta ed altri prodotti fermentati simili derivati da frutta diversa dall’uva, e le bevande a base di miele fermentato;
  • 1,5 % vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione.

Il commercio delle bevande non conformi alla presente direttiva, etichettate prima del 1° maggio 1989, è ammesso fino all'esaurimento delle scorte.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 87/250/CEE

15.4.1987

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GU L 113 del 30.4.1987

Ultima modifica: 21.01.2011

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