EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

IVA: regime particolare applicabile ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated. See 'Il sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA)' for an updated information about the subject.

IVA: regime particolare applicabile ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

La direttiva mira a integrare il sistema comune dell'IVA con l'istituzione di un regime comunitario d'imposizione applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

ATTO

Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione [Gazzetta ufficiale L 60 del 03.03.1994]

SINTESI

Per i beni d'occasione e gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, la direttiva stabilisce:

  • un regime particolare d'imposizione per i soggetti passivi- rivenditori;
  • un regime particolare per le vendite all'asta;
  • varie disposizioni transitorie.

Regime particolare dei soggetti passivi-rivenditori:

  • sono contemplate dalla direttiva le cessioni, da parte di un soggetto passivo-rivenditore, dei beni suddetti che gli sono stati ceduti all'interno della Comunità da una persona che non sia soggetto passivo, da un altro soggetto passivo senza diritto a deduzione o da un soggetto passivo-rivenditore;
  • la base imponibile delle cessioni di beni è costituita dall'utile realizzato del soggetto passivo-rivenditore, previa deduzione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'utile stesso. L'utile è pari alla differenza tra il prezzo di vendita richiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo d'acquisto.

Regime particolare delle vendite all'asta:

  • gli Stati membri sono liberi di determinare l'imponibile delle cessioni dei beni contemplati dalla direttiva effettuate, a talune condizioni, da un'organizzazione di vendite all'asta per conto di una persona che non sia soggetto passivo, di un altro soggetto passivo o di un soggetto passivo-rivenditore;
  • la base imponibile della cessione di beni è costituita dall'importo totale fatturato all'acquirente dall'organizzazione della vendita all'asta previa deduzione:

- dell'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente;

- dell'importo dell'imposta dovuta dall'organizzatore della vendita per la cessione.

Gli Stati membri possono introdurre misure particolari, previo accordo del Consiglio, per lottare contro la frode.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 94/5/CE

23.03.1994

01.01.1995

GU L 60 del 03.03.1994

Ultima modifica: 17.01.2007

Top