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Aiuti alle piccole e medie imprese

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Aiuti alle piccole e medie imprese

Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo determinante nella creazione di occupazione e come fattore di stabilità sociale e dinamismo economico. Possono tuttavia limitarne lo sviluppo le modeste risorse di cui dispongono. Il presente regolamento intende agevolare lo sviluppo delle attività economiche delle PMI esentando dalla notificazione preventiva gli aiuti di Stato alle PMI compatibili con le regole della concorrenza.

ATTO

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [Cfr atti modificativi].

SINTESI

In linea con il regolamento (CE) n. 994/98 che permette alla Commissione europea di esentare categorie di aiuti di Stato, il presente regolamento riconosce il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) in termini di occupazione e dinamismo economico in Europa e le esenta dalla notificazione preventiva in caso di concessione di aiuti di Stato .

Considerate le difficoltà che possono porsi alle PMI nell'accedere alle nuove tecnologie e ai trasferimenti di tecnologia, Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 70/2001 con il regolamento (CE) n. 364/2004. Ciò permette di fissare massimali di esenzione più alti per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, mentre le grandi imprese continuano a rispondere alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Il presente regolamento rimanda alla definizione di "PMI", stabilita nella raccomandazione della Commissione del 3 maggio 2003.

Campo d'applicazione

Il regolamento si applica agli aiuti concessi da uno Stato membro a una PMI e fa salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in svariati settori, quali la costruzione navale. Sono esclusi i settori della pesca, del carbone e dell'acciaio e dell'acquacoltura.

Quanto all'agricoltura, entrano oramai nel campo d'applicazione del regolamento le PMI del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono invece disciplinate dal regolamento (CE) n. 1857/2006.

Aiuti all'investimento

Le PMI possono beneficiare di aiuti all'investimento. L'investimento può essere realizzato:

  • in regioni che non possono beneficiare di aiuti a carattere regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE. In questo caso, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 15% per le piccole imprese, e il 7,5% per le medie imprese;
  • in regioni che possono beneficiare di aiuti a carattere regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. L'importo massimo degli aiuti all'investimento deve tener conto della mappa regionale approvata dalla Commissione, aumentato di 10 punti percentuali, a condizione che l'intensità netta totale dell'aiuto non superi il 30%;
  • in regioni che possono beneficiare di aiuti a carattere regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. Nel caso delle regioni più povere dell'Unione europea, l'importo massimo degli aiuti all'investimento deve tener conto della mappa regionale approvata dalla Commissione, aumentato di 15 punti percentuali, purché l'intensità netta totale dell'aiuto non superi il 75%.

Per sapere quali siano le regioni interessate dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, consultare gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.

L'importo dell'aiuto, calcolato in percentuale dei costi di investimento ammissibili ovvero sulla base dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati, può essere aumentato se l'investimento è conservato nella regione beneficiaria per almeno 5 anni e il contributo del beneficiario non è inferiore al 25% del finanziamento ottenuto.

Aiuti alla consulenza e altri servizi e attività

Ai fini del regolamento le PMI possono beneficiare di aiuti per consulenza e altri servizi (tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa) e attività (partecipazione a fiere ed esposizioni) per un importo inferiore al 50% dei costi.

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo

Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo conformi sono esentati, a certe condizioni, dalla notificazione preventiva purché l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non superi:

  • il 100% per la ricerca fondamentale;
  • il 60% (75% massimo a condizioni particolari) per la ricerca industriale;
  • il 35% (50% massimo a condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo.

Le definizioni di «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «attività di sviluppo precompetitivo» sono mutuate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

L'importo dell'aiuto, che copre fra l'altro le spese di personale e i costi della strumentazione e delle attrezzature di ricerca, può a talune condizioni specifiche essere maggiorato del 10%.

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo non sono soggetti all'obbligo di notificazione quando l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non supera il 75%.

Aiuti per i costi di brevetto

Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono esentati dall'obbligo di notificazione a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati aiuti alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

Altre condizioni di esenzione

Il regolamento non si applica agli aiuti che raggiungono le soglie seguenti:

  • un totale di costi ammissibili superiore a 25 milioni di EUR per gli aiuti all'investimento, gli aiuti alla consulenza, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;
  • un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di EUR per gli aiuti all'investimento e gli aiuti alla consulenza;
  • un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di EUR per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;
  • un totale di costi ammissibili superiore a 40 milioni di EUR e una sovvenzione lorda superiore a 10 milioni di EUR per i progetti Eureka.

Gli aiuti concessi non possono essere cumulati ad altri aiuti di Stato se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal regolamento. Inoltre, le percentuali consentite includono l'insieme degli aiuti nazionali o eventualmente comunitari. Gli aiuti che oltrepassano i massimali o gli importi citati devono essere notificati alla Commissione.

Possono ottenere l'esenzione solo le PMI che ne abbiano fatto richiesta allo Stato membro interessato prima dell'inizio dei lavori.

Trasparenza e controllo

Per un adeguato controllo e un livello di trasparenza sufficiente, la Commissione chiede agli Stati membri di:

  • comunicare entro un termine di venti giorni una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuti o ai singoli aiuti in questione (allegato II);
  • conservare registri dettagliati dei regimi di aiuti e dei singoli aiuti esentati dal presente regolamento;
  • redigere una relazione annuale relativa all'applicazione del presente regolamento (allegato III).

Le notificazioni riguardanti gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo in attesa di essere esaminate in data 19 marzo 2004 continuano ad essere valutate sulla base della disciplina per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo; tutte le altre notificazioni sono valutate sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

Calendario

Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 70/2001 è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2007 dal regolamento (CE) n. 1040/2006, e una seconda volta al 30 giugno 2008 dal regolamento (CE) n. 1976/2006.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 70/2001

02.02.2001-30.06.2008

31.12.2006

GU L 10 del 13.01.2001

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 364/2004

19.03.2004

-

GU L 63 del 28.02.2004

Regolamento (CE) n. 1040/2006

28.07.2006

-

GU L 187 del 08.07.2006

Regolamento (CE) n. 1976/2006

24.12.2006

-

GU L 368 del 23.12.2006

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 [Gazzetta ufficiale L 358 del 16.12.2006].

Ultima modifica: 26.06.2007

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