EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sicurezza marittima: Agenzia europea per la sicurezza marittima

Sicurezza marittima: Agenzia europea per la sicurezza marittima

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), che cerca di assicurare un livello elevato, efficace e uniforme di sicurezza marittima nell’Unione europea (Unione) e che ha sede a Lisbona.
  • L’EMSA si adopera inoltre per prevenire l’inquinamento e a intervenire in caso di inquinamento causato dalle navi o dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi e fornisce assistenza tecnica alla Commissione europea e agli Stati membri dell’Unione in merito allo sviluppo, l’applicazione e la valutazione delle leggi dell'Unione in materia di sicurezza marittima e inquinamento.

PUNTI CHIAVE

L’EMSA svolge attività principali e supplementari.

Le attività principali sono:

  • assistenza nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la legislazione pertinente dell’Unione;
  • visite e ispezioni negli Stati membri volte a garantire un’attuazione efficace degli atti normativi vincolanti dell’Unione;
  • attività di formazione e di assistenza tecnica per le amministrazioni nazionali;
  • supporto delle azioni di intervento in caso di inquinamento causato da navi o impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi (l’EMSA offre assistenza operativa solo se richiesta da parte del paese colpito).

L’EMSA gestisce inoltre il Centro dell’Unione europea di dati d’identificazione e verifica delle navi a grande distanza e il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet). L’Agenzia è in grado di fornire un supporto operativo nelle indagini in presenza di lesioni gravi o decessi.

Attività supplementari

L’EMSA avvierà tali attività solo laddove queste forniscano un notevole valore aggiunto, evitando una duplicazione degli sforzi nel rispetto dei diritti e dei doveri degli Stati membri. Tali attività riguardano le questioni ambientali, il programma europeo di monitoraggio della terra (ora Copernicus) e le vie navigabili interne.

Visite e ispezioni dell’EMSA

L’EMSA visita gli Stati membri per assistere la Commissione e le amministrazioni nazionali per:

  • verificare se le disposizioni dell’Unione vengono attuate in maniera efficace;
  • garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza. L’Agenzia esegue le ispezioni insieme alle società di classificazione e nei paesi terzi per quanto riguarda la formazione e la certificazione dei lavoratori marittimi.

Struttura

  • L’EMSA è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica. Il suo personale è composto da funzionari assunti dall’Agenzia, funzionari dell’Unione e agenti statali degli Stati membri temporaneamente distaccati o assegnati all’Agenzia. È guidata da un direttore esecutivo completamente indipendente nello svolgimento delle sue mansioni.
  • Il suo consiglio di amministrazione comprende i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri, tutti dotati di diritto di voto. Esso include anche i rappresentanti di Norvegia e Islanda e quattro professionisti di altrettanti settori marittimi; nessuno di essi detiene il diritto di voto. Il mandato dura cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

Relazioni tra l’EMSA e la guardia di frontiera e costiera europea

  • Il regolamento (UE) 2016/1624, successivamente sostituito e abrogato dal regolamento (UE) 2019/1896 (si veda la sintesi), ha istituito una guardia di frontiera e costiera europea per garantire l’attuazione efficace della gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione, nonché di quelle dei paesi associati Schengen (Islanda, Norvegia e Svizzera).
  • Il regolamento (UE) 2016/1625 modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 per rafforzare la cooperazione tra l’EMSA, l’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, l’Agenzia europea di controllo della pesca [istituita dal regolamento (UE) 2019/473] e le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, per aumentare la consapevolezza della situazione marittima e per sostenere un’azione coerente ed efficiente in termini di costi. Ciò comporta:
    • condivisione delle informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi informativi;
    • fornitura di servizi di sorveglianza e comunicazione;
    • sviluppo di capacità e definizione delle migliori pratiche, formazione e scambio di personale;
    • condivisione di informazioni e cooperazione sulle funzioni di guardia costiera, anche attraverso l’analisi delle sfide operative e dei rischi emergenti nel settore marittimo;
    • condivisione della capacità pianificando e implementando operazioni multifunzionali e condividendo risorse e altre capacità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 25 agosto 2002.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1406/2002 sono state incorporate nel testo originale. Tale versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.11.2021

Top