Uso sicuro dei telefoni cellulari sugli aeromobili
SINTESI DI:
Decisione 2008/294/CE: condizioni dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)
QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE DECISIONE?
-
Stabilisce norme comuni per l’uso sicuro dei telefoni cellulari sugli aeromobili (servizi MCA) per consentire ai passeggeri dei voli interni all’Europa di effettuare chiamate e inviare e ricevere messaggi (in modalità GSM).
-
È stata successivamente modificata dalla decisione 2013/654/UE per consentire anche ai dispositivi mobili dei passeggeri di connettersi al ricevitore/trasmettitore degli aeromobili attraverso la tecnologia di telecomunicazione mobile 3G e 4G. Ciò consente l’uso di servizi a banda larga, quali l’accesso a Internet, su aeromobili attrezzati con servizi MCA.
PUNTI CHIAVE
Il quadro generale per l’uso di telefoni cellulari sugli aeromobili dipende da due fattori:
La licenza rilasciata da un paese relativa alla conformità dell’apparecchiatura MCA sarà valida in tutti i paesi dell’UE. Ciò consentirà la fornitura ininterrotta di servizi MCA ai passeggeri dei voli su tutto il territorio dell’UE.
Ambito di applicazione
-
Tale decisione riguarda solo i requisiti tecnici necessari per la connessione fra i dispositivi mobili dei passeggeri e il ricevitore/trasmettitore degli aeromobili installato all’interno della cabina passeggeri.
-
Non regolamenta il modo in cui il segnale viene trasmesso fra l’aeromobile e la terra né alcuna questione relativa alle licenze, di natura commerciale o aeronautica.
-
L’installazione di un sistema MCA è necessaria solo se la compagnia aerea intende fornire servizi MCA ai propri passeggeri. In tal caso la compagnia aerea può decidere se, per comodità e riservatezza dei passeggeri, consentire solo servizi di dati o anche chiamate vocali.
Funzionamento
-
I dispositivi mobili dei passeggeri sono collegati a una rete cellulare a bordo (stazione base ricetrasmittente d’aeromobile), che a sua volta è in comunicazione con la terra, generalmente via satellite.
-
Al fine di evitare che i telefoni dei passeggeri aerei creino interferenze con le reti terrestri di comunicazione radio, il sistema può essere attivato solo quando l’aeromobile si trova sopra i 3 000metri/10 000 piedi di altitudine.
-
Fra il livello a terra e i 3 000 metri, i dispositivi mobili devono essere tenuti in modalità aereo.
-
Sopra i 3 000 metri, l’equipaggio informerà i passeggeri degli aeromobili attrezzati con servizi MCA che possono inserire la modalità «normale» e fare e ricevere chiamate ecc. come farebbero a terra.
-
Il servizio di roaming è fornito dietro pagamento di una tariffa che viene decisa dalla compagnia aerea e/o dal fornitore del servizio di telecomunicazione e non rientra nell’ambito di applicazione della presente decisione.
Sicurezza
Prima di essere autorizzato a essere installato a bordo di un aeromobile, ogni componente deve ricevere una certificazione di aeronavigabilità rilasciata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Essa certifica che il sistema MCA è sicuro da un punto di vista aeronautico.
I paesi dell’UE possono imporre restrizioni tecniche al fine di evitare le interferenze e altri disturbi delle reti terrestri di telecomunicazione da parte di segnali emessi da e verso i dispositivi mobili dei passeggeri aerei.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?
Si applica a partire dal 7 aprile 2008.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
ATTO
Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19-23).
Le modifiche successive alla decisione 2008/294/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2008, sull’autorizzazione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea [notificata con il numero C(2008) 1257] (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 24-27).
Ultimo aggiornamento: 28.06.2016