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Navigazione interna: accesso al mercato

Navigazione interna: accesso al mercato

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 169/2009 sull’applicazione delle regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili

Regolamento (CE) n. 718/1999 relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

Direttiva 96/75/CE relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità

Regolamento (CE) n. 1356/96 riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi

Regolamento (CEE) n. 3921/91 che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro

Direttiva 87/540/CEE relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

Regolamento (CEE) n. 2919/85 che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione riveduta sulla navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno

Regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

QUAL È LO SCOPO DEI REGOLAMENTI E DELLE DIRETTIVE?

  • Il regolamento (CE) n. 169/2009 stabilisce le regole di concorrenza dell’Unione europea (Unione) applicabili ai settori dei trasporti su strada, ferroviari, e per vie navigabili.
  • Il regolamento (CE) n. 718/1999, insieme al regolamento (UE) n. 546/2014 stabilisce le norme per una politica sulle capacità delle flotte dell’Unione.
  • La direttiva 96/75/CE definisce le fasi per giungere a contratti di noleggio e formazione dei prezzi liberamente negoziati nell’Unione.
  • Il regolamento (CE) n. 1356/96 punta a garantire ai vettori che trasportano merci o persone per via navigabile di poter fornire liberamente tali servizi fra i paesi dell’Unione.
  • Il regolamento (CEE) n. 3921/91 fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti nell’Unione ai servizi di trasporto per via navigabile in un paese dell’Unione.
  • La direttiva 87/540/CEE punta a istituire condizioni uniformi per l’accesso alla professione di trasportatore di merci, facilitando il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altre qualifiche.
  • Il regolamento (CEE) n. 2919/85 fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno.
  • Il regolamento n. 11 del Consiglio della CEE punta ad abolire le discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto.

PUNTI CHIAVE

Il quadro legislativo per il trasporto sulle vie navigabili interne comprende atti riguardanti numerosi obiettivi che insieme puntano alla liberalizzazione del mercato del trasporto sulle vie navigabili interne per mezzo di quanto segue:

  • garantire che gli operatori del trasporto sulle vie navigabili interne abbiano libero accesso a tutte le vie navigabili interne d’Europa;
  • abolire le pratiche commerciali sleali e discriminatorie, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le tariffe; e
  • creare condizioni eque di concorrenza attraverso regole comuni che comprendano l’ammissione alla professione dei vettori del trasporto sulle vie navigabili interne.

Il regolamento (CE) n. 169/2009 punta ad armonizzare le regole di concorrenza dell’Unione sui trasporti su strada, ferroviari e per vie navigabili, definendo esenzioni dal divieto di accordi, decisioni o pratiche concordate restrittive che mirano a conseguire miglioramenti tecnici o cooperazione tecnica mediante:

  • la standardizzazione dei materiali;
  • lo scambio o l’utilizzazione in comune di personale, materiale, veicoli o impianti fissi;
  • la determinazione e l’applicazione di prezzi globali per operazioni di trasporti successivi, complementari, sostitutivi o combinati, ivi compresi i prezzi di concorrenza;
  • l’utilizzo degli itinerari più razionali;
  • il coordinamento degli orari dei trasporti per collegare le rotte;
  • il raggruppamento di spedizioni isolate;
  • l’adozione di strutture uniformi delle tariffe, purché tali regole non fissino i prezzi e le condizioni di trasporto.

Il regolamento prevede inoltre esenzioni per le piccole e medie imprese.

Il regolamento (CE) n. 718/1999 mira a definire una politica per le flotte comunitarie per il trasporto nelle vie navigabili interne dell’Unione.

  • Riguarda i battelli che trasportano merci a fini commerciali e contempla alcune eccezioni, come ad esempio quelle per i battelli che operano esclusivamente sul Danubio o adibiti al magazzinaggio di merci o al dragaggio.
  • Prevede che i paesi dell’Unione le cui flotte dispongono di un tonnellaggio pari a 100 000 tonnellate e con vie navigabili collegate ad altri paesi dell’Unione istituiscano un fondo di navigazione interna. Ciascun fondo è dotato di un fondo di riserva con contabilità distinta per i battelli da carico secco*, cisterne* e spintori*. I fondi sono gestiti dalle autorità nazionali.
  • Il fondo di riserva può essere utilizzato:
    • in caso di «grave turbativa del mercato» dei trasporti nelle vie navigabili interne (ai sensi della direttiva 96/75/CE, vedere di seguito) su richiesta di un paese dell’Unione; oppure
    • se richiesto unanimemente dalle organizzazioni che rappresentano il trasporto per via navigabile.

Il regolamento (UE) n. 181/2008 definisce le modalità pratiche per l’attuazione della politica sulla capacità delle flotte comunitarie, compreso il tasso dei contributi al fondo.

Il regolamento di modifica (UE) n. 546/2014 estende l’ambito di applicazione dei provvedimenti disponibili previsti dal regolamento (CE) n. 718/1999.

La direttiva 96/75/CE contiene due serie di misure sulla politica:

  • stipulare contratti di noleggio e prezzi liberamente negoziati nell’Unione passando dal precedente sistema di «noleggio a turno» per le operazioni di trasporto (a prezzi fissati in precedenza in base all’ordine di disponibilità dei battelli dopo la fase di scarico);
  • consentire alla Commissione europea di intervenire in casi di gravi turbative nel mercato dei trasporti sulle vie navigabili interne comprese, in particolare, misure per impedire qualsiasi nuovo aumento della capacità di trasporto.

Il regolamento (CE) n. 1356/96 mira ad assicurare che qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile sia ammesso a effettuare operazioni di trasporto tra i paesi dell’Unione e a transitare senza discriminazioni motivate dalla sua nazionalità e dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:

  • sia stabilito in un paese dell’Unione, vi sia stabilito per effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile, e utilizzi per tali operazioni di trasporto battelli immatricolati in un paese dell’Unione;
  • soddisfi le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3921/91.

Sono previste regole specifiche sui diritti dei vettori dei paesi extra-UE, a titolo della convenzione modificata sulla navigazione del Reno (convenzione di Mannheim) e della convenzione sulla navigazione del Danubio (convenzione di Belgrado) o sui diritti che derivano da accordi o trattati internazionali sottoscritti dall’Unione.

Il regolamento (CEE) n 3921/91 si basa sui principi generali che sanciscono la parità di trattamento e la libertà di fornire servizi, in base ai quali i vettori non residenti devono essere ammessi a effettuare trasporti nazionali («cabotaggio») sulle vie navigabili interne dell’Unione. Esso fissa le seguenti condizioni:

  • il vettore può esercitare il cabotaggio a titolo temporaneo senza creare una sede nel paese dell’Unione interessato, purché sia stabilito in un paese dell’Unione conformemente alla legislazione di quest’ultimo e sia abilitato a effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile;
  • il vettore può inoltre utilizzare soltanto battelli i cui proprietari siano:
    • residenti nell’Unione o cittadini di un paese dell’Unione, oppure
    • persone giuridiche che abbiano sede sociale in un paese dell’Unione e che appartengano in maggioranza a cittadini dei paesi dell’Unione.

La direttiva 87/540/CEE prevede che gli individui e le imprese possiedano competenze attestate dall’autorità o dall’organismo designato da ciascun paese dell’Unione nelle seguenti materie:

  • diritto;
  • gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;
  • accesso al mercato;
  • disposizioni e gestioni tecniche;
  • sicurezza; e
  • questioni operative relative ai trasporti internazionali.

L’autorità emette un certificato in base un diploma, alla frequenza a un corso o dimostrata esperienza pratica. Se il vettore non soddisfa più le condizioni, il certificato viene ritirato.

Regolamento (CEE) n. 2919/85. La convenzione riveduta sulla navigazione del Reno (modificata dal protocollo aggiuntivo n. 2) stabilisce che solo i battelli adibiti alla navigazione sul Reno sono autorizzati a navigare sul Reno.

Un battello è adibito alla navigazione sul Reno se detiene un documento rilasciato da un’autorità competente di un paese del Reno (ad esempio Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera). il regolamento estende l’applicazione della convenzione ai paesi dell’Unione, garantendo così la parità di trattamento dei battelli in tutta l’Unione.

Il regolamento CEE n. 11/1960 del Consiglio applica l’articolo 79, paragrafo 3 del Trattato di Roma (oggi articolo 95 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Il regolamento:

  • vieta le discriminazioni dei vettori, consistenti nell’applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondati sul paese d’origine o di destinazione dei prodotti trasportati;
  • si applica a tutti i trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili;
  • stabilisce le regole sui requisiti dei documenti di trasporto;
  • prevede che i paesi dell’Unione eseguano il controllo dell’esecuzione degli obblighi.

DA QUANDO È IN VIGORE LA LEGISLAZIONE?

  • Il regolamento (CE) n. 169/2009 si applica dal 25 marzo 2009.
  • Il regolamento (CE) n. 718/1999 si applica dal 29 aprile 1999.
  • La Direttiva 96/75/CE si applica dal 30 novembre 1996, con l’obbligo di diventare legge negli Stati membri entro il 1° gennaio 1997.
  • Il regolamento (CE) n. 1356/96 si applica dal 2 agosto 1996.
  • Il regolamento (CEE) n. 3921/91 si applica dal 5 gennaio 1992.
  • La Direttiva 87/540/CEE si applica dal 12 novembre 1987, con l’obbligo di diventare legge negli Stati membri entro il 30 giugno 1988.
  • Il regolamento (CEE) n. 2919/85 si applica dal 22 ottobre 1985.
  • Il regolamento n. 11/1960 si applica dal 5 settembre 1960.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Battelli da carico secco: navi che trasportano carichi secchi (ad esempio cereali).
Cisterne: navi che trasportano carichi umidi (ad esempio olio).
Spintori: navi usate per spingere altre navi, come ad esempio chiatte, ma non per trasportare merci.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che applica le regole di concorrenza al trasporto su rotaia, su strada e per via navigabile interna (versione codificata) (GU L 61 del5.3.2009, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 718/1999 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell’8 luglio 1996, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 1).

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU L 322 del 12.11.1987, pag. 20).

Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU L 280 del 22.10.1985, pag. 4).

Consiglio CEE: Regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (GU 52 del 16.8.1960, pag. 1121).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VI — Trasporti — articolo 95 (ex articolo 75 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 181/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, che fissa talune misure d’applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (versione codificata) (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 8).

Ultimo aggiornamento: 22.12.2020

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