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Tractors and agricultural or forestry machinery: passenger seats
Macchine e trattori agricoli o forestali: sedili per accompagnatori
Macchine e trattori agricoli o forestali: sedili per accompagnatori
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Macchine e trattori agricoli o forestali: sedili per accompagnatori
Scopo della presente direttiva è permettere l’applicazione della procedura di omologazione comunitaria, armonizzando le prescrizioni tecniche per i sedili degli accompagnatori che devono rispettare i trattori agricoli o forestali a ruote.
ATTO
Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva si applica ai trattori agricoli o forestali, ovvero a ogni veicolo a motore, a ruote o a cingoli, avente almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella sua potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare od azionare determinati attrezzi, macchine o rimorchi destinati all'impiego nelle attività agricole o forestali.
Questo tipo di veicolo può essere attrezzato per il trasporto di un carico o munito di sedili per accompagnatori.
La presente direttiva si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici, aventi due assi, con una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 40 km/ora e per i quali la carreggiata raggiunge almeno 1 250 mm.
Il sedile deve essere montato in modo che l'accompagnatore non sia in pericolo e non intralci la guida del trattore. Deve essere saldamente fissato e, secondo il tipo di trattore, collegato in modo conveniente con un elemento della struttura (telaio, dispositivo di protezione contro il ribaltamento, piattaforma, ecc.). Tale elemento di struttura deve essere abbastanza resistente per poter sostenere, a carico, il sedile dell'accompagnatore. I sedili per accompagnatori non debbono aumentare la larghezza fuori tutto del trattore.
Se i sedili per accompagnatori si trovano sui parafanghi, è ammesso soltanto un sedile per parafango.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 76/763/CEE |
3.8.1976 |
3.2.1978 |
GU L 262 del 27.9.1976 |
Atto(i) modificatore(i) |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 82/890/CEE |
21.12.1982 |
21.6.1984 |
GU L 378 del 31.12.1982 |
Direttiva 97/54/CE |
30.10.1997 |
22.9.1998 |
GU L 277 del 10.10.1997 |
Direttiva 2010/52/UE |
31.8.2010 |
1.3.2011 |
GU L 213 del 13.8.2010 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 76/763/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
Ultima modifica: 02.12.2010