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Dietary foods for special medical purposes
Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali
Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali
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Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali
Questa direttiva stabilisce gli obblighi in materia di composizione e di etichettatura per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
ATTO
Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/39/CE. Essa stabilisce gli obblighi in materia di composizione e di etichettatura per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali * e presentati come tali.
Classificazione
Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali sono classificati in tre categorie:
Obbligo generale
Gli Stati membri controllano che gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali possano essere commercializzati nell’Unione europea (UE) solo se conformi alle regole stabilite dalla presente direttiva.
Composizione
La composizione degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è basata su solidi principi medici e nutrizionali. La loro utilizzazione conforme alle istruzioni del fabbricante è sicura, salutare ed efficace, rispondendo alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono destinati, così come risulta da dati scientifici generalmente accettati. Tali alimenti devono rispettare le regole di composizione di cui all'allegato.
Denominazione di vendita
La presente direttiva specifica la denominazione di vendita degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali nelle 22 lingue ufficiali dell'UE.
Indicazioni obbligatorie
Oltre alle menzioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali devono riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
Sull'etichetta devono del pari figurare le seguenti indicazioni, precedute dall'indicazione "avviso importante" o da un'indicazione equivalente:
Sull'etichetta deve figurare del pari:
Sull'etichetta devono figurare le istruzioni per la preparazione, l'utilizzazione e il mantenimento adeguati del prodotto dopo l'apertura della confezione, a seconda dei casi.
Alimenti per lattanti
Inoltre, la presente direttiva stabilisce i valori massimi e minimi per le vitamine, le sostanze minerali e gli oligoelementi per gli alimenti completi sul piano nutrizionale destinati ai lattanti *.
La direttiva 2006/141/CE adatta uno dei suoi valori, il tenore minimo di manganese negli alimenti destinati ai lattanti, tenendo conto degli ultimi pareri scientifici in materia. A decorrere dal primo gennaio 2012, i nuovi requisiti riguardanti i preparati per lattanti a base di proteine di latte di mucca e di idrolizzati di proteine, si applicano obbligatoriamente agli alimenti dietetici per lattanti destinati a fini medici speciali.
Controllo ufficiale
Per facilitare un controllo ufficiale efficace degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quando un prodotto viene commercializzato il fabbricante ovvero l'importatore se il prodotto è stato fabbricato in un paese terzo, informa l'autorità competente dello Stato membro nel quale il prodotto viene commercializzato trasmettendogli un modello di etichetta utilizzato per il prodotto. Gli Stati membri non impongono tale obbligo se possono dimostrare che la notifica non è necessaria per controllare efficacemente tali prodotti sul loro territorio.
Termini chiave dell'atto
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 1999/21/CE |
27.4.1999 |
30.4.2000 |
GU L 91, 7.4.1999 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Atti di adesione delle Repubbliche ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e di Slovacchia all'UE. Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 1. Libera circolazione delle merci - J. Prodotti alimentari. |
01.05.2004 |
Entro e non oltre il 2007 |
GU L 236, 23.09.2003 |
Direttiva 2006/82/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
GU L 362, 20.12.2006 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 1999/21/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentale.
Ultima modifica: 07.07.2011