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Controlli sull’acquisizione e sulla detenzione di armi

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Controlli sull’acquisizione e sulla detenzione di armi

SINTESI DI:

Direttiva 91/477/CEE - Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

SINTESI

CHE COSA FA QUESTA DIRETTIVA?

  • La «direttiva sulle armi da fuoco» stabilisce una serie di condizioni minime per la circolazione di armi da fuoco per uso civile* all’interno dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

Sulla base del grado di pericolo rappresentato dalle armi da fuoco, la direttiva individua quattro categorie definite nell’allegato I della direttiva.

Campo di applicazione

La direttiva non si applica ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra, né all’acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni* da parte:

  • delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici;
  • dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dal paese dell’UE nel quale sono stabiliti.

La direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d’armi, alla caccia e al tiro sportivo.

Carta europea d’arma da fuoco

La carta europea d’arma da fuoco viene rilasciata dalle autorità di un paese dell’UE a chi diviene detentore e utilizzatore legittimo di un’arma da fuoco. Tale carta deve essere sempre in possesso di chi utilizza l’arma o le armi da fuoco indicate sul documento.

Identificazione e rintracciamento

  • Ogni arma da fuoco o unità elementare di imballaggio di munizioni deve essere contrassegnata in fase di produzione.
  • I paesi dell’UE devono tenere un archivio computerizzato per la registrazione di tali armi da fuoco. Il registro è accessibile soltanto alle autorità autorizzate.
  • I paesi dell’UE possono creare un sistema per regolare le attività degli intermediari*. Gli armaioli* devono tenere un registro delle armi da fuoco entrate ed uscite durante il loro periodo di attività.

Vendita, acquisizione e detenzione

  • I paesi dell’UE devono controllare la vendita, l’acquisizione e la detenzione di tali armi; tuttavia, le norme istituite devono rientrare nel campo di applicazione delle regole contenute in questa direttiva.
  • Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate.

L’acquisizione e la detenzione di un’arma da fuoco sono consentite nel caso in cui una persona:

  • abbia un motivo valido per l’acquisizione o la detenzione (ad es. è un collezionista o fa parte di un club di tiro sportivo);
  • abbia raggiunto l’età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo (ad es. in alcuni casi, i minori di 18 anni possono utilizzare armi per caccia e tiro sportivo se sottoposti alla guida di un genitore/adulto in possesso di porto d’armi o presso un centro di addestramento approvato);
  • non costituisca un pericolo per sé stessa o per il pubblico.

Licenze

Coloro che soddisfano i requisiti per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco possono ottenere una licenza pluriennale. In questi casi, è necessario osservare determinate formalità:

  • ogni eventuale trasferimento delle armi da fuoco deve essere comunicato alle autorità competenti;
  • devono essere svolti regolari controlli volti a verificare che la persona continui a soddisfare i requisiti;
  • i limiti massimi di tempo specificati dalla legge nazionale devono essere rispettati.

Per controllare la circolazione delle armi da fuoco all’interno dell’UE, la direttiva stabilisce procedure per:

  • il trasferimento definitivo delle armi da un paese dell’UE all’altro;
  • i trasferimenti temporanei delle armi (viaggi) attraverso due o più paesi dell’UE.
  • Queste formalità si applicano a tutte le armi da fuoco, escluse quelle da guerra.

Ruolo dei paesi dell’UE

  • Nel 2009 è stato formato un gruppo di contatto avente l’incarico di agevolare la condivisione di informazioni tra i paesi dell’UE.
  • La direttiva non pregiudica il diritto dei paesi dell’UE di adottare misure contro il traffico illegale di armi.

Revisione e proposte

La Commissione europea ha presentato una relazione sull’applicazione di questa direttiva nel mese di novembre 2015 come parte di un pacchetto di misure sulle armi da fuoco. Il pacchetto includeva una proposta di revisione della direttiva sulle armi da fuoco.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 17 ottobre 1991. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 1o gennaio 1993.

TERMINI CHIAVE

* Arma da fuoco: un’arma a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere facilmente trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente.

* Munizione: l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco.

* Intermediario: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell’acquisto, nella vendita o nell’organizzazione del trasferimento delle armi.

* Armaiolo: qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.

ATTO

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51-58)

Le successive modifiche alla direttiva 91/477/CEE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi [COM(2015) 751 final del 18.11.2015].

Ultimo aggiornamento: 17.03.2016

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