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Programma specifico: «Giustizia penale» (2007-2013)

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Programma specifico: «Giustizia penale» (2007-2013)

La presente decisione istituisce il programma specifico «Giustizia penale». Questo programma costituisce uno dei cinque pilastri del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» il cui obiettivo è quello di creare un reale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione europea (UE). Il programma dovrebbe migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie e gli operatori della giustizia dei paesi dell’UE.

ATTO

Decisione 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che stabilisce per il periodo 2007-2013, nel quadro del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», il programma specifico «Giustizia penale».

SINTESI

La presente decisione stabilisce il programma specifico «Giustizia penale». Questo programma è uno dei cinque programmi specifici che costituiscono il programma-quadro «Diritti fondamentali e giustizia», elaborato al fine di creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione europea.

Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Obiettivi generali

Il programma «Giustizia penale» si prefigge di creare uno spazio giudiziario europeo. Esso persegue quattro obiettivi generali:

  • promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale;
  • ravvicinare i sistemi giudiziari dei paesi dell’UE fra di loro, nonché questi e quello dell'Unione europea;
  • migliorare i contatti e lo scambio di informazioni e di buone pratiche fra le autorità giudiziarie, amministrative e le professioni giuridiche, nonché promuovere la formazione degli esperti di diritto;
  • migliorare ulteriormente la fiducia fra le autorità giudiziarie.

Obiettivi specifici

Più in particolare, il programma «Giustizia penale» intende favorire la cooperazione giudiziaria penale al fine di:

  • promuovere il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie;
  • ravvicinare i sistemi giudiziari dei paesi dell’UE in materia penale, in particolare per quanto riguarda le cause attinenti alla grande criminalità transfrontaliera;
  • definire norme minime in materia di procedura penale;
  • evitare i conflitti di competenza;
  • migliorare gli scambi di informazioni, ad esempio grazie a un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari;
  • promuovere la protezione delle persone partecipanti alle procedure penali e l'assistenza alle vittime;
  • intensificare la cooperazione dei paesi dell’UE con Eurojust;
  • incoraggiare le misure di risocializzazione dei delinquenti.

Il programma mira del pari a raggiungere gli obiettivi specifici seguenti:

  • migliorare la conoscenza reciproca del diritto e dei sistemi giudiziari dei paesi dell’UE e incoraggiare le reti, la cooperazione e lo scambio di informazioni e procedure;
  • garantire la buona attuazione a la valutazione delle azioni dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale;
  • informare meglio il pubblico sul diritto dei paesi dell’UE e sull'accesso alla giustizia;
  • promuovere la formazione in diritto europeo degli operatori del settore giudiziario;
  • migliorare la comprensione reciproca fra i paesi dell’UE al fine di creare le basi di una fiducia reciproca;
  • mettere a punto un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari ed esaminare la possibilità di introdurre nuove vie di scambio di informazioni.

Azioni ammissibili

Il programma «Giustizia penale» sostiene diverse iniziative fra cui:

  • le azioni svolte dalla Commissione, quali i lavori di ricerca, l'attuazione di progetti specifici, la messa a punto di indicatori e di metodologie, lo sviluppo di reti di esperti nazionali ovvero la diffusione di informazioni;
  • i progetti transnazionali presentati da vari paesi dell’UE, in collaborazione (almeno due paesi dell’UE o almeno un paese dell’UE e un paese in fase di adesione o un paese candidato);
  • le attività di organizzazioni non governative (ONG) o altre entità che perseguono obiettivi d'interesse generale europeo;
  • le spese della rete europea di formazione giudiziaria che può ottenere una sovvenzione di funzionamento nel quadro del presente programma;
  • i progetti nazionali dei paesi dell’UE, individualmente, possono essere sostenuti dal programma in presenza di determinate condizioni.

Obiettivo e operatori

Il presente programma riguarda particolarmente gli operatori del settore giudiziario, le autorità nazionali e i cittadini dell'Unione in generale.

Possono partecipare al programma gli organismi tanto pubblici quanto privati, nonché professionisti, università, centri di ricerca e di formazione, operatori della giustizia, ONG e organizzazioni a scopo di lucro, tuttavia con la riserva di determinate condizioni.

I paesi non appartenenti all’UE e le organizzazioni internazionali possono partecipare ai progetti transnazionali solamente in qualità di partner.

Tipi di finanziamento dell’UE

Il programma prevede due tipi di finanziamento da parte dell’UE:

  • le sovvenzioni, erogate in linea di principio in seguito a inviti a presentare proposte, queste assumono la forma di sovvenzioni di funzionamento e di sovvenzioni di azioni. Il programma di lavoro annuale deve indicare la percentuale minima delle spese annuali destinate alle sovvenzioni, che è pari ad almeno 65 %. Esso deve precisare del pari la percentuale massima di cofinanziamento dei progetti;
  • gli appalti pubblici sono previsti per misure di accompagnamento come ad esempio l'acquisizione di beni e di servizi, segnatamente le spese d'informazione e di comunicazione, l'attuazione e lo sviluppo dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Disposizioni di esecuzione

La Commissione attua il sostegno finanziario in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’UE. La Commissione adotta anche un programma di lavoro annuale che precisa gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, nonché le misure di accompagnamento finanziate tramite appalti pubblici.

La valutazione e l'erogazione delle sovvenzioni tengono conto di vari criteri fra i quali:

  • la conformità rispetto al programma di lavoro annuale, ai quattro obiettivi generali, agli obiettivi specifici ed alle azioni ammissibili;
  • la qualità dell'azione;
  • l'importo del finanziamento dell’UE richiesto;
  • il rapporto fra i risultati attesi e gli obiettivi generali, specifici e le azioni ammissibili.

La concessione di sovvenzioni di funzionamento alle azioni svolte dalle ONG o dalla rete europea di formazione giudiziaria è parimenti sottoposta a determinati criteri.

Complementarietà con altri programmi

È auspicabile che vengano create sinergie con altri programmi, fra i quali:

Controllo e valutazione

Al fine di consentire alla Commissione di controllare le azioni finanziate dal programma, il beneficiario dell'aiuto deve:

  • presentare relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché una relazione finale entro tre mesi dalla realizzazione dell'azione finanziata;
  • conservare e tenere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi delle spese per cinque anni a decorrere dalla data dell'ultimo versamento riguardante l'azione svolta.

La Commissione è tenuta a:

  • effettuare un controllo e un audit finanziario delle azioni risultanti dal programma, segnatamente tramite controlli effettuati in loco. La Corte dei conti può del pari realizzare audit per assicurarsi della buona esecuzione delle spese;
  • controllare che siano adeguati il volume, le condizioni di erogazione dell'aiuto ed il calendario;
  • far sì che ogni altra misura necessaria possa essere adottata per verificare la corretta esecuzione delle azioni.

La Commissione applica misure preventive contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale. Essa effettua controlli, recupera somme indebitamente versate e applica sanzioni in caso di irregolarità.

La Commissione controlla e valuta il programma periodicamente in maniera indipendente ed esterna e pubblica ogni anno un elenco delle azioni finanziate nel quadro del programma.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2007/126/GAI

24.2.2007

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GU L 58, 24.02.2007

Ultima modifica: 18.05.2011

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