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Diritti delle vittime della criminalità (proposta)

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Diritti delle vittime della criminalità (proposta)

La Commissione propone norme minime applicabili alle vittime della criminalità. La proposta di direttiva è volta a garantire che le esigenze specifiche delle vittime siano prese in considerazione nel corso del procedimento penale, a prescindere dalla natura del reato o dal luogo in cui è stato commesso nell’Unione europea (UE).

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato [COM(2011) 275 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La Commissione propone una direttiva volta a garantire alle vittime * della criminalità lo stesso livello di protezione, di assistenza e di accesso alla giustizia in tutti i paesi dell’Unione europea (UE). Essa sostituirà la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e fa parte di una serie di misure tese a rafforzare i diritti delle vittime.

La direttiva riconoscerà lo status di vittima non solo alle persone che hanno subito un pregiudizio a seguito di un reato, ma anche ad alcuni familiari *, se la persona è deceduta a seguito del reato.

Informazioni e sostegno alle vittime

Per poter far valere i propri diritti, le vittime hanno diritto a ricevere informazioni sufficienti e comprensibili e devono avere accesso a servizi di sostegno psicologico e supporto pratico. La proposta intende garantire loro:

  • il diritto di ottenere informazioni dal primo contatto con un’autorità competente, in particolare su dove e come sporgere denuncia, i dettagli della procedura e come è possibile ottenere protezione, se necessario;
  • il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso, in particolare sulla decisione di mettere fine o proseguire l’inchiesta, sulla data e il luogo del processo e, a determinate condizioni, sul rilascio della persona perseguita;
  • il diritto di comprendere e di essere compresi;
  • il diritto all’interpretazione e alla traduzione: se la vittima non parla la lingua del procedimento penale, essa deve poter beneficiare di un servizio gratuito di interpretazione e ricevere una traduzione della denuncia presentata, oltre che di qualsiasi decisione che metta fine al procedimento, nonché informazioni per poter esercitare i suoi diritti;
  • il diritto ai servizi di assistenza alle vittime: questi servizi devono essere gratuiti e accessibili anche ad alcuni familiari. Forniscono un sostegno morale e psicologico nonché un supporto pratico riguardante, ad esempio, le questioni finanziarie e il ruolo della vittima nel procedimento penale.

Partecipazione delle vittime al procedimento penale

Le vittime hanno un legittimo interesse a ottenere giustizia. Inoltre, devono poter partecipare al procedimento penale che le riguarda. A tale scopo, la proposta della Commissione prevede una serie di diritti che devono essere loro garantiti:

  • il diritto di ottenere un avviso di ricevimento della denuncia di reato;
  • il diritto di essere sentiti durante il procedimento;
  • il diritto di chiedere la revisione di una decisione di non luogo a procedere;
  • i diritti a garanzie nel contesto della mediazione o di altri servizi di giustizia riparativa; l’obiettivo è proteggere le vittime da qualsiasi intimidazione o pregiudizio ulteriore nel corso di questo processo. Questi servizi possono essere utilizzati solo se la vittima acconsente e dopo essere stata correttamente informata. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento;
  • il diritto al patrocinio a spese dello Stato e al rimborso delle spese quando la vittima partecipa al procedimento penale;
  • il diritto alla restituzione dei beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale;
  • il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale;
  • per quanto riguarda le vittime residenti in un altro paese dell’UE, le difficoltà legate a questo fatto devono essere ridotte al minimo, in particolare raccogliendo la loro deposizione immediatamente dopo l’avvenuta denuncia e ricorrendo nella misura del possibile alla videoconferenza e teleconferenza per l’audizione. Qualora la vittima di un reato non sia stata in grado di sporgere denuncia nello Stato in cui il reato è stato commesso, essa deve poterlo fare nel suo Stato di residenza, il quale trasmetterà la denuncia allo Stato interessato.

Riconoscimento della vulnerabilità e protezione delle vittime

La Commissione propone l’attuazione di misure per proteggere le vittime e i loro familiari da eventuali ritorsioni o intimidazioni da parte dell’autore del reato. Le autorità cercheranno quindi di evitare il contatto fra gli autori del reato e le vittime, in particolare negli edifici in cui si svolge il procedimento penale.

Nel corso dell’inchiesta le audizioni delle vittime saranno tempestive e non supereranno il numero strettamente necessario. Se lo desiderano, le vittime potranno essere accompagnate da un rappresentante legale o da una persona di loro scelta. La loro vita privata e dei loro familiari deve essere protetta.

La proposta di direttiva riconosce che alcune persone corrono un rischio particolarmente elevato di soffrire nuovamente nell’ambito del procedimento giudiziario. Queste vittime vulnerabili possono avvalersi di alcuni diritti e servizi supplementari, dopo una valutazione delle esigenze individuali. I bambini, le persone disabili, le vittime di violenza sessuale o della tratta di esseri umani sono considerati dalla proposta come vittime vulnerabili.

È importante garantire che i professionisti della giustizia, gli ufficiali di polizia e i membri dei servizi di assistenza alle vittime ricevano una formazione adeguata per riuscire a rispondere al meglio ai bisogni delle vittime.

Termini chiave dell’atto

  • Vittima: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali causati direttamente dalla commissione di un reato; i familiari di una persona deceduta a seguito della commissione di un reato.
  • Familiare: il coniuge, il convivente, il partner registrato, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima.

Riferimento

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2011) 275

-

2011/129/COD

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile [COM(2011) 276 def. – Non pubblicata nella gazzetta ufficiale]. Il regolamento proposto intende far sì che qualsiasi misura di protezione emessa da uno Stato membro sia facilmente riconosciuta nel resto dell’UE senza ulteriori formalità oltre a un certificato standard multilingue. Procedura di codecisione (2011/0130/COD)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 maggio 2011, intitolata «Rafforzare i diritti delle vittime nell’Unione europea» [COM(2011) 274 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 11.07.2011

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