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Rights of victims of crime (Proposal)
Diritti delle vittime della criminalità (proposta)
Diritti delle vittime della criminalità (proposta)
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Diritti delle vittime della criminalità (proposta)
La Commissione propone norme minime applicabili alle vittime della criminalità. La proposta di direttiva è volta a garantire che le esigenze specifiche delle vittime siano prese in considerazione nel corso del procedimento penale, a prescindere dalla natura del reato o dal luogo in cui è stato commesso nell’Unione europea (UE).
PROPOSTA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato [COM(2011) 275 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
SINTESI
La Commissione propone una direttiva volta a garantire alle vittime * della criminalità lo stesso livello di protezione, di assistenza e di accesso alla giustizia in tutti i paesi dell’Unione europea (UE). Essa sostituirà la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e fa parte di una serie di misure tese a rafforzare i diritti delle vittime.
La direttiva riconoscerà lo status di vittima non solo alle persone che hanno subito un pregiudizio a seguito di un reato, ma anche ad alcuni familiari *, se la persona è deceduta a seguito del reato.
Informazioni e sostegno alle vittime
Per poter far valere i propri diritti, le vittime hanno diritto a ricevere informazioni sufficienti e comprensibili e devono avere accesso a servizi di sostegno psicologico e supporto pratico. La proposta intende garantire loro:
Partecipazione delle vittime al procedimento penale
Le vittime hanno un legittimo interesse a ottenere giustizia. Inoltre, devono poter partecipare al procedimento penale che le riguarda. A tale scopo, la proposta della Commissione prevede una serie di diritti che devono essere loro garantiti:
Riconoscimento della vulnerabilità e protezione delle vittime
La Commissione propone l’attuazione di misure per proteggere le vittime e i loro familiari da eventuali ritorsioni o intimidazioni da parte dell’autore del reato. Le autorità cercheranno quindi di evitare il contatto fra gli autori del reato e le vittime, in particolare negli edifici in cui si svolge il procedimento penale.
Nel corso dell’inchiesta le audizioni delle vittime saranno tempestive e non supereranno il numero strettamente necessario. Se lo desiderano, le vittime potranno essere accompagnate da un rappresentante legale o da una persona di loro scelta. La loro vita privata e dei loro familiari deve essere protetta.
La proposta di direttiva riconosce che alcune persone corrono un rischio particolarmente elevato di soffrire nuovamente nell’ambito del procedimento giudiziario. Queste vittime vulnerabili possono avvalersi di alcuni diritti e servizi supplementari, dopo una valutazione delle esigenze individuali. I bambini, le persone disabili, le vittime di violenza sessuale o della tratta di esseri umani sono considerati dalla proposta come vittime vulnerabili.
È importante garantire che i professionisti della giustizia, gli ufficiali di polizia e i membri dei servizi di assistenza alle vittime ricevano una formazione adeguata per riuscire a rispondere al meglio ai bisogni delle vittime.
Termini chiave dell’atto
Riferimento
Proposta |
Gazzetta ufficiale |
Procedura |
- |
ATTI COLLEGATI
Proposta di regolamento del Parlamento europeo del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile [COM(2011) 276 def. – Non pubblicata nella gazzetta ufficiale]. Il regolamento proposto intende far sì che qualsiasi misura di protezione emessa da uno Stato membro sia facilmente riconosciuta nel resto dell’UE senza ulteriori formalità oltre a un certificato standard multilingue. Procedura di codecisione (2011/0130/COD)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 maggio 2011, intitolata «Rafforzare i diritti delle vittime nell’Unione europea» [COM(2011) 274 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Ultima modifica: 11.07.2011