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Un approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)

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Un approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)

La comunicazione fissa dei criteri generali per gli accordi bilaterali dell’Unione europea (UE) con i paesi terzi relativamente al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR), al fine di armonizzare le modalità di trasmissione e le disposizioni sulla protezione dei dati.

ATTO

Comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, sull’approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi [COM(2010) 492 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

In risposta alle minacce del terrorismo e della criminalità organizzata l’Unione europea (UE) ha adottato nuove misure che la Commissione ha presentato nella sua comunicazione sulla gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali misure includono l’uso dei dati PNR * a fini di contrasto. L’uso dei dati PNR è in aumento; ciò solleva preoccupazioni sulla protezione dei dati personali. Per far fronte a tali sfide la Commissione ha deciso di riconsiderare il suo approccio globale al trasferimento dei dati PNR verso i paesi terzi. Di conseguenza, questa comunicazione stabilisce criteri generali per i futuri accordi bilaterali PNR, onde contribuire alla lotta al terrorismo e ad altri gravi reati di natura transnazionale, garantendo allo stesso tempo il rispetto dei diritti fondamentali e la coerenza fra i vari accordi PNR.

I dati PNR

I dati PNR servono principalmente come strumento di intelligence criminale al fine di:

  • valutare i rischi posti dai passeggeri e identificare le persone «non note»;
  • fornire i dati alle autorità di contrasto prima dell’arrivo o della partenza di un volo affinché abbiano più tempo per eventuali azioni di follow-up;
  • individuare le persone cui appartengono specifici indirizzi, carte di credito, ecc. connessi a reati;
  • individuare complici.

I dati PNR vengono usati nel quadro di indagini e azioni penali. Servono inoltre per prevenire reati e arrestare persone dopo la commissione di un reato, nonché per creare modelli di spostamento e comportamento al fine di agevolare la prevenzione dei reati.

Tuttavia, le norme di protezione dei dati vigenti nell'UE vietano ai vettori aerei di trasmettere i dati PNR dei loro passeggeri a paesi terzi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. Per questo motivo, l’UE ha siglato accordi PNR internazionali con gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia. Questi accordi tuttavia sono stati negoziati caso per caso, pertanto le norme per i vettori aerei e la protezione dei dati sono difformi. Poiché è probabile che tali accordi aumentino nei prossimi anni, occorre fissare norme, contenuti e criteri generali per questi accordi.

Approccio globale ai dati PNR

L’approccio globale ai dati PNR dovrebbe permettere di ottenere una maggiore coerenza tra le garanzie di protezione dei dati dei paesi terzi e le modalità di trasmissione dei dati da parte dei vettori aerei.

La raccolta e il trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi concerne un numero molto elevato di persone e i loro dati personali. Poiché i sistemi di protezione dei dati dei paesi terzi possono differire dalla protezione dei dati garantita nell'UE, è importante che lo Stato terzo garantisca un livello adeguato di protezione giuridica dei dati PNR trasferiti. Pertanto, i paesi terzi dovrebbero applicare i seguenti principi di base in materia di protezione dei dati personali:

  • l’uso dei dati dovrebbe essere limitato alla finalità della trasmissione;
  • lo scambio dei dati dovrebbe essere limitato allo stretto necessario;
  • i dati sensibili dovrebbero essere usati solo in circostanze eccezionali;
  • misure appropriate devono essere adottate per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati;
  • le autorità che usano i dati PNR dovrebbero rendere conto a un’autorità pubblica indipendente ed essere soggette alla sua supervisione;
  • ogni persona dovrebbe essere informata del trattamento dei propri dati personali;
  • chiunque dovrebbe avere il diritto di accedere ai propri dati PNR e di farli rettificare o cancellare;
  • chiunque dovrebbe avere il diritto a un ricorso in sede amministrativa e giudiziaria qualora ne sia stato violato il diritto al rispetto della vita privata;
  • le decisioni che comportano effetti negativi nei confronti di una persona non possono fondarsi esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati personali;
  • il periodo di conservazione dei dati PNR non dovrebbe essere più lungo del tempo necessario per eseguire i compiti definiti;
  • i trasferimenti successivi dei dati ad altre autorità governative o ad altri paesi terzi dovrebbero essere soggetti a restrizioni.

Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre al minimo l'onere finanziario a carico dei vettori aerei, è importante semplificare le norme che disciplinano la trasmissione dei dati da parte dei vettori aerei verso paesi terzi. Almeno le seguenti modalità di trasmissione dovrebbero essere uniformate:

  • metodo di trasmissione, dovrebbe essere basato sul sistema «push»;
  • frequenza di trasmissione, dovrebbe essere fissato un limite;
  • raccolta di dati supplementari, non dovrebbe essere obbligatoria.

Inoltre, gli accordi PNR con i paesi terzi dovrebbero essere conclusi per un periodo determinato e prevedere la possibilità di revisione dei termini. Dovrebbero essere adottati meccanismi di controllo della corretta attuazione degli accordi e meccanismi di composizione delle controversie in ordine alla loro interpretazione e attuazione. È altresì fondamentale garantire la reciprocità tra i paesi UE e i paesi terzi, soprattutto tramite il trasferimento di informazioni analitiche provenienti dai dati PNR.

Infine, in una prospettiva a lungo termine, se i paesi che iniziano a usare i dati PNR aumentano, l’UE dovrebbe considerare la possibilità di fissare norme a livello internazionale per la trasmissione e l’utilizzo di tali dati e, di conseguenza, sostituire i suoi accordi PNR bilaterali con un accordo multilaterale.

Termini chiave dell’atto

  • Dati PNR: informazioni non verificate fornite dai passeggeri e raccolte dai vettori aerei ai fini della prenotazione e delle operazioni di check-in; riguardano il viaggio di ciascun passeggero e sono conservati nei sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze dei vettori aerei; contengono vari tipi di informazioni, come la data del viaggio, l'itinerario, i dati sull’emissione del biglietto, i recapiti, l'agente di viaggio, le modalità di pagamento, il numero di posto assegnato e le informazioni relative al bagaglio.

Ultima modifica: 19.11.2010

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