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Il benessere degli animali durante il trasporto: norme relative ai punti di sosta

Il benessere degli animali durante il trasporto: norme relative ai punti di sosta

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio riguardante i criteri dell’Unione europea per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia per il trasporto degli animali

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Stabilisce le norme relative ai punti di sosta in cui gli animali devono riposare per almeno 12 ore durante pause obbligatorie nei viaggi di lunga distanza all’interno dell’Unione europea (UE). Queste regole sono concepite per garantire condizioni ottimali per il loro benessere.

PUNTI CHIAVE

  • I punti di sosta devono:
    • trovarsi in luoghi non soggetti a restrizioni di polizia sanitaria;
    • essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
    • essere oggetto di ispezioni regolari almeno due volte all’anno;
    • essere conformi a tutte le norme dell’UE sulla salute degli animali;
    • rispettare dettagliate misure di salute e igiene, criteri di costruzione e regole operative. Tali norme riguardano lo strame, le lettiere, le operazioni di carico e scarico delle attrezzature e il trattamento degli animali durante il loro soggiorno.
  • I punti di sosta vengono utilizzati esclusivamente per accogliere, nutrire, abbeverare, far riposare, alloggiare, accudire e inoltrare a destinazione gli animali che vi transitano.
  • Solo gli animali aventi la stessa qualifica sanitaria certificata possono essere presenti contemporaneamente.
  • L’autorità nazionale competente approva e assegna un numero a ciascun punto di sosta. L’approvazione può essere limitata a determinate specie o categorie di animali e alle loro condizioni di salute.
  • I proprietari dei punti di sosta devono:
    • accettare esclusivamente animali certificati o identificati in base alle normative dell’UE rilevanti;
    • garantire che gli animali vengano accuditi, nutriti e abbeverati secondo necessità;
    • chiamare un veterinario, se necessario, per trattare o inoltrare a destinazione un animale;
    • utilizzare personale che abbia ricevuto una formazione e possieda le competenze professionali adeguate;
    • notificare alle autorità competenti la partenza di una consegna entro un giorno lavorativo;
    • informare l’autorità competente delle irregolarità il prima possibile.
  • Nel caso di gravi violazioni delle norme riguardanti la salute o il benessere degli animali, i paesi dell’UE devono sospendere l’utilizzo di un punto di sosta e devono informare la Commissione europea e gli altri paesi dell’UE in merito.
  • Prima che gli animali lascino il punto di sosta, un veterinario ufficiale deve verificare che siano idonei a proseguire il viaggio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 1o gennaio 1999.

CONTESTO

Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1o dicembre 2009, riconosce che gli animali sono esseri senzienti. Di conseguenza, le politiche dell’UE devono rispettare tutti i requisiti relativi al loro benessere.

L’UE ha adottato normative separate per quanto concerne:

Per maggiori informazioni, si veda la pagina «Benessere degli animali: i traguardi più significativi» sul sito Internet della Commissione europea.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pagg. 1-6)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pagg. 1-44)

Decisione 2004/544/CE del Consiglio, del 21 giugno 2004, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 21)

Ultimo aggiornamento: 11.04.2016

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