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Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale

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Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale

Gli aiuti possono essere impiegati come un mezzo per stimolare le imprese a raggiungere livelli di tutela ambientale superiori a quelli che attuerebbero in assenza di norme vincolanti. La Commissione fissa le condizioni in cui tali aiuti possono essere concessi alle imprese pur restando nell'ottica del buon funzionamento del mercato comune.

ATTO

Disciplina comunitaria del 1° aprile 2008 degli aiuti di Stato per la tutela ambientale [Gazzetta ufficiale C 82 dell'1.4.2008].

SINTESI

La disciplina comunitaria di aiuti di Stato per la tutela ambientale costituisce uno degli strumenti previsti dal piano d’azione generale in materia di energia per il periodo 2007/2009 al fine di attuare una politica europea integrata nel settore dell’energia e del clima.

Principi

Il principale obiettivo del controllo degli aiuti di Stato in materia di tutela ambientale è garantire che gli aiuti di Stato producano un livello di tutela dell'ambiente più elevato di quanto possibile in assenza degli aiuti. Gli effetti positivi devono compensare gli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, tenendo conto del principio "chi inquina paga"*, di cui all'articolo 174 del trattato CE. La revisione delle regole della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale segue gli orientamenti definiti nel piano d’azione per gli aiuti di Stato.

Metodo di valutazione: il test comparativo

Il test comparativo è stato proposto nell’ambito del "piano d’azione sugli aiuti di Stato" come metodo di valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune. Tale criterio permette alla Commissione di garantire che l’aiuto di Stato abbia realmente un effetto di incentivazione, sia ben mirato e proporzionato, e che abbia infine un impatto negativo limitato sulla concorrenza e gli scambi.

L’aiuto deve permettere di porre rimedio ai fallimenti del mercato che creano conseguenze negative per l’ambiente. Il fallimento del mercato più frequente nell'ambito della tutela ambientale riguarda le esternalità negative. Uno degli obiettivi delle imprese nel quadro della loro strategia di sviluppo è di ridurre i costi di produzione. Ciò le conduce spesso ad adottare tecnologie o metodi produttivi che non tengono in considerazione la tutela ambientale. In tal modo i costi di produzione che sostengono sono inferiori al “costo ambientale” sostenuto dall'intera società.

Per ovviare a questi fallimenti del mercato, gli Stati sono ricorsi a strumenti normativi, leggi, tasse, imposti alle imprese inquinanti per compensare le esternalità negative che esse producono, sulla base del principio “chi inquina paga”.

Gli Stati possono altresì utilizzare gli aiuti di Stato come incentivi positivi per rafforzare la tutela ambientale. L’aiuto deve incoraggiare il beneficiario a modificare il suo comportamento e a realizzare investimenti atti a migliorare il livello di tutela dell'ambiente. Allo stesso tempo però, tali investimenti possono presentare dei vantaggi economici per l’impresa. Occorre quindi verificare che l’aiuto sia necessario e che l’impresa non avrebbe realizzato tale investimento in assenza dello strumento di aiuto.

L’aiuto deve avere un effetto di incentivazione e restare proporzionato. L'aiuto è considerato tale solamente se non sarebbe stato possibile ottenere gli stessi risultati senza aiuto o con un aiuto di entità minore. Il suo importo deve limitarsi al minimo necessario per ottenere il livello di tutela ambientale desiderato. Tutti i benefici economici che le imprese possono trarre dall’investimento considerato devono essere dedotti in fase di calcolo dei costi ammissibili per l’aiuto all’investimento.

Poiché risulterebbe difficile tener conto di o quantificare i benefici che un’impresa potrebbe trarre da un investimento supplementare, come ad esempio il rafforzamento della sua “immagine ecologica”, l’importo dell’aiuto non potrà raggiungere il 100 % dei costi eleggibili, ad esclusione degli aiuti concessi nell’ambito di una procedura di gara d’appalto realmente concorrenziale.

In tutti gli altri casi, in generale l’intensità di aiuto * non può superare il 50-60 % dei costi d’investimento ammissibili *. L’aiuto alle imprese può comunque essere aumentato a seconda del tipo di strumento previsto e delle dimensioni dell’impresa. La presente disciplina stabilisce le regole di calcolo dei costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto per categoria di progetto. In alcuni casi sono inoltre possibili aiuti al funzionamento.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica a tutte le misure di aiuti a favore della tutela ambientale notificate alla Commissione (comprese quelle la cui notifica è avvenuta prima della pubblicazione della disciplina) e a tutte le misure che non sono state notificate ma sono state concesse dopo la pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale. La Commissione ha individuato una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono risultare compatibili con il mercato interno:

  • aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie;
  • aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi ad elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie;
  • aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili;
  • aiuti agli studi ambientali;
  • aiuti per il risparmio energetico;
  • aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili;
  • aiuti alla cogenerazione e aiuti al teleriscaldamento;
  • aiuti per la gestione dei rifiuti;
  • aiuti per il risanamento di siti contaminati;
  • aiuti al trasferimento di imprese;
  • aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili;
  • aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali.

Monitoraggio e valutazione

Gli Stati membri hanno l’obbligo di trasmettere ogni anno alla Commissione una relazione sulle misure di aiuto per la tutela ambientale, che dovrà contenere, per ciascun regime approvato, informazioni relative alle grandi imprese, e soprattutto l'importo di aiuto per beneficiario, l'intensità di aiuto, la descrizione della misura e del tipo di tutela ambientale che si intende promuovere. Gli Stati membri devono inoltre tenere e conservare una documentazione dettagliata relativa alla concessione di aiuti per tutte le misure di tutela ambientale.

La disciplina si applica a partire dal 2 aprile 2008 fino al 31 dicembre 2014. Dopo quattro anni dalla pubblicazione sarà riesaminata dalla Commissione principalmente sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. La Commissione potrà inoltre modificarla in considerazione di importanti motivi, come l’evoluzione delle politiche comunitarie o la conclusione di accordi internazionali sul cambiamento climatico.

Contesto

La presente disciplina sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 3 febbraio 2001. Alcune delle misure interessate dalla presente disciplina sono inoltre coperte dal regolamento n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara determinate categorie di aiuto compatibili con il mercato comune ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) [GU L 214 del 9.8.2008].

Termini chiave dell’atto

  • Principio “chi inquina paga”: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore, a meno che non sia possibile individuare il responsabile dell’inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o comunitaria o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di risanamento.
  • Intensità di aiuto: importo lordo dell’aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili.
  • Costi d’investimento ammissibili: sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie.

Ultima modifica: 11.08.2008

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