Comunicazione dei disavanzi effettivi e previsti dei paesi dell’Unione europea
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
QUAL È LO SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?
Stabilisce le procedure tramite le quali i settori pubblici* dell’UE forniscono alla Commissione europea informazioni sul loro disavanzo* e debito pubblico*.
PUNTI CHIAVE
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I paesi dell’UE comunicano a Eurostat, il dipartimento statistico della Commissione, i loro disavanzi e debiti pubblici effettivi* e previsti* due volte all’anno.
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Entro il 1o aprile dell’anno in corso (indicato come «anno n»), i dati comprendono:
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una stima aggiornata per l’anno precedente (n – 1), i disavanzi effettivi per i tre anni precedenti (n – 2, n – 3, n – 4) e il disavanzo pubblico previsto per l’anno in corso;
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il debito effettivo per i quattro anni precedenti (n – 1, n – 2, n – 3, n – 4) e il debito pubblico previsto alla fine dell’anno in corso.
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Entro il 1o ottobre, i dati comprendono:
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i disavanzi effettivi per i quattro anni precedenti (n – 1, n – 2, n – 3, n – 4) e il disavanzo e debito pubblico previsto aggiornato per l’anno in corso.
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I paesi dell’UE forniscono inoltre a Eurostat:
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i dati dei conti nazionali;
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i dati sulle spese di investimento*;
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il PIL effettivo per i quattro anni precedenti e il PIL previsto per l’anno in corso;
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questionari aggiuntivi e chiarimenti relativi alle comunicazioni del disavanzo e del debito che hanno dichiarato;
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un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti usate per compilare i dati sul disavanzo e sul debito effettivi e i conti nazionali su cui si basano;
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l’assistenza di esperti nazionali, se richiesta.
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Laddove un esercizio differisca dall’anno civile, i paesi dell’UE forniscono i dati per i due esercizi precedenti l’anno in corso.
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Eurostat:
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valuta regolarmente la qualità dei dati nazionali e i conti del settore pubblico su cui si basano;
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comunica regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio la qualità dei dati nazionali;
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ha contatti permanenti con le autorità statistiche nazionali;
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mantiene un dialogo regolare e conduce visite metodologiche nei paesi dell’UE per riesaminare dati, monitorare procedure e verificare conti;
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fornisce dati sul disavanzo e il debito pubblico effettivo entro tre settimane dalle scadenze di aprile e ottobre sotto forma di comunicato stampa.
Nel 2014, il regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 479/2009 sostituendo il precedente sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 95) con SEC 2010.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Si applica a partire dal 30 giugno 2009.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
* Pubblico: in quest’ambito, si riferisce agli enti di governo generale, centrale, statale e locale e ai fondi di sicurezza sociale.
* Disavanzo pubblico (surplus): indebitamento netto (accreditamento) del governo centrale.
* Debito pubblico: debito lordo del governo generale alla fine dell’anno.
* Disavanzo e debito pubblico effettivo: risultati stimati, provvisori, semi-finalizzati o finali dell’anno passato.
* Disavanzo e debito pubblico programmato: le più recenti previsioni ufficiali, che tengono conto delle decisioni di bilancio e degli sviluppi e prospettive di carattere economico.
* Investimento pubblico: investimento fisso lordo del governo generale.
ATTO
Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1-9).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 04.07.2016