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Road transport and inland waterways — border controls
Trasporti su strada e vie navigabili: controlli di frontiera
Trasporti su strada e vie navigabili: controlli di frontiera
I regolamenti aboliscono i controlli effettuati dai paesi dell’Unione europea (UE) sul rispetto delle norme in materia di trasporti su strada e per vie navigabili alle frontiere interne dell’UE. Per garantire la libera circolazione all’interno dell’Unione dei veicoli e delle navi interessati, questi controlli non devono più essere effettuati come controlli alle frontiere, ma solo nell’ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio su tutto il territorio dei paesi dell’UE.
Il recesso del Regno Unito dall’UE
Dal recesso del Regno Unito dall’UE il 31 gennaio 2020, il confine tra il Regno Unito e i paesi dell’UE non è più un confine interno. Tuttavia, durante il periodo di transizione, quando le leggi dell’UE erano ancora applicate al Regno Unito e al suo interno, questo confine è stato trattato come un confine interno. Dall’inizio del 2021, entrambi i regolamenti sopra citati non sono più applicabili a tale confine. Il controllo dei veicoli e delle navi del Regno Unito sarà d’ora in poi soggetto al regolamento (CEE) n. 3912/92 e non sarà più soggetto al regolamento (CE) n. 1100/2008.
Si veda anche:
Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all’interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 6).
Regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (Versione codificata) (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 63).
Ultimo aggiornamento: 27.11.2020