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Esposizione alle radiazioni ottiche artificiali

Esposizione alle radiazioni ottiche artificiali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • L’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali quali le radiazioni ultraviolette, le radiazioni laser o le radiazioni non coerenti* durante il lavoro può avere effetti avversi cronici sugli occhi e sulla cute. La direttiva punta a eliminare o ridurre al minimo il livello di esposizione dei lavoratori a queste radiazioni introducendo misure preventive.
  • Essa stabilisce inoltre i valori limite di esposizione per i lavoratori esposti a radiazioni non coerenti e radiazione laser (allegati I e II).

PUNTI CHIAVE

Obblighi dei datori di lavoro

  • Valutazione del livello di radiazione. In primo luogo, i datori di lavoro valutano e misurano i livelli di radiazioni ottiche a cui i lavoratori sono esposti in modo che possano essere ridotti se superano i limiti applicabili. Ove necessario, misurano e calcolano i livelli di esposizione sulla base delle norme della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) o, in mancanza di esse, secondo linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate.
  • Riduzione dei rischi. In secondo luogo, i datori di lavoro devono ridurre il livello di radiazione se la valutazione indica una qualche possibilità di superamento dei valori limite di esposizione, per esempio scegliendo attrezzature diverse o limitando la durata dell’esposizione.
  • Informazione e formazione dei lavoratori. I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti le informazioni e la formazione necessarie ad esempio sulle misure adottate per attuare la direttiva o sull’uso delle attrezzature protettive.
  • Consultazione e partecipazione dei lavoratori. I datori di lavoro devono previamente consultare i lavoratori o i loro rappresentanti per quanto riguarda la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori possono proporre misure per migliorare questa protezione e i lavoratori e/o i loro rappresentanti possono anche coinvolgere le autorità competenti se ritengono che la tutela della salute offerta dal datore di lavoro non sia adeguata (ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE — si vedano la sintesi e la sezione sul contesto riportata di seguito).

Sorveglianza sanitaria

  • In caso di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, la salute dei lavoratori è oggetto di vigilanza sanitaria adeguata effettuata da un medico, in conformità con la legislazione nazionale pertinente.
  • Una documentazione sanitaria viene tenuta per ciascun lavoratore e aggiornata dopo ogni controllo sanitario. Su richiesta, i singoli lavoratori possono avere accesso ai loro dati medici personali.

Superamento dei valori limite e/o effetti nocivi

In caso di esposizioni superiori ai valori limite, viene effettuata una visita medica per i lavoratori. Se i valori limite sono stati superati e/o gli operai hanno subito effetti nocivi per la loro salute:

  • il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano e le informazioni relative al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
  • il datore di lavoro esamina la valutazione dei rischi e le misure adottate, attua le misure raccomandate dalle persone competenti e istituisce un sistema di sorveglianza continua.

Sanzioni

Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) devono prevedere sanzioni appropriate se le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva sono state violate.

Atti delegati

  • Il regolamento (UE) 2019/1243 modifica la direttiva 2006/25/CE (articolo 10) e conferisce alla Commissione europea i poteri di adottare atti delegati a partire dal 26 luglio 2019.
  • Tali atti delegati riguardavano modifiche strettamente tecniche agli allegati della direttiva, per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della standardizzazione per quanto riguarda la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la costruzione di attrezzature di lavoro o luoghi di lavoro, il progresso tecnico, le modifiche alle norme armonizzate dell’Unione o specifiche internazionali e nuove scoperte scientifiche riguardanti l’esposizione professionale alle radiazioni ottiche. Tuttavia, tali modifiche non possono comportare una modifica dei valori limite di esposizione stabiliti negli allegati.

DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 27 aprile 2006 e gli Stati membri dovevano recepirla entro il 27 aprile 2010.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Radiazione non coerente. Qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38).

Le successive modifiche alla direttiva 2006/25/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.11.2021

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