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Licenze e certificati dei controllori del traffico aereo: requisiti tecnici e procedure amministrative

Licenze e certificati dei controllori del traffico aereo: requisiti tecnici e procedure amministrative

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/340 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il presente regolamento riguarda le licenze e la certificazione sanitaria dei controllori del traffico aereo.

Mira a garantire e mantenere un livello di sicurezza elevato e uniforme, facilitando al contempo la mobilità dei controllori del traffico aereo attraverso la definizione di standard di addestramento comuni, anche sostenendo mezzi accettabili di rispondenza e di materiale esplicativo, e il riconoscimento delle licenze a livello dell’Unione europea. Stabilisce inoltre un quadro chiaro per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e il riconoscimento dei loro certificati, nonché le necessarie sinergie per gli esaminatori e i centri aeromedici coinvolti nella certificazione sanitaria dei piloti e dei controllori del traffico aereo.

Gli aggiornamenti regolari garantiscono il costante allineamento del sistema di qualifiche dei controllori del traffico aereo alle migliori pratiche riconosciute nel settore dell’aviazione e tengono conto dei nuovi sviluppi tecnologici e dei cambiamenti operativi.

Il regolamento definisce norme e procedure dettagliate in una serie di allegati relativi a:

  • licenze e certificati medici per controllori del traffico aereo e studenti controllori del traffico aereo;
  • certificazione degli esaminatori aeromedici e dei centri aeromedici;
  • certificazione delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo;
  • condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca, la convalida, il ripristino, il rinnovo e l’utilizzo delle licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati;
  • attribuzioni e responsabilità dei rispettivi titolari.

PUNTI CHIAVE

Applicazione

  • Solo i controllori del traffico aereo qualificati e autorizzati ai sensi del presente regolamento sono autorizzati a fornire servizi;
  • Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) possono applicare il regolamento al loro personale militare che presta servizi al pubblico.

Conformità

  • I controllori del traffico aereo, le persone e le organizzazioni del traffico aereo che partecipano al rilascio delle licenze, all’addestramento, a prove, controlli ed esami medici, nonché alla valutazione dei richiedenti devono essere qualificati e abilitati in conformità alle disposizioni degli allegati I, III e IV del regolamento da parte dell’autorità competente;
  • la certificazione medica deve essere conforme ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati III e IV.

I controllori del traffico aereo, gli istruttori e gli addetti alla valutazione che forniscono servizi nell’Unione, ma impiegati da fornitori di servizi al di fuori dell’Unione sono considerati titolari di licenza se soddisfano le condizioni seguenti:

  • sono titolari di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata in conformità dell’allegato 1 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale;
  • hanno dimostrato di aver ricevuto l’addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli di cui all’allegato I (con l’aggiunta di una abilitazione e una specializzazione di abilitazione per istruttori e addetti alla valutazione).

I compiti e le funzioni assegnati ai controllori del traffico aereo non devono superare le attribuzioni della licenza rilasciata dal paese terzo.

Le attribuzioni sono specificate in un certificato rilasciato da un paese terzo e sono limitate a fornire addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento situate al di fuori del territorio dell’Unione.

Autorità competenti

Gli Stati membri nominano o istituiscono una o più autorità competenti con responsabilità di certificazione e sorveglianza. Tali autorità devono essere:

  • indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dalle organizzazioni di addestramento;
  • prive di alcun conflitto di interessi, diretto o indiretto, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario del personale in questione.

Abrogazione

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 30 giugno 2015.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2015/340 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.06.2024

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