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Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica — asciugabiancheria per uso domestico

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica — asciugabiancheria per uso domestico

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

Regolamento delegato (UE) 2023/2534 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) 2023/2533 introduce le specifiche per la progettazione ecocompatibile* delle asciugabiancheria per uso domestico. Ciò significa che possono essere vendute sul mercato dell’Unione solo le asciugatrici che soddisfano i requisiti di efficienza energetica del regolamento, oltre a requisiti aggiuntivi per l’efficienza di condensazione, le informazioni all’utente e il recupero e il riciclaggio dei materiali a fine vita.

Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 richiede che tutte le asciugatrici vendute nell’Unione dispongano di un’etichetta energetica* in modo che i consumatori possano confrontare la loro efficienza energetica e prendere decisioni di acquisto informate.

Entrambi i regolamenti si applicano alle asciugatrici collegate alla rete elettrica, alle asciugatrici a gas e a quelle alimentate a batteria. Si applicano anche alle asciugatrici a incasso e a più tamburi.

I regolamenti non coprono:

  • lavasciuga per uso domestico (si veda il regolamento (UE) 2019/2023sintesi);
  • centrifughe per uso domestico;
  • asciugatrici già disciplinate dalla direttiva 2006/42/CE sulle macchine (si veda la sintesi); e
  • asciugatrici a batteria dotate di convertitori CA/CC separati.

Alcuni requisiti non si applicano alle asciugatrici con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2023/2533 stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile, che sono descritte in dettaglio nell’allegato II, includendo quanto segue.

  • Un programma eco* chiaramente identificato impostato come predefinito o reso disponibile per la selezione diretta senza la necessità di un’altra selezione, come ad esempio un orario o un carico specifico, mentre le indicazioni «normale», «giornaliero», «regolare» e «standard» non sono ammesse come nomi di programmi.
  • L’indice di efficienza energetica (IEE)* non deve essere superiore a 85, calcolato conformemente all’allegato III.
  • L’efficienza di condensazione delle asciugatrici a condensazione non deve essere inferiore all’80%, calcolata in conformità all’Allegato III.
  • I limiti di consumo energetico in modalità standby e spento non devono essere superiori a 0,5 W (e per la modalità spento non devono essere superiori a 0,3 W dal 9 maggio 2027).
  • Norme sulla disponibilità dei pezzi di ricambio (con consegna garantita entro 15 giorni) e sull’accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione.
  • Disponibilità di aggiornamenti del software e del firmware, che non devono compromettere le prestazioni dell’apparecchio, per almeno 10 anni.
  • Recupero e riciclaggio dei materiali a fine vita, evitando l’inquinamento.
  • Requisiti di informazione tramite un manuale d’uso disponibile su un sito web a accesso libero, fornito dal produttore, che comprende:
    • le istruzioni per effettuare la manutenzione di base;
    • informazioni sulle eventuali implicazioni di una riparazione non professionale per la sicurezza dell’utente e per la garanzia sui pezzi di ricambio;
    • informazioni sul fatto che il programma eco è il programma più efficiente dal punto di vista energetico per l’asciugatura dei tessuti di cotone umidi;
    • informazioni sul fatto che caricare l’asciugatrice alla massima capacità, come indicato dal produttore, contribuirà al risparmio energetico.

Regolamento delegato (UE) 2023/2534 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 per quanto riguarda l’etichettatura energetica.

I fornitori si assicurano che:

  • ogni asciugatrice è dotata di un’etichetta stampata nel formato indicato nell’Allegato III o nel formato indicato nell’Allegato X per le unità a più tamburi;
  • per ogni modello di asciugatrice, i rivenditori ricevono un’etichetta elettronica nel formato indicato nell’Allegato III e una scheda informativa elettronica del prodotto come indicato nell’Allegato V;
  • la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica (Allegato VI) vengono caricate nella banca dati dei prodotti;
  • la scheda informativa del prodotto viene resa disponibile su supporto cartaceo su specifica richiesta del rivenditore;
  • qualsiasi pubblicità visiva deve contenere la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica disponibili sull’etichetta in conformità agli allegati VII e VIII;
  • la classe di efficienza energetica, la classe di emissione acustica e, se del caso, la classe di efficienza di condensazione, di cui all’Allegato II, sono calcolate in conformità all’Allegato IV.

I distributori devono garantire che:

  • ogni asciugatrice rechi un’etichetta ben visibile fornita dai fornitori;
  • nelle vendite a distanza, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII.

Elusione

I fabbricanti o gli importatori non devono immettere sul mercato o mettere in servizio prodotti progettati per agire in modo diverso:

  • in condizioni di collaudo, per ottenere una specifica più favorevole;
  • dopo essere stati sottoposti, ad esempio, a una modifica manuale prescritta in preparazione al collaudo;
  • subito dopo la messa in servizio, in modo da compromettere le prestazioni specificate.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

I regolamenti si applicano dal 1 luglio 2025, con le seguenti eccezioni:

  • la disposizione sull’elusione si applica a partire dal 12 dicembre 2023;
  • gli obblighi relativi all’etichettatura e alla scheda informativa del prodotto si applicano a partire dal 1 marzo 2025;
  • alcuni requisiti transitori per l’etichettatura energetica si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

CONTESTO

La direttiva 2009/125/CE ha introdotto un quadro di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia venduti nell’Unione (si veda la sintesi).

Il regolamento (UE) 2017/1369 ha introdotto un quadro di etichettatura per i prodotti connessi all’energia in modo che i consumatori possano scegliere prodotti più efficienti e ridurre il consumo energetico (si veda la sintesi).

La direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (la direttiva RAEE — si veda la sintesi) stabilisce i requisiti per il recupero e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Progettazione ecocompatibile. Una politica per migliorare, attraverso una migliore progettazione, le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare l’efficienza energetica.
Etichettatura energetica. Un sistema di etichettatura che consente ai consumatori di prendere decisioni di acquisto informate in base al consumo energetico dei prodotti connessi all’energia attraverso una scala che va da A a G/ da verde a rosso.
Programma eco. Un programma in grado di asciugare il cotone da un tenore di umidità iniziale del 60% fino a un tenore di umidità finale dello 0%.
Indice di efficienza energetica (IEE). Il rapporto tra il consumo energetico ponderato e il consumo energetico del ciclo di asciugatura standard di un particolare modello di asciugatrice.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L 2023/2533 del 22.11.2023).

Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (GU L 2023/2534 del 22.11.2023).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 (GU L 103 del 18.4.2023, pag. 29).

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, del 28.7.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1369 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.02.2024

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