Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso

Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/2053 relativo all’istituzione di un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

L’obiettivo del regolamento consiste nel mantenere la biomassa* del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Ciascuno Stato membro dell’Unione deve:

  • garantire che lo sforzo di pesca delle proprie navi da cattura e tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso (totale ammissibile di catture assegnato in base al regolamento (UE) n. 1380/2013la politica comune della pesca dell’Unione) a esso concesso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
  • fornire alla Commissione europea un piano di pesca annuale per le proprie navi e tonnare e piani di gestione annuale della capacità di pesca e dell’allevamento per garantire che la sua capacità di pesca sia commisurata al contingente a esso assegnato.

Il regolamento comprende norme per quanto concerne:

  • la taglia minima di riferimento per la conservazione (generalmente 30 kg o 115 cm di lunghezza alla forca, inferiori per alcuni tipi di pesca);
  • catture accidentali (parti della cattura che non sono mirate): fino a un massimo del 5 % di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm;
  • l’utilizzo (vietato) di mezzi aerei, tra cui aeromobili, per la ricerca del tonno rosso;
  • i registri delle navi da pesca, navi diverse dalle navi da cattura e delle tonnare: gli Stati membri devono trasmetterli ogni anno alla Commissione;
  • disposizioni in materia di registrazione: le navi devono utilizzare il giornale di bordo per registrare le informazioni;
  • i porti designati per le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso: ogni anno, ciascuno Stato membro deve trasmettere un elenco di tali porti alla Commissione;
  • le operazioni di ingabbiamento, la loro autorizzazione e ispezione;
  • il monitoraggio e la sorveglianza: sorveglianza delle navi, programmi con osservatori nazionali e il programma con osservatori regionali dell’ICCAT;
  • le ispezioni e i controlli incrociati: il programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT e i piani di ispezione degli Stati membri;
  • il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti: gli Stati membri responsabili delle aziende devono compilare e presentare alla Commissione una dichiarazione annuale di riporto;
  • la commercializzazione: sono vietati il commercio, lo sbarco, l’importazione, l’esportazione, l’ingabbiamento ai fini dell’ingrasso o dell’allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso nell’Unione che non siano corredati da una documentazione precisa, completa e convalidata come stabilito nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 640/2010 e nel regolamento (CE) n. 1936/2001 (si veda la sintesi);
  • le catture in contesti di pesca sportiva o ricreativa;
  • il piano di gestione annuale della capacità di pesca, con il quale gli Stati membri adeguano il numero di pescherecci al fine di dimostrare che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare per il periodo di tempo pertinente;
  • il piano annuale di gestione dell’allevamento, con il quale gli Stati membri garantiscono che la capacità totale di produzione e la capacità totale di allevamento siano proporzionate alla quantità stimata di tonno rosso disponibile per l’allevamento e che la Commissione elabora e integra successivamente nel piano dell’Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell’ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno affinché venga discusso e approvato dalla stessa;
  • le disposizioni che devono essere imposte dagli Stati Membri per quanto concerne le catture accessorie di tonno rosso nell’ambito del proprio contingente e l’obbligo di informare la Commissione in merito al momento della trasmissione dei propri piani di pesca annuali;
  • le campagne di pesca per diversi tipi di navi e il livello delle catture accessorie di tonno rosso (che non devono superare il 20 % delle catture totali a bordo alla fine di ogni bordata di pesca): la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie, in relazione alle catture totali a bordo, deve essere chiaramente definita nei piani di pesca annuali degli Stati membri.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 17 ottobre 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Biomassa. La massa di tonno in un dato corpo d’acqua in un dato momento.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso Thunnus thynnus e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 23.10.2023

Top