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Ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane

Ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2399 che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce a livello dell’Unione europea (Unione) un ambiente dello sportello unico per le dogane* per rafforzare la cooperazione e consentire l’interoperabilità tra i settori doganale e non doganale al fine di ottimizzare lo scambio elettronico di documenti e informazioni necessarie per i processi di sdoganamento delle merci.
  • Stabilisce norme volte a migliorare la cooperazione amministrativa digitale e la condivisione di informazioni tra le amministrazioni doganali e altre autorità governative (note come «autorità competenti partner»*) incaricate di applicare le formalità non doganali dell’Unione* alle frontiere dell’Unione ai sensi dei trattati in diversi settori di competenza dell’Unione, quali salute e sicurezza, protezione dell’ambiente, pesca, agricoltura e vigilanza del mercato.
  • Istituisce un sistema centralizzato, noto come sistema di scambio elettronico di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione per le dogane (EU CSW-CERTEX) per migliorare la condivisione e il trattamento dei dati trasmessi alle autorità doganali e alle autorità competenti partner dagli operatori economici, garantendo che tali autorità ricevano i dati originali in tempo reale.
  • Richiede agli Stati membri dell’Unione di istituire e utilizzare un insieme di servizi e sistemi noti come gli «ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane» per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici dell’autorità doganale, delle autorità competenti partner e degli operatori economici.

PUNTI CHIAVE

Componenti dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione per le dogane

Il regolamento fornisce un quadro per la cooperazione digitale tra autorità doganali e non doganali attraverso tre componenti principali:

  • sistemi non doganali dell’Unione*
  • ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane;
  • EU CSW-CERTEX.

Tale quadro consente lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali nazionali e i sistemi non doganali dell’Unione attraverso il sistema EU CSW-CERTEX, per facilitare i controlli amministrativi per via elettronica al momento dello sdoganamento.

Interoperabilità tra le componenti dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione per le dogane

L’interoperabilità tra le componenti dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione per le dogane è abilitata attraverso due livelli di cooperazione digitale e amministrativa tra governi (G2G) e tra imprese e governo (B2G), per consentire lo scambio di informazioni tra le dogane, le autorità competenti partner e gli operatori economici. Gli obiettivi del regolamento sono i seguenti:

  • attuare un sistema G2G entro il 2025 per migliorare e semplificare la condivisione delle informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti partner allo scopo di scambiare e verificare automaticamente le informazioni necessarie per il processo di sdoganamento. Tale verifica deve inoltre garantire che le quantità di merci importate o esportate a livello dell’Unione siano adeguatamente monitorate e controllate, riducendo così i rischi di frode e le lacune nell’applicazione dei requisiti non doganali.
  • Attuare un regime B2G a nove anni dall’applicazione del regolamento per semplificare i processi di sdoganamento degli operatori economici quando spostano merci all’interno e all’esterno dell’Unione. Questo sistema permetterà agli operatori economici di utilizzare un portale unico in un singolo Stato membro per presentare tutti i dati necessari per lo sdoganamento delle merci, invece di dover trasmettere i dati separatamente ai sistemi doganali nazionali e ai sistemi non doganali dell’Unione.
  • Garantire che il codice di registrazione e identificazione dell’operatore economico sia utilizzato come identificativo principale per gli operatori economici per le informazioni scambiate attraverso i sistemi G2G e B2G, compresi i controlli effettuati dalle autorità competenti partner.

Protezione dei dati

  • L’ambiente dello sportello unico dell’Unione per le dogane è concepito attorno due fattori principali: privacy e protezione dei dati.
  • I dati vengono conservati nei sistemi di origine (doganali o non doganali) e utilizzati solo per gli scopi già stabiliti dalla normativa doganale e dalla normativa settoriale.
  • Il sistema EU CSW-CERTEX non memorizza alcun dato durante l’esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati. Di fatto, tutti gli scambi e le trasformazioni si svolgono in tempo reale, innescando la cancellazione contestuale dei dati non appena le operazioni di trattamento sono state completate.
  • Gli unici dati conservati nel sistema sono un file di registro che indica che è stata effettuata una trasmissione, insieme ai numeri di riferimento dei documenti interessati.

Formalità non doganali contemplate dall’ambiente dello sportello unico dell’Unione per le dogane

  • L’allegato al regolamento contiene formalità non doganali ospitate nei sistemi non doganali dell’Unione che vengono utilizzate su base obbligatoria o volontaria, in base ai requisiti della normativa settoriale dell’Unione per ciascun settore politico applicabile.
  • Il regolamento garantisce che il sistema EU CSW-CERTEX sia utilizzato da tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli scambi digitali per una miriade di formalità non doganali dell’Unione di diversi settori politici. Ciascuna di tali formalità dovrà soddisfare requisiti giuridici e tecnici specifici da integrare gradualmente nell’ambito dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione per le dogane.
  • A partire dal 2025, il sistema EU CSW-CERTEX comprenderà i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l’importazione di prodotti biologici, nonché alcuni requisiti ambientali e le formalità relative all’importazione di beni culturali.

Monitoraggio e relazioni

  • La Commissione europea preparerà relazioni annuali sui progressi compiuti per valutare lo stato di digitalizzazione di tutte le formalità non doganali alle frontiere dell’Unione, compresi gli sviluppi futuri attesi e le interazioni potenziali con le dogane.
  • Ogni tre anni, le relazioni annuali verteranno anche sul monitoraggio e sulla valutazione del funzionamento dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione per le dogane, concentrandosi in particolare sul suo impatto sugli operatori economici.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 12 dicembre 2022, a eccezione di alcune norme che si applicheranno dal 13 dicembre 2031, per quanto concerne:

  • un canale di comunicazione unico agli operatori economici (articolo 8, paragrafo 3, punto a));
  • le formalità non doganali (articolo 11);
  • l’armonizzazione e razionalizzazione dei dati (articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3);
  • la presentazione di dati doganali e non doganali da parte degli operatori economici (articolo 14);
  • ulteriori informazioni e lo scambio di dati trattati attraverso il sistema EU CSW-CERTEX (articolo 15, paragrafi 1 e 2).

CONTESTO

La normativa è la prima a realizzare le 17 azioni del piano d’azione doganale.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Ambiente dello sportello unico per le dogane. Un insieme di servizi elettronici per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici delle autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici.
Autorità competenti partner. Qualunque autorità di uno Stato membro, o la Commissione, che detiene il potere di svolgere una funzione designata in relazione all’adempimento delle formalità non doganali pertinenti dell’Unione.
Formalità non doganali dell’Unione. Tutte le operazioni che devono essere eseguite da un operatore economico o da un’autorità competente partner per la circolazione internazionale di merci, previste dalla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale.
Sistemi non doganali dell’Unione. Un sistema elettronico dell’Unione istituito, utilizzato per raggiungere gli obiettivi o previsto dalla normativa dell’Unione per conservare le informazioni sull’adempimento delle rispettive formalità non doganali dell’Unione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 07.12.2022

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