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Convention on the simplification of formalities in trade in goods
Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
La convenzione introduce un documento amministrativo unico per:
Il documento amministrativo unico:
La dichiarazione deve:
Una parte contraente può richiedere documenti amministrativi aggiuntivi solo quando sono necessari:
Le parti contraenti possono:
Le autorità doganali:
Un comitato congiunto, in cui ogni parte contraente è rappresentata:
Qualsiasi paese terzo o paese non membro dell’EFTA può aderire alla convenzione a seguito di una decisione del comitato congiunto.
La convenzione si applica:
Ogni parte contraente può recedere dalla convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi.
La convenzione è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.
Al momento della firma della convenzione, l’EFTA contava sei membri: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. Lo Spazio economico europeo è entrato in vigore il 1o gennaio 1994, mentre Austria, Finlandia e Svezia sono entrate nell’Unione l’anno successivo. La Svizzera ha concluso accordi bilaterali separati con l’Unione.
Decisione 87/267/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (GU L 134 del 22.5.1987, pag. 1).
Convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2).
Le modifiche successive alla Convenzione sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 87/415/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 15.02.2023