Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Imballaggi di plastica riciclata a contatto con gli alimenti

Imballaggi di plastica riciclata a contatto con gli alimenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Esso stabilisce le norme per:

  • la vendita di materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con un’adeguata tecnologia di riciclaggio dei rifiuti* di plastica destinati a o che si può ragionevolmente prevedere vengano a contatto con i prodotti alimentari;
  • lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio per la produzione della plastica riciclata;
  • l’uso di materiali e oggetti di materia plastica a contatto con prodotti alimentari che sono stati o sono destinati a essere riciclati.

PUNTI CHIAVE

Le tecnologie di riciclaggio idonee:

  • devono garantire che i materiali di plastica riciclata:
    • siano sicuri dal punto di vista microbiologico;
    • non rilascino i propri costituenti negli alimenti in quantità tali da mettere a rischio la salute umana o da alterare, a livelli inaccettabili, la composizione dell’alimento o il suo colore, il suo aroma, il suo sapore e la sua consistenza (caratteristiche organolettiche);
    • devono recare etichette, slogan e presentazioni che non inducano in errore il pubblico;
  • sono:
    • classificate secondo fattori quali il tipo, la raccolta e l’origine del materiale input e l’uso previsto della plastica riciclata;
    • elencate nell’allegato I del regolamento e possono anche essere autorizzate singolarmente dalla Commissione europea.

Per essere immessi sul mercato dell’Unione europea, i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata devono:

  • essere realizzati secondo uno dei seguenti metodi:
    • una tecnologia idonea di cui all’allegato I;
    • una nuova tecnologia (in attesa di autorizzazione di idoneità) secondo la procedura di cui al capo IV;
  • disporre della documentazione, delle istruzioni e dell’etichettatura necessarie.

I gestori dei rifiuti devono garantire che i rifiuti di plastica raccolti:

  • provengano unicamente da rifiuti urbani, o dalla vendita al dettaglio di prodotti alimentari o da altre imprese alimentari, raccolti mediante un sistema di raccolta certificato, salvo eventuali eccezioni;
  • contengano solo materiali e oggetti di materia plastica che soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 10/2011 relativo alla plastica che viene a contatto con i prodotti alimentari (si veda la sintesi);
  • siano raccolti separatamente; o
  • siano raccolti secondo un sistema di riciclaggio gestito da un unico soggetto giuridico in cui i partecipanti soggetti alle norme di tale schema garantiscono che la plastica non è contaminata.

Le norme in materia di plastica riciclata richiedono che gli operatori del settore alimentare:

  • rispettino, durante l’uso, le istruzioni che accompagnano i prodotti;
  • forniscano informazioni pertinenti ai consumatori che entrano in contatto con prodotti alimentari confezionati in tali materiali.

Le norme sullo sviluppo e l’uso delle tecnologie di riciclaggio stabiliscono che:

  • diversi operatori possono sviluppare nuove tecnologie in modo indipendente o congiunto, ma devono informare la propria autorità nazionale e la Commissione e fornire informazioni dettagliate sulle loro attività, comprese prove scientifiche e studi su cui si basano;
  • gli impianti di riciclaggio che utilizzano nuove tecnologie devono:
    • rispettare determinati requisiti amministrativi, fornire e aggiornare le informazioni che riassumono il processo completo e le fasi di fabbricazione principali, con la documentazione di supporto;
    • monitorare i livelli medi di contaminazione mediante campionamento dei lotti di input e output di materia plastica, pubblicando una relazione semestrale dettagliata sul loro sito web;
  • la Commissione (se ritiene che siano disponibili dati sufficienti):
    • deve richiedere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di valutare una nuova tecnologia;
    • deve decidere, sulla base di tale valutazione, se approvarla,
    • può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro dell’Unione europea (Unione), di applicare ulteriori condizioni sull’uso di una tecnologia o di ritenere che essa non sia idonea.

Procedura di autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio

  • L’autorizzazione è necessaria solo se la tecnologia idonea utilizzata lo richiede.
  • L’azienda sviluppatrice del processo di decontaminazione è tenuta a presentare una domanda, con documentazione adeguata, all’autorità nazionale competente, che ne informa poi l’EFSA.
  • L’EFSA deve valutare il processo e stabilire se quest’ultimo può applicare la tecnologia idonea per il riciclaggio in modo che i materiali in plastica siano sicuri; in seguito, esprime un parere scientifico sul processo di riciclaggio.
  • La Commissione, tenendo conto di tale parere, deve decidere se concedere o rifiutare l’autorizzazione necessaria.
  • L’EFSA fornisce orientamenti scientifici che descrivono i criteri di valutazione che utilizzerà per ciascuna tecnologia di riciclaggio idonea che richiede l’autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio.
  • Gli operatori commerciali ai quali viene concessa l’autorizzazione sul processo diventano titolari dell’autorizzazione. Pertanto, dovranno rispettare gli obblighi generali, anche per fornire alle aziende di riciclaggio le informazioni necessarie, comunicare le modifiche al processo e la sua titolarità alla Commissione e onorare le proprie responsabilità civili e penali.
  • La Commissione può modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni se sono soddisfatti determinati criteri.

La normativa istituisce un registro dell’Unione per le nuove tecnologie, le aziende di riciclaggio, i processi di riciclaggio, i sistemi di riciclaggio e gli impianti di decontaminazione. Esso contiene dettagli su quanto segue:

  • l’impianto di decontaminazione e l’infrastruttura di riciclaggio in cui è stata fabbricata la plastica riciclata;
  • il processo di riciclaggio autorizzato utilizzato;
  • il nome del sistema di riciclaggio e l’identità dell’operatore;
  • il nome di qualsiasi nuova tecnologia utilizzata.

Le aziende di riciclaggio devono:

  • soddisfare i requisiti amministrativi, tra cui informare la Commissione e le rispettive autorità nazionali trenta giorni prima dell’avvio della produzione di plastica riciclata;
  • redigere una scheda di sintesi di monitoraggio della conformità per ciascun impianto di decontaminazione sotto il loro controllo, utilizzando il modello contenuto nell’allegato II del regolamento, e ottenere il consenso dell’autorità competente sul proprio territorio;
  • fornire una dichiarazione di conformità secondo la descrizione e il modello indicati nella parte A dell’allegato III.

I controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio comprendono:

  • audit degli operatori, valutazione delle buone prassi di fabbricazione, analisi dei controlli e monitoraggio della conformità delle procedure in atto;
  • il potere delle autorità nazionali di dichiarare non conforme un lotto di plastica riciclata per i seguenti motivi:
    • immissione sul mercato senza documentazione o etichettatura appropriate;
    • l’azienda di riciclaggio non è in grado di dimostrare che è stato prodotto conformemente al regolamento;
    • è stato fabbricato presso un impianto di riciclaggio che non rispetta i requisiti del regolamento;
  • il potere delle autorità nazionali di imporre a un operatore di porre rimedio ai difetti e di vietare la vendita del prodotto.

Il regolamento non si applica all’uso di rifiuti per la fabbricazione di sostanze (monomeri e altre sostanze di partenza, additivi a esclusione dei coloranti, sostanze ausiliarie della polimerizzazione, esclusi solventi e macromolecole provenienti dalla fermentazione microbica) di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 10/2011.

Il regolamento contiene alcune disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 10 ottobre 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Rifiuti. Qualsiasi sostanza o oggetto che il detentore getta o intende/è costretto a gettare.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2022/1616 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final dell’11.3.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia europea per la plastica nell’economia circolare [COM(2018) 28 final, del 16.1.2018].

Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 13.01.2023

Top