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Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali

Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali

 

SINTESI DI:

Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione di Antigua del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica

Decisione 2006/539/CE relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione di Antigua

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

La convenzione si prefigge di garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile dei tonnidi, di specie affini e associate e dei rispettivi ecosistemi in tutta la zona dell’oceano Pacifico orientale delimitata dalla linea costiera dell’America settentrionale, centrale e meridionale, entro i limiti geografici stabiliti nell’articolo III.

La decisione ratifica l’accordo per conto dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

  • La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (si veda la sintesi) richiede alle parti firmatarie di cooperare al fine di garantire la conservazione dei tonnidi e di specie affini appartenenti alla categoria delle «specie altamente migratorie».
  • Nell’ambito dell’oceano Pacifico orientale, tale ruolo è svolto dalla commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC).

Rafforzamento della commissione

  • La commissione IATTC originale, istituita dalla convenzione di Antigua del 1949 tra gli Stati Uniti e il Costa Rica, si occupava unicamente della ricerca scientifica con l’unico obiettivo di raccogliere e interpretare dati.
  • La presente convenzione amplia in maniera notevole il ruolo della commissione, rendendola un’organizzazione regionale di gestione della pesca.
  • 21 paesi sono parti della convenzione.

Ambito di applicazione

La convenzione si applica alla zona dell’oceano Pacifico delimitata dalla linea costiera dell’America settentrionale, centrale e meridionale, entro i limiti geografici stabiliti nell’articolo III.

La commissione

  • La commissione è composta da uno a quattro commissari designati da ciascun membro.
  • Le riunioni si tengono almeno una volta all’anno, ma è possibile richiedere lo svolgimento di riunioni straordinarie qualora ritenuto opportuno, e le decisioni vengono prese di comune accordo.
  • La sede della commissione è mantenuta a San Diego, in California, negli Stati Uniti.
  • La commissione esercita una serie di funzioni, dando priorità ai tonnidi e alle specie affini. Tra queste figurano:
    • la promozione, l’esecuzione e il coordinamento della ricerca scientifica su popolazioni ittiche pertinenti;
    • l’adozione di norme per la raccolta, la verifica, lo scambio e la comunicazione dei dati;
    • l’adozione di misure basate sulle migliori prove scientifiche per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della convenzione, e per mantenere o ricostituire le popolazioni di specie raccolte ai livelli di abbondanza atti a produrre il rendimento massimo sostenibile;
    • l’adozione di misure appropriate per evitare, limitare e ridurre al minimo gli scarti, i rigetti, le catture con attrezzi persi o abbandonati e la cattura di specie non bersaglio, sia ittiche che specie non ittiche;
    • l’adozione di misure per prevenire o eliminare la pesca eccessiva;
    • la promozione dell’impiego di attrezzi da pesca selettivi, sicuri per l’ambiente e validi in termini di costi ed efficacia.
  • Nell’adempimento di tale attività, la commissione è coadiuvata da personale qualificato, anche nel settore amministrativo, scientifico e tecnico, sotto la supervisione di un direttore.
  • È stato istituito un comitato scientifico consultivo specifico per fornire consigli, raccomandazioni e relazioni alla commissione e al suo personale scientifico.

Nell’espletamento dei suoi compiti, la commissione è tenuta a rispettare l’approccio precauzionale, ovvero:

  • dovrà procedere con maggiore cautela in caso di informazioni incerte, inattendibili o inadeguate;
  • la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può venire invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione;
  • qualora lo stato delle popolazioni bersaglio, non bersaglio, associate o dipendenti desti preoccupazione, tali popolazioni e specie saranno sottoposte a una più attenta osservazione allo scopo di riesaminarne lo stato e di valutare l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione.

Conformità

  • Ciascuna parte della convenzione deve:
    • adottare le misure necessarie per garantire l’attuazione e il rispetto della convenzione e di qualunque misura di conservazione e gestione adottata;
    • garantire che le navi battenti la propria bandiera rispettino la convenzione e le risoluzioni adottate dalla commissione;
    • garantire che le navi operanti in acque appartenenti alla sua giurisdizione nazionale rispettino la convenzione e le misure pertinenti adottate;
    • autorizzare solo le navi a pescare all’interno della zona definita se è in grado di esercitare le proprie responsabilità nei confronti di tali navi in conformità della presente convenzione.
  • Se la commissione stabilisce che determinate navi operanti nella zona della convenzione abbiano esercitato attività che pregiudicano l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, o che altrimenti violano le stesse, le parti possono attuare misure intese a dissuadere tali navi dal praticare le attività in questione fino a quando lo Stato di bandiera* abbia preso provvedimenti atti a garantire la sospensione delle attività considerate.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 27 agosto 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Stato di bandiera. a) Uno Stato le cui navi sono autorizzate a battere la sua bandiera;

b) un’organizzazione regionale di integrazione economica all’interno della quale le navi sono autorizzate a battere la bandiera di un suo Stato membro di tale organizzazione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua) (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24).

Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

DOCUMENTI CORRELATI

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull’attuazione della parte XI della convenzione — Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare (GU L 179, del 23.6.1998, pag. 3).

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 13.07.2022

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