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Meccanismo di vigilanza unico (SSM) — Contributi per le attività di vigilanza

Meccanismo di vigilanza unico (SSM) — Contributi per le attività di vigilanza

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

Regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41)

Decisione (UE) 2019/2158 sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38)

QUAL È LO SCOPO DEI REGOLAMENTI E DELLE DECISIONI?

  • Il regolamento (UE) n. 1024/2013 elenca i compiti specifici della Banca centrale europea (BCE) inclusa l’imposizione di un contributo annuale per le attività di vigilanza* sugli enti creditizi*.
  • Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) stabilisce una metodologia e i meccanismi di calcolo dell’importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza, la loro ripartizione per soggetto vigilato e gruppo vigilato e le modalità di riscossione da parte della BCE.
  • La decisione (UE) 2019/2158 (BCE/2019/38) contiene la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce, nel suo articolo 30, il principio del pagamento dei contributi per le attività di vigilanza. Delibera che:

  • la BCE:
    • impone il pagamento di un contributo annuale a tutte le banche e succursali nell’ambito della vigilanza bancaria europea a copertura delle spese sostenute in relazione ai suoi compiti e alle sue responsabilità;
    • stabilisce come calcolare i contributi in seguito a consultazioni pubbliche e ad analisi dei potenziali costi e benefici;
    • può chiedere pagamenti anticipati del contributo basati su stime ragionevoli;
  • i contributi per le attività di vigilanza:
    • si basano su, e non devono superare, le spese della BCE relative agli specifici compiti di vigilanza;
    • sono determinate in base a criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell’ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio;
    • le autorità nazionali possono imporre il pagamento di contributi conformemente al diritto nazionale per le spese sostenute.

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) stabilisce che:

  • la BCE impone il pagamento di contributi per le attività di vigilanza da ciascun ente creditizio o succursale vigilati (il soggetto obbligato al pagamento*) con sede in uno Stato membro partecipante;
  • i contributi annuali per le attività di vigilanza che i soggetti vigilati devono pagare sono calcolati in base all’ammontare delle spese sostenute dalla BCE nel periodo di contribuzione di riferimento direttamente o indirettamente collegate ai suoi compiti in materia di vigilanza;
  • le attività totali e l’importo complessivo dell’esposizione al rischio (ciascuna voce per il 50 %) del soggetto obbligato al pagamento determinano i contributi annuali. Sono previste disposizioni particolari per:
    • nuovi soggetti vigilati e soggetti non più vigilati o che hanno subito un cambiamento di qualificazione;
    • la ripartizione dei costi annuali tra soggetti vigilati significativi e meno significativi;
    • il contributo minimo (una percentuale fissa del 10 % del contributo annuale per le attività di vigilanza). Il contributo è dimezzato per i soggetti e i gruppi le cui attività totali siano al di sotto di specifiche soglie;
  • la BCE:
    • collabora con le autorità nazionali competenti per garantire che i costi di vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali interessate;
    • emette avvisi di contribuzione annualmente al soggetto obbligato al pagamento entro i sei mesi del periodo di contribuzione successivo e l’importo dovuto deve essere corrisposto entro trentacinque giorni dalla data di emissione dell’avviso di contribuzione;
    • applica interessi su qualsiasi importo in essere del contributo per le attività di vigilanza;
    • può comminare sanzioni;
    • invia una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, alla Commissione europea e all’Eurogruppo.

La decisione (UE) 2019/2158 (BCE/2019/38) delibera che:

  • la BCE determina i relativi fattori per il calcolo della contribuzione in base all’importo complessivo dell’esposizione al rischio e alle attività totali dei soggetti e gruppi vigilati;
  • i soggetti obbligati al pagamento che intendono escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, devono notificarlo alla BCE;
  • le autorità nazionali competenti assicurano la qualità e l’affidabilità dei fattori per il calcolo della contribuzione raccolti in modelli standard dai soggetti obbligati al pagamento prima di inviarli alla BCE.

Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza

  • A partire dal 2015, la BCE emette ogni anno una decisione sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza.
  • La decisione (UE) 2021/490 specifica che a partire dal periodo di contribuzione 2020, i contributi per le attività di vigilanza sono riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione, quando siano stati determinati i costi annuali effettivi e i pagamenti anticipati non sono più richiesti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI E LA DECISIONE?

  • Il regolamento (UE) n. 1024/2013 è in vigore dal 3 novembre 2013.
  • Il regolamento (UE) n. 1163/2014 è in vigore dal 5 novembre 2014.
  • La decisione (UE) 2019/2158 è in vigore dal 1° gennaio 2020.

CONTESTO

La BCE assicura che il Meccanismo di vigilanza unico operi in maniera coerente ed efficiente. Sovrintende alle banche significative (determinate in base alle dimensioni e al valore totale) direttamente e a quelle meno significative indirettamente. Pertanto tutte le banche vigilate pagano un contributo per le attività di vigilanza.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Contributo per le attività di vigilanza. L’importo che ciascuna banca sottoposta a vigilanza versa annualmente alla BCE a copertura dei costi di vigilanza bancaria.
Ente creditizio. Prende depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto.
Soggetto obbligato al pagamento. Ente creditizio o succursale tenuto a contribuzione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

Regolamento (CE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (UE) 2019/2158 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.05.2022

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