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Possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (2022)

Possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (2022)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/110 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per il 2022.
  • Elenca le definizioni e le zone di pesca che si applicano ai fini del regolamento.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione europea (UE) che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano i seguenti stock:

  • anguilla europea, corallo rosso e lampuga nel Mar Mediterraneo;
  • gambero viola, gambero rosa mediterraneo, gambero rosso, nasello, scampo e triglia di fango nel Mar Mediterraneo occidentale;
  • acciuga, sardina, nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango nel Mare Adriatico;
  • gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante;
  • occhialone nel Mare di Alborán;
  • spratto e rombo chiodato nel Mar Nero.

Il regolamento si applica anche alla pesca ricreativa* nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento al suo interno.

Le possibilità di pesca oggetto del regolamento includono:

  • limiti di cattura per l’anno 2022;
  • limiti dello sforzo di pesca per l’anno 2022.

Totale ammissibile di catture

I totali ammissibili di cattura (TAC), specificati negli allegati, vengono stabiliti annualmente dagli Stati membri dell’UE sulla base di proposte della Commissione europea.

  • I TAC si riferiscono ai quantitativi di diverse specie di pesci che possono essere catturati entro il rispettivo anno.
  • I limiti stabiliti seguono il principio dello sfruttamento sostenibile dei vari stock in linea con il rendimento massimo sostenibile*.
  • Il TAC è basato sui migliori pareri scientifici disponibili, tenendo in considerazione gli aspetti biologici e socio-economici e garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca.
  • Il TAC per ciascuna singola specie è suddiviso in contingenti, ovvero quote del TAC assegnate all’Unione, agli Stati membri dell’Unione o a paesi terzi.
  • I limiti di cattura o di sforzo sono in linea con:
    • il piano di gestione pluriennale per gli stock demersali* nel Mar Mediterraneo occidentale, adottato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1022 (si veda la sintesi); e
    • le decisioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) in merito all’anguilla, al corallo rosso, alla lampuga, alle piccole specie pelagiche e agli stock demersali nel Mare Adriatico, agli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia, e al piano di gestione pluriennale della CGPM relativo al rombo chiodato per il Mar Nero.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 1° gennaio 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Attività di pesca ricreativa. Le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini come quelli ricreativi, turistici o sportivi.
Rendimento massimo sostenibile. Il massimo rendimento (catture) che può essere prelevato da uno stock di una specie ittica nell’arco di un tempo indefinito (ossia senza metterne a rischio la sopravvivenza).
Stock demersali. Specie ittiche che vivono nei pressi del fondale marino.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2022/110 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) 1954/2003 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio del 6 maggio 1996 che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115, del 9.5.1996, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.05.2022

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