This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Fishing opportunities in the Baltic Sea (2022)
Possibilità di pesca nel Mar Baltico (2022)
Possibilità di pesca nel Mar Baltico (2022)
This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.
Delinea le possibilità di pesca (contingenti) nel Mar Baltico per il 2022 e modifica alcuni contingenti stabiliti nel regolamento (UE) 2021/92 (cfr. sintesi).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione europea (Unione) che operano nel Mar Baltico e a determinate attività di pesca ricreativa*.
Totale ammissibile di catture e loro ripartizione
Il totale ammissibile di catture (TAC) definisce le quantità massime di diverse specie di pesci che possono essere catturati nell’anno interessato. Tali limiti sono specificati nell’allegato del regolamento.
Il TAC si basa su:
Il TAC per ciascuna singola specie è suddiviso in contingenti assegnati agli Stati membri dell’Unione o a paesi terzi.
I contingenti sono approvati dal Consiglio dell’Unione europea a partire dalle proposte della Commissione europea.
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie*
Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca (cfr. sintesi) che possono beneficiare della deroga dall’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nell’allegato.
Misure per proteggere la pesca nel Mar Baltico
Per varie ragioni, soprattutto di carattere ambientale, gli stock di diverse specie di pesci che vivono nel Mar Baltico sono particolarmente vulnerabili. Il regolamento contiene misure quali:
Modifiche al regolamento (UE) 2021/92
Riflettendo le consultazioni con gli Stati membri costieri e i negoziati fra Norvegia, Regno Unito e Unione, il regolamento introduce modifiche dettagliate al regolamento (UE) 2021/92 relativo alle possibilità di pesca per i seguenti casi.
Si applica dal 1° gennaio 2022 per la pesca nel Mar Baltico. Le modifiche al regolamento (UE) 2021/92 si applicano come sopra indicato.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/92 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) 1954/2003 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 07.12.2021