Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (2021–2027)

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (2021–2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), un fondo dell’Unione europea (Unione) che si estende sul periodo 2021–2027 nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2021–2027.
  • Stabilisce le priorità del fondo, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell’Unione, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPA ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

Priorità

Il FEAMPA sostiene la politica comune della pesca dell’Unione, la politica marittima dell’Unione e l’agenda dell’Unione per la governance internazionale degli oceani. Tale sostegno favorisce il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e contribuisce alla protezione della biodiversità marina, agli obiettivi dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e all’approvvigionamento alimentare.

Il FEAMPA sostiene progetti innovativi che contribuiscono all’uso e alla gestione sostenibile delle risorse acquatiche e marittime. In particolare, agevola:

  • le attività di pesca sostenibile e a basse emissioni di carbonio;
  • la protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini;
  • la fornitura di prodotti ittici sani e di qualità ai consumatori europei attraverso un mercato efficiente dei prodotti della pesca;
  • l’attrattiva socioeconomica e il ricambio generazionale del settore della pesca, in particolare per quanto riguarda la piccola pesca costiera;
  • la gestione strutturale delle attività di pesca e delle flotte pescherecce (eliminando la sovraccapacità delle flotte e sostenendo misure per la conservazione delle risorse biologiche marine);
  • la raccolta di dati scientifici a sostegno della gestione della pesca;
  • il controllo delle attività di pesca e la promozione di una cultura del rispetto delle regole nel settore della pesca, per garantire condizioni di parità;
  • lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile e competitiva, contribuendo alla sicurezza alimentare;
  • il miglioramento delle competenze e delle condizioni di lavoro nella pesca e nell’acquacoltura;
  • la vitalità economica e sociale delle comunità costiere;
  • l’innovazione nell’economia blu sostenibile;
  • la sicurezza marittima, contribuendo a uno spazio marittimo sicuro;
  • la cooperazione internazionale, contribuendo a oceani sani, sicuri e gestiti in modo sostenibile.

Nel perseguire questi obiettivi, il FEAMPA si concentra specificamente sulla sostenibilità e la redditività della piccola pesca costiera e sullo sviluppo sostenibile delle attività marittime nelle regioni ultraperiferiche.

Bilancio

Per il periodo 2021–2027, il bilancio del FEAMPA è di 6 108 000 000 EUR (ai prezzi 2021), ripartito come segue:

L’allegato V elenca le risorse globali del FEAMPA per Stato membro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche, da questi importi globali gli Stati membri interessati devono assegnare almeno:

  • 102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera (Portogallo);
  • 82 000 000 EUR per le Isole Canarie (Spagna);
  • 131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin (Francia).

Programmazione

  • Nell’ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro prepara un unico programma nazionale, che la Commissione approva dopo una valutazione approfondita.
  • Un programma nazionale FEAMPA è una tabella di marcia strategica per gli investimenti pubblici tra il 2021 e il 2027. Descrive azioni su misura per rispondere alle sfide specifiche identificate dagli Stati membri per quanto riguarda le priorità comuni dell’Unione per la biodiversità marina, la politica marittima e la pesca e l’acquacoltura sostenibili.

Valutazione e sorveglianza

L’attuazione del FEAMPA è costantemente monitorata in modo trasparente, in conformità con le norme comuni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060 e le norme specifiche del regolamento FEAMPA.

  • Due volte all’anno, gli Stati membri riferiscono:
    • sui valori degli indicatori selezionati nei loro programmi FEAMPA; questi dati sono aggregati a livello dell’Unione e resi disponibili al pubblico;
    • sulle caratteristiche dettagliate di ogni progetto e beneficiario; la Commissione usa queste informazioni per regolari segnalazioni ad hoc.
  • Cinque volte all’anno, gli Stati membri riferiscono sul numero di progetti selezionati e sul loro costo finanziario. Questi dati sono aggregati a livello dell’Unione e resi disponibili al pubblico. Sono anche suddivisi per aree tematiche.
  • La Commissione discute dell’attuazione del FEAMPA con ogni Stato membro nel corso di una riunione di revisione annuale, che ha lo scopo di identificare potenziali problemi nel programma nazionale FEAMPA ed eventuali azioni correttive.
  • Entro il 30 giugno 2029, ogni Stato membro valuterà il suo programma FEAMPA per determinarne l’impatto.
  • Entro la fine del 2024 e anche entro la fine del 2031, la Commissione valuterà l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione del FEAMPA nel suo complesso.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione, dell’11 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — su un nuovo approccio per un’economia blu sostenibile nell’UE — Trasformare l’economia blu dell’UE per un futuro sostenibile [COM(2021) 240 final del 17.5.2021].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita [COM(2020) 380 final del 20.5.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1004 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 25.6.2008, pag. 19).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 26.11.2021

Top