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Lotta al terrorismo — diffusione di contenuti terroristici online

Lotta al terrorismo — diffusione di contenuti terroristici online

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Si prefigge di permettere la rimozione rapida di contenuti terroristici* online e di stabilire a tale proposito norme a livello dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce norme a livello dell’Unione per contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online. Tali norme riguardano:

  • obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting* sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i propri servizi e a garantire, ove necessario, la rimozione o la disabilitazione dell’accesso a tali contenuti;
  • le misure che gli Stati membri dell’Unione debbono mettere in atto in conformità al diritto dell’Unione e subordinate alle salvaguardie dei diritti fondamentali, al fine di:
    • individuare e garantire la rimozione tempestiva dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting;
    • agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, ove opportuno, l’Europol.

Il regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell’Unione, indipendentemente dal fatto di disporre di una sede principale negli Stati membri.

Il materiale diffuso al pubblico per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo, non è considerato come contenuto terroristico.

I reati di terrorismo sono definiti nella direttiva (UE) 2017/541 (si veda la sintesi).

Misure

Il regolamento stabilisce una serie di misure per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online, quali:

  • ordini di rimozione: i prestatori di servizi di hosting che ricevono tale ordine, devono rimuovere o bloccare l’accesso a tali contenuti entro un’ora;
  • procedure per rimozioni di natura transfrontaliera, ovvero quando un determinato prestatore di servizi di hosting non ha sede nello stesso Stato membro dell’autorità nazionale che emette l’ordine di rimozione;
  • misure specifiche che i prestatori di servizi di hosting devono adottare quando esposti a tali contenuti;
  • conservazione di tali contenuti da parte dei prestatori di servizi di hosting per scopi amministrativi o giurisdizionali.

Salvaguardie e rendicontazione

Il regolamento comprende una serie di misure a garanzia della trasparenza e dei diritti legali, che includono norme riguardanti:

  • obblighi di trasparenza per i prestatori di servizi di hosting;
  • relazioni sulla trasparenza da parte delle autorità nazionali;
  • mezzi di ricorso per prestatori di servizi di hosting e fornitori di contenuti*;
  • meccanismi di reclamo;
  • informazioni ai fornitori di contenuti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 7 giugno 2022.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Contenuti terroristici: materiali che istigano o incitano una persona o un gruppo di persone a commettere un atto terroristico, o che impartiscono istruzioni sulla fabbricazione di armi o su altri metodi o tecniche da utilizzare in un attacco terroristico.
Prestatore di servizi di hosting: persona che memorizza le informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest’ultimo.
Fornitore di contenuti: un utente che ha fornito informazioni che sono, o sono state, memorizzate e diffuse al pubblico da un prestatore di servizi di hosting.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un programma di lotta al terrorismo dell’Unione europea: prevedere, prevenire, proteggere e reagire [COM(2020) 795 final del 9.12.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell’Unione per l’Unione della sicurezza [COM(2020) 605 final del 24.7.2020].

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2018/1972 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.08.2021

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