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Bilancio dell’Unione europea: come viene attuato il sistema delle risorse proprie

Bilancio dell’Unione europea: come viene attuato il sistema delle risorse proprie

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce come viene attuato il sistema delle risorse proprie per garantire che l’Unione europea (Unione) riceva tutte le entrate cui ha diritto.

PUNTI CHIAVE

La normativa definisce il bilancio di un determinato esercizio finanziario come segue:

  • tutte le entrate riscosse meno gli stanziamenti di pagamento* effettuati più gli eventuali stanziamenti dello stesso esercizio che possono essere riportati ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (si veda sintesi). Questa cifra può essere modificata:
    • dall’importo netto degli stanziamenti riportati da esercizi precedenti che sono stati annullati;
    • dalle variazioni dei tassi dell’euro e dal saldo degli utili e delle perdite sul cambio.

La definizione è necessaria per attuare l’articolo 8 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (si veda sintesi). Questa stabilisce che ogni eccedenza delle entrate dell’Unione rispetto alle spese effettive di un esercizio finanziario è riportata all’esercizio successivo.

Gli Stati membri dell’Unione devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che le risorse proprie siano rese pienamente disponibili alla Commissione europea. Sono in vigore le seguenti misure di controllo e supervisione:

  • risorse proprie tradizionali (in particolare i dazi doganali):
    • la Commissione effettua ispezioni presso gli Stati membri per garantire che le risorse proprie tradizionali siano accertate e messe a disposizione del bilancio dell’Unione in modo corretto e tempestivo;
  • imposta sul valore aggiunto (IVA):
    • la Commissione effettua ispezioni insieme ai funzionari nazionali e conferma che i calcoli per l’IVA totale netta riscossa siano corretti e che i dati utilizzati siano adeguatamente in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2021/769, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;
  • rifiuti di imballaggio di plastica:
    • le ispezioni della Commissione vengono effettuate insieme ai funzionari nazionali competenti, e la Commissione ha accesso ai documenti e ai dati necessari e garantisce che le cifre relative al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati siano esatte;
  • reddito nazionale lordo:
    • la Commissione, insieme allo Stato membro interessato, controlla ogni anno gli aggregati forniti per individuare eventuali errori di compilazione e ha accesso alle fonti e ai metodi utilizzati.

La Commissione:

  • nomina funzionari («agenti autorizzati») ed esperti nazionali distaccati per effettuare le ispezioni;
  • fornisce loro, per ogni ispezione, un mandato scritto in cui sono indicati la loro identità, la loro qualifica ufficiale e l’obbligo di rispettare le norme per i funzionari dello Stato membro interessato;
  • può chiedere a funzionari di altri Stati membri di fungere da osservatori;
  • rispetta il principio del segreto statistico;
  • sottolinea la necessità del segreto professionale e il rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

Le regole relative alle ispezioni affermano quanto segue.

  • La Commissione concede allo Stato membro interessato un preavviso sufficiente.
  • Gli agenti autorizzati, che effettuano le ispezioni, prendono contatto con le autorità nazionali competenti.
  • Gli Stati membri garantiscono che tutte le loro autorità competenti cooperino pienamente con gli agenti autorizzati.
  • I risultati dei controlli e delle ispezioni sono portati all’attenzione dello Stato membro interessato entro 3 mesi. Esso dispone dello stesso periodo per reagire. Tutti gli Stati membri sono informati dei risultati.

Le norme sulle frodi relative alle risorse proprie tradizionali prevedono che:

  • entro 2 mesi dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informino la Commissione in merito a
    • tutti i casi di frode e irregolarità individuati di importo superiore a 10 000 euro;
    • lo stato di avanzamento dei casi segnalati in precedenza, compreso il recupero, l’annullamento o il mancato recupero;
  • La Commissione adotta atti di esecuzione per descrivere i diversi tipi di frode e irregolarità.

Gli Stati membri, entro il 1° marzo di ogni anno, devono inviare alla Commissione relazioni annuali dettagliate sulle ispezioni delle risorse proprie tradizionali dell’anno precedente. Tali relazioni contengono dati complessivi e questioni di principio sui problemi più importanti emersi, e in particolare sulle questioni controverse.

La Commissione prepara una sintesi sulla base delle relazioni nazionali e la trasmette agli Stati membri. Essa riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea ogni tre anni riguardo all’esperienza delle ispezioni relative alle risorse proprie tradizionali.

La Commissione:

  • è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie e da altri comitati, se necessario;
  • stima, entro la fine di ottobre di ogni anno, l’importo delle risorse proprie riscosse per l’intero esercizio;
  • può presentare una lettera rettificativa al progetto di bilancio per l’esercizio successivo o un bilancio rettificativo per l’esercizio in corso se le stime iniziali si rivelano inesatte.

Il regolamento abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 concernente le risorse proprie durante il precedente quadro finanziario pluriennale (2014-2020).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2021.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Stanziamenti di pagamento: i pagamenti effettivi effettuati ai beneficiari durante l’esercizio in corso.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 22.07.2021

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