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Conservazione e gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale

Conservazione e gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale

 

SINTESI DI:

Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale

Decisione 2011/189/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’oceano Pacifico meridionale

Decisione 2012/130/UE relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale

Deposito dello strumento di approvazione da parte dell’Unione europea della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

  • La Convenzione punta a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e a salvaguardare l’ambiente e gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse. Si applica all’Oceano Pacifico meridionale oltre i limiti della giurisdizione nazionale, in base al diritto internazionale. La convenzione interessa tutte le risorse alieutiche, a esclusione:
    • delle specie sedentarie (allo stadio della raccolta sono immobili o sotto il fondo marino o non sono in grado di spostarsi tranne quando sono in costante contatto fisico con il fondo marino o il sottosuolo),
    • delle specie altamente migratorie,
    • delle specie anadrome (pesci che vivono in mare e migrano in acque dolci per la riproduzione),
    • delle specie catadrome (specie che trascorrono la maggior parte della loro vita in acque dolci e che migrano al mare per la riproduzione), e
    • dei mammiferi marini, dei rettili marini e degli uccelli marini.
  • La decisione approva la convenzione per conto dell’Unione europea (Unione).
  • Per concludere la convenzione, l’Unione europea ha depositato il proprio strumento di approvazione il 18 ottobre 2011, con il governo della Nuova Zelanda quale depositario della convenzione.

PUNTI CHIAVE

Le parti della convenzione sono tenute ad applicare i seguenti principi e ad adottare un approccio precauzionale ed ecosistemico.

  • La conservazione e la gestione delle risorse alieutiche devono essere realizzate in modo trasparente, responsabile e non discriminatorio, tenendo conto delle migliori prassi internazionali.
  • L’attività di pesca deve essere sostenibile, tenuto conto degli impatti sulle specie non bersaglio e sulle specie associate o dipendenti e dell’obbligo generale di proteggere e preservare l’ambiente marino.
  • La pesca eccessiva e l’eccessiva capacità di pesca devono essere evitate o eliminate.
  • Devono essere raccolti e condivisi dati esaustivi e accurati sulla pesca, anche per quanto riguarda gli impatti sugli ecosistemi marini.
  • Le decisioni devono essere basate sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili e sui pareri di tutti gli organi ausiliari competenti.
  • Devono essere promossi la cooperazione e il coordinamento tra le parti contraenti al fine di garantire che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione nominata in base alla convenzione siano compatibili con quelle applicate nelle zone soggette a giurisdizione nazionale.
  • Devono essere protetti gli ecosistemi marini e in particolare gli ecosistemi che, se perturbati, richiedono tempi lunghi di ricostituzione.
  • Devono essere riconosciuti gli interessi degli Stati in via di sviluppo, dei loro territori e possedimenti, e dei bisogni delle relative comunità costiere.
  • Deve essere garantito il rispetto delle misure di conservazione e di gestione e l’applicazione di sanzioni tali da scoraggiare le violazioni, e che privino i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.
  • Devono essere ridotti al minimo l’inquinamento e i rifiuti prodotti dai pescherecci, i rigetti, le catture con attrezzi persi o abbandonati e gli impatti su altre specie e sugli ecosistemi marini.

Nell’applicare l’approccio precauzionale le parti sono tenute a:

  • usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate;
  • non invocare la mancanza di dati scientifici adeguati come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione; e
  • tenere conto delle migliori prassi internazionali.

L’approccio ecosistemico è un approccio integrato in cui le decisioni vengono prese per salvaguardare gli ecosistemi marini più ampi e garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse.

Organizzazione

La convenzione istituisce l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale («l’Organizzazione»). L’Organizzazione di compone degli organi seguenti, e di ogni altro organo ausiliario che la Commissione potrà designare in base alla convenzione.

  • Commissione
  • Comitato scientifico
  • Comitato tecnico e di applicazione
  • Comitato di gestione della subregione orientale
  • Comitato di gestione della subregione occidentale
  • Comitato finanziario e amministrativo
  • Segretariato

Ogni parte contraente è membro della Commissione e vi nomina un rappresentante nella Commissione e nei comitati. Tale rappresentante può essere accompagnato da supplenti, esperti e consulenti. Ciascun membro della Commissione, compresa l’Unione europea:

  • attua la Convenzione e le misure adottate dalla Commissione e ne garantisce l’efficacia;
  • coopera al conseguimento dell’obiettivo della Convenzione;
  • agisce per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;
  • raccoglie, verifica e comunica i dati scientifici, tecnici e statistici relativi alle risorse alieutiche e agli ecosistemi marini;
  • garantisce che i pescherecci battenti la sua bandiera:
    • rispettino le disposizioni della presente Convenzione e le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione,
    • non esercitino attività di pesca non autorizzate nelle acque nella zona della Convenzione;
    • si avvalgano di attrezzature conformi alle norme relative al sistema di controllo dei pescherecci,
    • sbarchino o trasbordino le risorse alieutiche catturate nella zona della Convenzione in conformità con le norme e le procedure;
  • tiene un registro dei pescherecci abilitati a battere la sua bandiera;
  • indaga senza indugio e riferisce in modo esaustivo in merito ai provvedimenti adottati a seguito di presunte violazioni e garantisce l’applicazione di sanzioni sufficientemente severe.

Conservazione e gestione

La Commissione è responsabile di stabilire:

  • la natura e l’entità della pesca per ciascuna risorsa alieutica, compreso il totale ammissibile di cattura o il totale dello sforzo di pesca;
  • zone in cui sono autorizzate le attività di pesca;
  • periodi in cui sono autorizzate le attività di pesca;
  • limiti di taglia applicabili alle catture che possono essere conservate a bordo;
  • tipi di attrezzi da pesca, tecnologie e pratiche di pesca che possono essere utilizzati.

La Commissione può applicare misure d’emergenza qualora l’attività di pesca rappresenti una grave minaccia alla sostenibilità delle risorse alieutiche o degli ecosistemi marini, o qualora un fenomeno naturale o una calamità di origine umana produca o rischi di produrre un impatto negativo significativo sullo stato delle risorse alieutiche.

Attività di pesca nuove o sperimentali possono formare oggetto di attività di pesca esercitate soltanto previa adozione, da parte della Commissione, di misure precauzionali di conservazione e di gestione.

La Commissione istituisce procedure di cooperazione appropriate per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, per garantire il rispetto della Convenzione.

La Commissione istituisce inoltre un programma di osservazione allo scopo di raccogliere dati comprovati sulle catture e sullo sforzo di pesca, altri dati scientifici e ulteriori informazioni riguardanti le attività di pesca e i conseguenti impatti sull’ambiente marino.

Parti contraenti

Attualmente i membri dell’Organizzazione comprendono l’Australia, il Cile, la Cina, le Isole Cook, Cuba, l’Ecuador, l’UE, la Danimarca (per le Isole Fær Øer), la Nuova Zelanda, il Perù, la Russia, la Corea del Sud, Taiwan (Taipei Cinese), gli Stati Uniti e Vanuatu.

Allegati

Gli allegati alla convenzione definiscono:

  • le zone del Pacifico meridionale regolamentate dai comitati di gestione delle subregioni orientale e occidentale rispettivamente;
  • disposizioni ulteriori per stabilire il totale ammissibile di cattura o il totale dello sforzo di pesca in circostanze specifiche;
  • la composizione e le attività del comitato di revisione che si occupa delle obiezioni sollevate dai membri sulle decisioni della Commissione;
  • le circostanze in cui le entità di pesca possono esprimere il proprio impegno a conformarsi ai termini della convenzione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il testo della convenzione è stato concordato in novembre 2009 ed è stato aperto alla firma dal 1 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011. L’Unione ha firmato il testo della convenzione il 26 luglio 2010 e lo ha approvato il 3 ottobre 2011.

La convenzione è entrata in vigore il 24 agosto 2012 ed è aperta alle adesioni.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (GU L 67, del 6.3.2012, pag. 3).

Decisione 2011/189/UE del Consiglio, del 24 giugno 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’oceano Pacifico meridionale (GU L 81 del 29.3.2011, pag. 1).

Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale — Deposito dello strumento di approvazione da parte dell’Unione europea (GU L 255 del 21.9.2012, pag. 2).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30).

Ultimo aggiornamento: 08.11.2021

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